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Privacy: c’e’ la reclusione per lo spamming con profitto; Provvedimento generale del garante

3 Settembre 2003 Commenta

(ANSA) – ROMA, 3 SET – Trarre profitto dallo spamming, cioe’ l’invio di e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario, puo’ portare dritti in galera. Se questa attivita’ e’ effettuata a fini di profitto, si viola infatti anche una norma penale. Lo sottolinea il Garante per la privacy che, con un provvedimento generale sul fenomeno dello spamming, pone in evidenza i profili penali. Chi intende utilizzare le e-mail per comunicazioni commerciali non puo’ prescindere dal consenso informato del destinatario. /RED

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