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Finalmente Pubblicato Sulla G.U. Il D.P.R. Sulle Firme Elettroniche

23 Giugno 2003 Commenta

ROMA. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2003il D.P.R. n. 137 del 7 aprile 2003 contenente il “regolamento recantedisposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a normadell’articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10″. Ilprovvedimento, nel rispetto di quanto prescritto dalla direttiva europea1999/93/CE ed attraverso un intervento integrativo e sostitutivo di diversenorme del D.P.R. 445/2000 disciplina in maniera piu’ dettagliata le c.d.firme elettroniche nelle quali ovviamente rientra anche la nostra firmadigitale e liberalizza l’attivita’ di certificazione attraverso lariconfigurazione di nuovi servizi di certificazione e la fissazione deirequisiti necessari per lo svolgimento dell’attivita’ dei certificatori.E’ stato tante volte annunciato e finalmente e’ arrivato questo nuovoprovvedimento sulle firme elettroniche che insieme al d.lgs. n. 10/2002completa il recepimento della normativa europea in materia nel nostro paese.Il D.P.R. n. 137/2003 si presenta molto dettagliato e preciso addentrandosiin complesse definizioni di carattere tecnico che lo rendono piuttostoostico almeno dopo una prima lettura. Diversi ed inevitabili sono gliinterventi sul Testo Unico della documentazione amministrativa (D.P.R. n.445/2000) dovuti all’introduzione di nuove figure come i certificatielettronici, il certificatore qualificato, il certificatore accreditato, lafirma elettronica qualificata, ecc. ed anche all’avvento del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie al posto dell’AIPA (per la verita’ ancora nonsoppressa definitivamente).Il nuovo sistema di firme elettroniche introdotto dal D.P.R. n. 137 si fondasu una categoria generale di firma elettronica nella quale rientrano diversesottospecie.La firma elettronica generica al di la’ della definizione canonica deld.lgs. n. 10/2002 ripresa anche dal nuovo D.P.R. (l’insieme dei dati informa elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica adaltri dati elettronici, utilizzati come metodo di autentificazioneinformatica) puo’ essere intesa come ogni sistema che puo’ funzionare come”chiave” per accedere ad un documento o a un dato informatico (password,PIN, tecniche biometriche, chiavi asimmetriche). Il documento informaticosottoscritto con la firma elettronica soddisfa il requisito legale dellaforma scritta ed e’ valutabile come prova. In ogni caso al documentoinformatico sottoscritto con la firma elettronica non puo’ essere negatarilevanza giuridica ne’ ammissibilita’ come mezzo di prova.La firma elettronica “avanzata” si distingue dalla firma elettronica “debole” in quanto presenta particolari caratteristiche. Essa secondol’articolo 2, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 10 e’ “la firmaelettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce laconnessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creatacon mezzi sui quali il firmatario puo’ conservare un controllo esclusivo ecollegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare sei dati stessi siano stati successivamente modificati”.]]>

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