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Ancora Riflessioni Sulla Direttiva 2001/29/CE Sul Diritto D’Autore

27 Settembre 2002 Commenta

Pisa – Con una puntualita’ inaspettata e, nel contempo, sorprendente, leprincipali nazioni europee sono in procinto di recepire la Direttiva2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore edei diritti connessi nella societa’ dell’informazione. La Direttiva,quando recepita, apportera’ numerose modifiche alla legge sul diritto diautore -legge n. 633 del 22 aprile 1941-. Si tratta del piu’ corposoriassetto della materia dalla emanazione della legge, superiore anche aquello della legge 248/00. Con la legge n. 39 del 1 marzo 2002, ilParlamento italiano delega il Governo per il recepimento della Direttiva2001/29/CE. La scrittura del testo normativo viene affidata al ServizioXI -Diritto d’Autore e vigilanza sulla S.I.A.E.- presso il Ministero peri Beni e le Attivita’ Culturali in collaborazione con il Ministero degliEsteri. La bozza del decreto legislativo ora e’ sul tavolo del Consigliodei Ministri per l’ approvazione definitiva. Tra le novita’ quella cheha destato maggiore interesse e’ il sistema di compensazione per lacopia privata delle opere audio e video perche’ i compensi riservati aititolari dei diritti sono stati notevolmente incrementati.Intanto viene chiarito un aspetto del diritto di autore che a seguitodella legge 248/00 -cosiddetta legge antipirateria- era controverso,ovvero, la possibilita’ o meno di realizzare riproduzioni private peruso personale senza fine di lucro. Infatti, secondo una interpretazionemolto restrittiva della legge 248/00, per esempio, chi realizzava unacopia per uso personale di un CD audio regolarmente acquistato erapassibile di una sanzione amministrativa. La bozza di recepimento chiudedefinitivamente la questione, introducendo la Sezione II del Capo Vdella legge, intitolata Riproduzione privata ad uso personale e gliarticoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies, ove e’ stabilito il dirittodi qualunque utente persona fisica di realizzare riproduzioni private difonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto per uso esclusivamentepersonale, purche’ senza scopo di lucro, senza fini direttamente oindirettamente commerciali e senza aggirare le misure tecnologiche disicurezza.L’art. 71-sexies stabilisce, inoltre, che la riproduzione non puo’essere effettuata da terzi. In ordine al compenso, la novita’ introdottadal recepimento della Direttiva concerne il quantum. L’art. 71-septiesstabilisce, inserendo nella legge sul diritto di autore quanto inprecedenza statuito dalla legge 93/92, il diritto al compenso per autorie produttori di fonogrammi, e produttori originari di opere audiovisivee produttori di videogrammi e loro aventi causa. Vengono inoltrestabiliti criteri e modalita’ di incasso e ripartizione del compenso,molti simili ai precedenti, tenendo conto pero’ della diversa incidenzadella copia analogica e della copia digitale. In particolare, ilcompenso per i supporti non e’ calcolato piu’ in base ad una percentualesul prezzo, bensi’ in base a un importo fisso.

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