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ELETTRONICA: ELEZIONI; NO A BANNER IN NEWSLETTER ON LINE

8 Aprile 2004 Commenta

(ANSA) – ROMA, 8 APR – No ai banner contenenti propaganda elettorale nelle newsletter inviate via e-mail, a meno che non ci sia il consenso specifico del destinatario: e’ la precisazione del Garante per la Privacy, Stefano Rodota’, per chi intende inserire pubblicita’ elettorale nelle newsletter inviate per posta elettronica. Poco piu’ di un mese fa – spiega la newsletter del Garante – l’Autorita’ ha indicato principi e criteri ai quali partiti, sostenitori di liste e candidati devono attenersi per un uso corretto dei dati personali dei cittadini che intendono contattare a fini di propaganda elettorale, soprattutto se si avvalgono di sms, mms, e-mail. Nei giorni scorsi l’Autorita’ si e’ nuovamente espressa, su richiesta di alcune concessionarie di pubblicita’ e societa’ del settore, anche in relazione alle segnalazioni arrivate da alcuni cittadini. Ribadendo la necessita’ di un consenso espresso e specifico al trattamento dei dati, il Garante ha richiamato le societa’ al rispetto della normativa sulla privacy, in particolare nel caso in cui abbiano raccolto un consenso per finalita’ commerciali e pubblicitarie e si siano chieste se avvalersi di tale consenso per scopi di propaganda politico-elettorale. L’inserimento dei messaggi di propaganda nelle newsletter richieste, spesso solo per hobby, musica, teatro – si legge ancora nella newsletter – da soggetti ai quali e’ stata fornita un’informativa priva di alcun riferimento alla propaganda elettorale, e’ in contrasto con le particolari garanzie che il Codice prevede in tema di posta elettronica. Garanzie diverse rispetto a quelle previste per la propaganda cartacea, basata su registri ed elenchi pubblici accessibili a chiunque. Come piu’ volte sottolineato dal Garante, infatti, per gli indirizzi di posta elettronica e’ prevista una tutela specifica: tali indirizzi, infatti, non possono esse considerati pubblici e non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete. Ne’ gli spot in una newsletter inviata nominativamente possono essere considerati alla stregua della pubblicita’ sui giornali acquistati impersonalmente in un punto vendita. Le societa’ interessate a inviare propaganda elettorale possono, comunque, chiedere agli abbonati alle newsletter, dopo averli adeguatamente informati, una manifestazione integrativa del consenso, che potrebbe essere chiesta anche subito, in previsione della prossima campagna elettorale. (ANSA).

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