Un Nuovo Rinvio Per Il Registro Degli Operatori Di Comunicazione
NAPOLI. L’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni ha prorogato al 30 novembre 2003, con delibera n. 337/03/CONS datata 24 settembre 2003, il termine per la trasmissione dei modelli necessari per la tenuta e l’ organizzazione del registro degli operatori di comunicazione. La proroga e’ stata giustificata dall’esigenza di consentire agli operatori di comunicazione, nella fase di avviamento, di adeguare i propri processi di organizzazione alle esigenze dettate dall’adempimento telematico ed al fine di fornire agli stessi operatori tutte le necessarie informazioni per l’ utilizzazione degli strumenti necessari alla trasmissione. Sicuramente prevedibile questo provvedimento dell’AGCOM che e’ dovuta intervenire sulla propria precedente delibera n. 129/03/CONS del 15 aprile 2003 (che all’art. 1, 2° comma prevedeva il 30 settembre come termine ultimo per la trasmissione telematica delle comunicazioni) dettata per disciplinare la trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al registro degli operatori di comunicazione e delle dichiarazioni concernenti l’informativa economica di sistema. L’ informativa economica di sistema e’ stata ereditata dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria, che l’aveva concepita in applicazione della legge 650/96. Essa e’ un’essenziale completamento della base dati dell’ Autorita’ che integra le informazioni di registro degli operatori della comunicazione (soggetti esercenti l’attivita’ di radiotelevisione, le imprese concessionarie di pubblicita’, le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, le agenzie di stampa di carattere nazionale, i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale). L’ informativa comprende dati contabili e statistici necessari alla quantificazione ed alla definizione delle specifiche caratteristiche dell’ attivita’ svolta per ciascun anno di attivita’ (si tratta per lo piu’ di estrapolazioni da bilancio nonche’ dei dati relativi alle tirature, alla tipologia e durata della programmazione radiotelevisiva, ai rapporti contrattuali e commerciali incrociati tra operatori, ai bacini di utenza, alle ore di programmazione, alla raccolta pubblicitaria ecc.). Dati e notizie vengono comunicati sulla base di modelli standard, immutati rispetto all’anno 2002, differenziati in ragione delle diverse attivita’ esercitate nonche’ della natura giuridica e del fatturato di ciascun soggetto. Il termine per l’invio dell’Informativa all’Autorita’ e’ di norma quello del 31 luglio, previsto originariamente dalla delibera n. 129/02/CONS, ma gia’ la delibera n. 129/03/CONS aveva prorogato per l’anno 2003 tale termine al 30 settembre allo scopo di semplificare il passaggio alle nuove procedure di trasmissione in formato digitale. Lo stesso registro degli operatori della comunicazione e’ stato istituito e disciplinato dalla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001 (contenente il regolamento) ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ed alla sua tenuta sovrintende il Consiglio dell’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni.]]>
Scritto da
Commenta!