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Occhio Alle Nuove Tecnologie Per La Finanziaria 2004

24 Settembre 2003 Commenta

ROMA. Tra gli interventi previsti dalla legge finanziaria 2004, che dovra’ essere varata fra pochi giorni, molto spazio verra’ dedicato all’ informatizzazione ed allo sviluppo dell’e-government ed in particolare si tendera’ ad un potenziamento dei nuovi meccanismi “on line” per gli approvvigionamenti delle strutture burocratiche, specialmente avuto riferimento alle aste “on line” per l’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Come e’ noto ormai gia’ da qualche anno le pubbliche amministrazioni ai fini dell’approvvigionamento di beni e di servizi fanno ricorso al c.d. sistema delle convenzioni Consip (da molti aspramente criticato) in cui, tramite procedure ad evidenza pubblica, vengono scelte imprese per la fornitura di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni ad uguali condizioni e, comunque, valide per ognuna di queste. In particolare una societa’ a partecipazione pubblica Consip S.p.A. ha la funzione di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo di beni o di servizi predeterminato. Le Pubbliche Amministrazioni, sulla base delle convenzioni stipulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la Consip S.p.A., possono quindi emettere gli ordinativi di fornitura con cio’ perfezionando la procedura di ogni singolo acquisto dei beni o dei servizi oggetto delle convenzioni gia’ stipulate. Oltre a tale sistema, che verra’ probabilmente mantenuto anche in futuro e’ stata analizzata e progettata una possibilita’ di espansione dell’ e-procurement per le Pubbliche Amministrazioni italiane. Le previsioni mirano ad ottenere un aumento non solo quantitativo della sperimentazione (estensione delle convenzione a nuovi settori merceologici, incremento dei soggetti coinvolti), ma anche una maggiore disponibilita’ di modalita’ operative e di modelli di acquisto sempre per ottenere una maggiore razionalizzazione della spesa e delle procedure. Fra le nuove modalita’ operative abbiamo le aste on line che la nuova Finanziaria 2004 intende maggiormente incentivare. Come e’ noto dal punto di vista legislativo e’ stato emanato il D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2002 che prevede criteri e modalita’ per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi. In particolar modo il D.P.R. n. 101/2002 e’ un Regolamento che in applicazione dei principi fondamentali in materia di teleamministrazione, disciplina “lo svolgimento di procedure telematiche di acquisto che consentono alle amministrazioni di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente”(art. 2). Il ricorso all’informatica ed alla telematica costituisce lo strumento indispensabile per conseguire un’effettiva trasformazione dei rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione dando cosi’ attuazione ai principi costituzionali di imparzialita’ e di buon andamento, consentendo la riduzione dei costi ed assicurando la trasparenza delle scelte amministrative secondo quanto previsto dalla legge 241/90. Difatti, non mancano, nel Regolamento i riferimenti alle legge sulla trasparenza (art. 2 comma 2°, art 3 comma 2° oppure l’art. 4 comma 4°) che trova piena applicazione in tutti i suoi risvolti. Resta da vedere come il nostro Governo intende incentivare il ricorso alle aste on line e se cioe’ sara’ introdotta qualche modifica di carattere normativo alla disciplina gia’ dettata o saranno solo prese misure di carattere economico.]]>

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Occhio alle nuove tecnologie per la Finanziaria 2004.

24 Settembre 2003 Commenta

Alle aste on line per l’acquisto di beni e servizi da parte delle P.A. e al potenziamento dei nuovi meccanismi on line per gli approvvigionamenti delle strutture burocratiche, molto spazio verra’ dedicato tra gli interventi previsti dalla legge finanziaria 2004 che dovra’ essere varata fra pochi giorni: informatizzazione e sviluppo dell’e-government in particolare.

Come e’ noto ormai gia’ da qualche anno le pubbliche amministrazioni ai fini dell’approvvigionamento di beni e di servizi fanno ricorso al c.d. sistema delle convenzioni Consip (da molti aspramente criticato) che delineano un sistema in cui, tramite procedure ad evidenza pubblica, vengono scelte imprese per la fornitura di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni ad uguali condizioni e, comunque, valide per ognuna di queste. In particolare una societa’ a partecipazione pubblica Consip S.p.A. ha la funzione di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo di beni o di servizi predeterminato.
Le Pubbliche Amministrazioni, sulla base delle convenzioni stipulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la Consip S.p.A., possono quindi emettere gli ordinativi di fornitura con cio’ perfezionando la procedura di ogni singolo acquisto dei beni o dei servizi oggetto delle convenzioni gia’ stipulate.
Oltre a tale sistema, che verra’ probabilmente mantenuto anche in futuro e’ stata analizzata e progettata una possibilita’ di espansione dell’e-procurement per le Pubbliche Amministrazioni italiane.
Le previsioni mirano ad ottenere un aumento non solo quantitativo della sperimentazione (estensione delle convenzione a nuovi settori merceologici, incremento dei soggetti coinvolti), ma anche una maggiore disponibilita’ di modalita’ operative e di modelli di acquisto sempre per ottenere una maggiore razionalizzazione della spesa e delle procedure.
Fra le nuove modalita’ operative abbiamo innanzitutto il Marketplace per determinate categorie merceologiche con la possibilita’ di organizzare anche veri e propri mercati locali in grado di rispondere in modo flessibile alle esigenze dei diversi buyer.
Con lo sviluppo del commercio elettronico si sono diffuse nuove modalita’ di vendita e di gestione delle relazioni fra produttori e fra produttori e consumatori. Sono quindi entrati a far parte del linguaggio comune nuove terminologie per indicare queste innovazioni rese possibili dall’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).

Il termine marketplace indica un “luogo” a disposizione di fornitori e clienti nel quale mettere in relazione domanda ed offerta di beni e servizi. Caratteristica principale dei marketplace e’ rappresentata dalla compresenza di piu’ fornitori (piu’ o meno concorrenti sulle medesime tipologie di beni e servizi) e dalla possibilita’ di creare una fitta rete di relazioni fra fornitori e potenziali clienti. I marketplace sono principalmente dedicati allo scambio di beni e servizi in un’ottica di “business to business” rispetto alla vendita diretta di piccoli quantitativi ad un singolo cliente privato (caratteristica del commercio business to consumer).
Ma la procedura di approvvigionamento che la Finanziaria 2004 intende maggiormente incentivare e’ sicuramente rappresentata dalle Aste on line anche per acquisti di beni e servizi per importi superiori alla soglia comunitaria dei 200.000 Euro DPS.

Come e’ noto dal punto di vista legislativo e’ stato emanato il D.P.R. n. 101 del 4 aprile 2002 che prevede criteri e modalita’ per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi. 
In particolar modo il D.P.R. n. 101/2002 e’ un Regolamento che in applicazione dei principi fondamentali in materia di teleamministrazione, disciplina “lo svolgimento di procedure telematiche di acquisto che consentono alle amministrazioni di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente”(art. 2). Il ricorso all’informatica ed alla telematica costituisce lo strumento indispensabile per conseguire un’effettiva trasformazione dei rapporti tra il cittadino e la Pubblica Amministrazione dando cosi’ attuazione ai principi costituzionali di imparzialita’ e di buon andamento, consentendo la riduzione dei costi ed assicurando la trasparenza delle scelte amministrative secondo quanto previsto dalla legge 241/90. Difatti, non mancano, nel Regolamento i riferimenti alle legge sulla trasparenza (art. 2 comma 2°, art 3 comma 2° oppure l’art. 4 comma 4°) che trova piena applicazione in tutti i suoi risvolti.
Come recita il terzo comma dell’art. 2, le disposizioni del regolamento si applicano alle amministrazioni che, per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d’importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di volta in volta decidano, con provvedimento motivato e secondo le modalita’ richieste dai rispettivi ordinamenti, di effettuare gli stessi attraverso procedure telematiche di acquisto comunicando al gestore del sistema prescelto le informazioni ed i dati necessari. Rimane ferma la possibilita’ per le amministrazioni di effettuare gli approvvigionamenti di beni e servizi con le tradizionali procedure di scelta del contraente anche utilizzando, a supporto del procedimento, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente.

Anche le regioni, le province, le citta’ metropolitane, i comuni e le comunita’ montane possono applicare le disposizioni del presente regolamento se cosi’ dispongono nell’ambito della propria autonomia e salvo che non aderiscano alle predette convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

All’art. 3 del Regolamento, nell’ambito dei principi organizzativi si fa riferimento anche alla ormai famosa legge n. 675/96, tenuto conto specialmente di quelle necessarie misure di sicurezza per la custodia ed il controllo dei dati prescritte dall’art. 15, 1° comma, della stessa legge, (e meglio precisate dal D.P.R. n. 318/99 emanato in attuazione del 2° comma dello stesso art. 15) alle quali si dovranno attenere le procedure telematiche di acquisto.
L’art. 4 disciplina la pubblicita’ delle procedure telematiche di acquisto, prevedendo in particolare, al comma 2°,  la pubblicazione sul sito dell’amministrazione procedente e richiamando l’applicazione dell’art. 24 della legge n. 340 del 24 novembre 2000 che fissa l’obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche, a far data del 1° gennaio 2001, di pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno o piu’ siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. (In effetti, nell’attesa dell’emanazione del DPCM, e’ stato pubblicato sulla G.U. n. 100 del 2 maggio 2001 il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 20 del 6 aprile 2001 con il quale il Ministero ha proceduto alla individuazione dei siti informatici su cui pubblicare i bandi e gli avvisi di gara a norma dell’art. 24 l. 340/2000. In particolare all’art. 1 del decreto e’ stato sancito che le stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale devono pubblicare sul sito Internet
www.llpp.it  i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza).
Inevitabili i richiami anche al T.U. della documentazione amministrativa di cui alla legge  n. 445/2000 al comma 3° (in tema di trasmissione per via telematica del documento) e 5° (per definire l’efficacia ed il trattamento delle registrazioni di sistema che costituiscono la prova fondamentale di tutte le operazioni effettuate nell’ambito delle gare telematiche.
Per ovvi motivi di sicurezza non tutti possono accedere alle procedure telematiche di acquisto, per cui potranno ricorrere a tali procedure solo coloro che otterranno una particolare abilitazione (di durata sempre temporanea) che verra’ concessa al termine di un processo di autorizzazione menzionato nell’art. 5 del Regolamento.

L’art. 6 sottolinea la sicurezza del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, mentre gli artt. 7 e 8 del Decreto presidenziale individuano alcune figure soggettive estremamente importanti per lo svolgimento delle procedure telematiche: in primo luogo il Gestore del sistema che e’ il responsabile dei servizi di conduzione tecnica dei sistemi e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche di acquisto ed assume il ruolo anche di responsabile del trattamento dei dati ed in secondo luogo il Responsabile del procedimento che risolve tutte le questioni anche tecniche di carattere procedurale compresa anche l’abilitazione degli utenti. Quest’ultima figura, se vogliamo, (coadiuvata dall’ufficiale rogante, quando previsto) e’ quella che attribuisce un carattere di ufficialita’ alla procedura telematica ponendo la propria firma digitale sul verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal sistema e sul conseguente verbale di aggiudicazione.
Il Capo II del Regolamento disciplina, poi agli artt. 9 e 10 gli aspetti piu’ di carattere procedurale e quindi definisce i requisiti che deve possedere il bando per l’abilitazione dei potenziali offerenti alla partecipazione alle gare telematiche (art. 9), nonche’ i requisiti necessari dell’avviso di gara e del conseguente invito a partecipare (art. 10).
Infine il Capo III disciplina all’art. 11 il Mercato elettronico della pubblica amministrazione nell’ambito del quale e’ possibile effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario. In questo caso le amministrazioni possono effettuare acquisti di beni e servizi direttamente dai cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso un bando di abilitazione.

Resta da vedere come il nostro Governo intende incentivare il ricorso alle aste on line e se cioe’ sara’ introdotta qualche modifica di carattere normativo alla disciplina gia’ dettata o saranno solo prese misure di carattere economico.

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