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Pubblicato Sulla G.U. Il Codice Delle Comunicazioni Elettroniche

17 Settembre 2003 Commenta

ROMA. E’ entrato in vigore il 16 settembre 2003 il Codice dellecomunicazioni elettroniche adottato con il Decreto Legislativo n. 259 del 1agosto 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre2003. Il Codice, composto da 221 articoli, riunisce i due testipreliminarmente approvati dal Governo nei mesi scorsi. Si tratta di unintervento legislativo di particolare rilevanza, che sostituisce il codicepostale, di bancoposta e telecomunicazioni del 1973. Il nostro paese e’ trai primi dell’Unione Europea che si e’ adeguato al nuovo quadro regolatorioeuropeo in materia di istituzione, autorizzazione e accesso alle reti eservizi di comunicazione elettronica, entrato in vigore Venerdi’ 25 luglio2003, data ultima per l’adozione della normativa. Al momento solo altricinque paesi, Finlandia, Danimarca, Svezia, Regno Unito e Irlanda, hannorispettato il termine per l’introduzione della direttiva sulle nuove normeper le reti di comunicazione elettronica ed i servizi di tlc.Il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche approvato dal nostroConsiglio dei Ministri presenta nei primi due titoli, dedicati ai principigenerali ed alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad usopubblico, la parte piu’ significativa e maggiormente innovativa per ilmercato.Tra le principali novita’ si ricordano:· si abbandona il regime della licenza e viene introdotto il regime unicodell’autorizzazione generale, vale a dire una autorizzazione che consegueautomaticamente, in assenza di un diniego dell’amministrazione, alladichiarazione dell’operatore, consentendo di dare inizio all’attivita’ senzaattendere un formale provvedimento di abilitazione;· gli obblighi posti a carico degli ex monopolisti e degli operatori,individuati dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni come aventiun significativo potere di mercato, dipendono dall’esito di una analisi dimercato effettuata dalla stessa Autorita’, che indica, caso per caso, lemisure occorrenti, volte ad apportare i necessari correttivi alle eventualidistorsioni del mercato;· vengono promossi l’innovazione e lo sviluppo di reti e servizi dicomunicazione elettronica a larga banda; in questo settore rivestono unruolo di grande rilievo le Regioni e gli Enti locali che dovrannoindividuare i livelli avanzati di reti e servizi a larga banda, definirequelli minimi di disponibilita’ a livello locale, promuovere iniziative perfornire un sostegno agli anziani, ai disabili, ai consumatori a bassoreddito, utilizzando i fondi pubblici che si renderanno disponibili;· viene introdotto il cosiddetto trading delle frequenze, vale a dire lapossibilita’ per gli operatori di cedere sul mercato frequenze loroassegnate ad altri operatori muniti dei necessari requisiti;· restano in piedi tutti gli obblighi di servizio universale (fornitura dipostazione telefonica fissa, elenco abbonati, telefoni pubblici a pagamento,misure per i disabili, numeri di emergenza, tra cui il numero unico diemergenza europeo 112);· la completa depenalizzazione della violazione originariamente previstadall’art.195 del codice postale per l’esercizio di un impianto ditelecomunicazione senza autorizzazione, salvo quando l’impianto siadestinato alla radiodiffusione, ipotesi questa in cui permane il reato.]]>

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