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Anche Il CED della Corte Di Cassazione E' A Rischio Privacy

26 Maggio 2003 Commenta

ROMA. L’Autorita’ Garante per la protezione dei dati personali, a seguito dispecifica richiesta del Ministero della Giustizia di un parere al fine dellapredisposizione di un regolamento integrativo della disciplina e dell’accesso al servizio di informatica giuridica del CED, ha puntualizzato chesono necessarie maggiori garanzie rispetto agli usi ulteriori dei datipersonali contenuti negli archivi informatici del Centro elettronico didocumentazione (CED) della Corte Suprema di Cassazione ma anche maggioritutele per gli utenti che per motivi professionali o di studio li consultanoin via telematica.In merito al primo aspetto l’Autorita’ ha sottolineato al Ministeroinnanzitutto l’esigenza di assicurare un uso legittimo dei dati personaliconsultati nelle banche dati da parte degli utenti del CED. Cio’ si rendenecessario in particolare per la consultazione di provvedimenti giudiziariche riportano generalita’ delle parti e dati riferiti a particolaricondizioni o status, anche di natura sensibile.Per quanto riguarda poi la tutela degli utenti, il Garante, riconoscendolegittimo il “tracciamento” delle operazioni di accesso e consultazionedegli archivi informatici da parte del Centro per esigenze di sicurezza delsistema, esclude la possibilita’ che esso possa essere usato, per quantoin via ipotetica, per monitorare l’accesso di utenti identificabili e ilcontenuto delle singole operazioni di consultazione.Piuttosto rigido, per la verita’, l’intervento del Garante che, a seguitodella richiesta del Ministero della Giustizia, dimostra di preoccuparsi,forse eccessivamente, di un uso illegittimo di dati personali contenuti inprovvedimenti giudiziari facenti parte dell’archivio del CED.In effetti gia’ in base alla legge sulla privacy i dati consultabiliattraverso l’accesso al CED possono essere utilizzati dagli utenti per scopidi documentazione e ricerca in ambito giudiziario o professionale, distudio o per eventuali statistiche. Il pericolo e’ che gli stessi datipotrebbero essere utilizzati, in mancanza di una specifica previsione e diuna previa informativa agli interessati, per altre finalita’ indebite, qualiil monitoraggio della giurisprudenza di alcuni uffici giudiziari che mirialla “profilazione” del comportamento del singolo imputato o magistrato o lavalutazione a fini disciplinari della produttivita’ dell’organo decidente.Ovvie le conseguenze di un simile orientamento del Garante che pone quindidei paletti anche nei confronti di qualsiasi altro archivio digiurisprudenza consultabile pubblicamente. Si potrebbe obiettare che unprovvedimento giudiziario e’ comunque pubblico e che si va sicuramente al dila’ di quelli che sono le normali utilizzazioni dei dati giurisprudenzialiandando a considerare casi davvero particolari. Ma bisogna riconoscere cheil rischio valutato dal Garante, anche se astrattamente, esiste e compitodell’Autorita’ e’ appunto prevedere e prevenire utilizzi illeciti di datipersonali.]]>

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