Europarlamento: Brevettabilita' Del Software
STRASBURGO. L’Europarlamento ha dato, di recente, il via libera allarelazione sulla direttiva per la brevettabilita’ delle invenzioni attuateper mezzo di elaboratori elettronici. L’obiettivo dichiarato e’ quello digarantire che i brevetti vengano concessi sulla stessa base in tuttal’Unione Europea. Nella relazione alla direttiva, l’europarlamentare ArlenMcCarthy, ha comunque chiesto una serie di modifiche per megliocircoscrivere le invenzioni sul software soggette a brevetto. Per il momentole invenzioni oggetto della nuova normativa riguardano dispositivi come itelefoni cellulari, gli elettrodomestici intelligenti, i dispositivi dicomando dei motori, le macchine utensili. McCarthy ritiene che con ladirettiva si evita che le piccole imprese di software debbano far frontealla concessione inadeguata di brevetti nel caso di invenzioni “oscure oovvie”. Inoltre, la relatrice e’ convinta che la disciplina Ue e’ importanteper garantire condizioni concorrenziali adeguate rispetto ai colossidell’elettronica, Microsoft in testa.Nonostante diversi interventi legislativi e giurisprudenziali che hannocontraddistinto non solo l’Italia ma anche tanti altri paesi dell’UnioneEuropea, mai e’ stato sopito il grande dibattito sulla effettiva naturagiuridica del software e sulla sua tutelabilita’. La proposta di direttivaUE, che in effetti rivede (in parte) quanto gia’ stabilito in precedentiinterventi comunitari, costituisce un’ampia conferma di quanto soprasostenuto.La dottrina dominante del nostro paese ha sempre affermato che il valore delsoftware, anche dal punto di vista giuridico, non sta nel supporto su cui e’registrato, ma nel suo contenuto creativo-ideativo; il pericolo che corre ilsuo autore non e’ tanto quello che gli sia sottratto quel supporto, ma chequel contenuto (nella maggior parte dei casi frutto d’anni di lavoro) siaplagiato da altri (BORRUSO).La tutela giuridica del software, di conseguenza, non puo’ essere assicuratadalle norme civili e penali che difendono la proprieta’ o il possesso dibeni materiali ma da altri specifici strumenti.Se da un lato, i produttori di software hanno fatto e continuano a farericorso a difese di carattere tecnico e commerciale, quali l’uso di”trappole” difensive di carattere elettronico, sistemi di protezione fisicadel programma e l’adozione di particolari politiche di distribuzione, dall’altro si e’ cercato di trovare nell’ambito del diritto quelle misure idoneea garantire le energie intellettuali investite nell’attivita’ diprogrammazione contro le altrui illecite appropriazioni (ALPA).Tra gli strumenti giuridici utilizzabili a questo fine alcuni, quali leprevisioni appositamente inserite nel contratto tra fornitore ed utente alloscopo di disciplinare l’utilizzazione del programma e gli obblighi difedelta’ sanciti a carico del prestatore di lavoro dall’art. 2105 c.c.,presentano lo svantaggio di apprestare una tutela puramente obbligatoria,limitata, in pratica, alla diretta controparte del rapporto contrattuale edinoperante nei confronti di terzi estranei; analoghi limiti soggettivicircoscrivono sensibilmente l’operativita’ e l’efficacia dei rimedirintracciabili nell’ambito della normativa dedicata al segreto industriale(art. 623 c.p.) ed alla concorrenza sleale. Tale obiettivo condizionamentoha indotto i giuristi a privilegiare, nella ricerca di una soluzioneadeguata, l’area dei diritti di privativa (i soli in grado di garantire unatutela erga omnes) previste per le creazioni intellettuali. La conseguenzadi tale impostazione e’ stata che l’intero dibattito nazionale sullaprotezione giuridica del software ha oscillato, fin dalle sue prime battute,fra due poli: quello della disciplina dei brevetti da un lato, e del dirittod’autore dall’altro, quali classiche forme di tutela della proprieta’intellettuale.In ambito internazionale, il paese che per primo ha risolto la questionedella tutela dei programmi per elaboratore sono stati gli U.S.A. che con il”Computer Software Copyright Act” del 12 dicembre 1980, prevedendo laregistrabilita’ dei programmi, hanno considerato gli stessi opere d’ingegnoe non invenzioni, in quanto privi dei requisiti necessari di novita’ edoriginalita’.]]>
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