Il fenomeno social-tecnologico della chat sta attraversando in questi giorni momenti difficili e problematici, legati alla recente decisione di Microsoft di chiudere sul portale MSN il servizio di MSN Chat. Quali motivi addotti dalla casa di Redmond vengono indicati, in particolare, la necessita’ di proteggere gli utenti da spammatori e da pedofili. Ma quali possono essere le conseguenze di tutto cio’ sull’utente, navigatore finale? Insomma, come si pone la “e-persona†di fronte a una simile privazione?
Infatti, come gia’ rilevato tempo addietro nel caso della chat di AOL che venne colpita ripetutamente da crackers, le sessioni di IRC sono sempre piu’ vulnerabili. Data la particolare diffusione e la popolarita’ dello strumento di chat, esso diventa sempre piu’ bersaglio di attacchi di diversa natura: sia quelli piu’ “classiciâ€, cioe’ di tipo tecnico, come quelli perpetrati dai crackers (che cercano di arrecare danni in maniera diretta al servizio stesso) sia quelli di tipo non tecnico, come quelli messi in atto da pedofili e spammatori.
In quest’ultimo caso, infatti, la sessione di IRC viene utilizzata non come obiettivo di distruttivi attacchi, ma come preziosissima fonte di indirizzi di posta elettronica o di nomi di bambini, celati dietro i nickname delle stanze di discussione. Eppure – controbatte Lycos – i moderni servizi di chat sono sicuramente molto piu’ evoluti in termini tecnologici rispetto ad anni addietro.
Insomma, le chat sono luoghi sicuri, in cui scambiare notizie, informazioni o semplicemente chattare nel senso piu’ popolare del termine, cioe’ “chiacchierareâ€.
La discussione attorno alla notizia appena commentata non puo’ che portarci a riflettere sul fenomeno della chat, divenuto in pochissimo tempo il nuovo mezzo espressivo di una nuova identita’ degli utenti-navigatori. O meglio, esso e’ diventata lo strumento ideale con cui si puo’ esprimere una nuova forma di “entita’ individualeâ€: la c.d. “electronic personaâ€, ovvero, la “e-personaâ€.
Essa puo’ essere definita come “quel vestito che ciascun navigatore indossa al momento del surfing e che puo’ trasformare l’utente o in una entita’ diafana, capace di entrare in qualunque zona di Internet in maniera anonima, oppure in un rigoroso e attento fruitore di contenuti accessibili nella reteâ€. Con questa metafora si sintetizza in poche parole quella che e’ diventata in questi tempi la vera essenza del navigatore della rete. Con pochi concetti si vengono a delineare le complesse sfere di diritti di cui ciascun utente dispone all’interno di Internet. Diritti che erano gia’ riconosciuti dagli ordinamenti giuridici prima dell’avvento della rete mondiale (come il diritto al nome, alla propria immagine, ecc.) e diritti che sono arrivati a compimento proprio in seguito alle particolari esigenze sorte con le nuove tecnologie (come il diritto alla privacy).
Con il concetto di e-persona, dunque, si e’ voluta intravedere una sorta di “alter ego†della persona fisica umana. La parte dell’uomo che entra in contatto (metafisicamente parlando) con gli strumenti della moderna tecnologia assume di per se’ valore giuridico e merita rispetto per cio’ che essa e’: prolungamento ideale della persona fisica.
La consapevolezza dell’esistenza di questa nuova dimensione dell’uomo rende opportuno un ulteriore passo. Bisogna, infatti, riempire di contenuti giuridici questo alter ego.
L’unico modo per compiere questo delicato “intervento†appare essere probabilmente quello di applicare anche a questa nuova dimensione i diritti personalissimi che spettano all’uomo in quanto persona fisica.
Essi sono quei diritti che vengono “trovati†dal diritto oggettivo, poiche’ esistenti indipendentemente da ogni diritto oggettivo che li riconosca e che questo si limita a garantire. Sono i “diritti inviolabili dell’uomoâ€, tutelati dalla nostra Costituzione all’art. 2 (La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita’). Questo loro carattere di inviolabilita’ ha un duplice referente: sono diritti dell’uomo inviolabili da parte della pubblica autorita’, nell’esercizio delle sue funzioni legislative, esecutive o giudiziarie; sono, inoltre, diritti dell’uomo inviolabili da parte degli altri uomini, nell’ambito dei rapporti fra privati.
Essi sono caratterizzati per essere protetti nei confronti di tutti i consociati (per cui rientrano fra i diritti assoluti), sono diritti che il loro titolare non puo’ alienare ne’ ai quali puo’ rinunciare (diritti indisponibili) e sono diritti che non si prescrivono, che non si estinguono per il non uso prolungato nel tempo (diritti imprescrittibili).
Possono pertanto rientrare fra i diritti personalissimi della e-persona i seguenti diritti (elencati in maniera non esaustiva, poiche’ essi costituiscono una serie aperta).
a) Il diritto al nome, inteso sia come diritto all’uso del proprio nome (ossia come diritto a identificare se stessi con il proprio nome e come diritto di essere identificati dagli altri con esso) sia come diritto all’uso esclusivo del proprio nome. L’art. 9 c.c. tutela anche lo pseudonimo, solo nel caso in cui esso abbia acquistato l’importanza del nome e sino a quando tale circostanza sussista; importanza che si rapporta, come per il nome, in un determinato ambiente sociale (o ambito di socializzazione) e che svolge la medesima funzione identificativa e, al tempo stesso, differenziatrice di un soggetto e del suo proprio modo di essere (e di non essere) rispetto agli altri (V. De Rosa, “La formazione di regole giuridiche per il cyberspazioâ€, in Dir. Inf. 2003, p. 377). Quindi, appare plausibile conferire tutela giuridica anche al c.d. nickname tanto usato in chat come nell’uso anche di lettere elettroniche, purche’ soddisfi i requisiti appena elencati.
b) Il diritto all’immagine, nel senso che e’ vietato esporre o pubblicare l’immagine altrui senza il consenso della persona ritratta, salvo che non si tratti di persona notoria oppure che l’immagine sia stata pubblicata nel contesto di un avvenimento svoltosi in pubblico e sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignita’ della persona.
c) Il diritto all’onore (cioe’ il sentimento che l’individuo ha delle proprie qualita’ morali ovvero, in altri termini, della propria onorabilita’, cioe’ dell’assenza di cause di disonore) e al decoro (cioe’ l’insieme delle altre qualita’ e condizioni che, come la dignita’ fisica, intellettuale o professionale, concorrono a costituire il valore sociale dell’individuo).
d) Il diritto all’identita’ della persona. Diritto individuato recentemente dalla Giurisprudenza, definito come il diritto a che non sia travisata la propria immagine politica, etica o sociale con l’attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di convinzioni da lui non professate.
e) Il diritto di liberta’ informatica. Diritto coniato dal compianto Vittorio Frosoni (“L’orizzonte giuridico in Internetâ€, in Dir. Inf. 2002, p. 271) e inteso come “nuovo diritto soggettivo di liberta’ personale, sconosciuto alle eta’ precedentiâ€. Diritto che, inizialmente, era visto come facolta’ dell’utente di non essere vittima di aggressioni alla propria riservatezza (“liberta’ daâ€), ma che oggi e’ da inquadrare nella “liberta’ di†fruire degli strumenti tecnologico- informatici, vivendo in maniera attiva il passaggio all’era dell’Information Technology. Esso e’ un “diritto di partecipazione alla societa’ virtuale che e’ stata generata dall’avvento degli elaboratori elettronici nella societa’ tecnologicaâ€.
Concludendo si puo’ dire che la circostanza che uno dei mezzi con cui si esprime la e-persona (nella specie la chat) venga bloccato puo’ apparire lesiva del diritto della e-persona stessa a utilizzare gli strumenti informatici e a comunicare attraverso di essi.
Ma a fronte di cio’ possono avere certamente un ruolo non marginale le esigenze di sicurezza che hanno giustificato l’interruzione del servizio di IRC da parte di MSN. Queste motivazioni, dunque, dovrebbero controbilanciare la situazione di squilibrio creata in danno della e-persona.
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