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INTERNET: PORNOGRAFIA; NON ESISTE RESPONSABILITA’ DA LINK

8 Aprile 2004 Commenta

(ANSA) – ROMA, 8 APR – Il service e il provider non hanno alcuna responsabilita’ per i siti pedopornografici di proprieta’ di terzi se li hanno ospitati in rete sul loro spazio o se gli hanno fornito accesso, connettivita’ ed altri servizi. Lo afferma il Tribunale di Milano con una importante sentenza, la prima in tema di responsabilita’ penale ”da link”. Con questa decisione (depositata il 18 marzo) la Quinta sezione del Tribunale milanese ha assolto dall’accusa B.G. – un imprenditore informatico – dall’accusa di aver messo in circolazione sul suo sito web foto di ”bambini in eta’ anche prepubere intenti in attivita’ sessuali”. In pratica, l’imputato era stato tratto a giudizio perche’ come ‘access provider’ (chi vende a terzi visibilita’ su Internet mettendoli in pagina) aveva ‘affittato’ spazio al proprietario di un sito – E. C. – molto visitato che in un sottomenu’, dopo la soluzione di un facile enigma, consentiva l’ accesso al materiale pornografico. Il sito era stato, in seguito, scoperto dalla polizia postale. Secondo il Tribunale di Milano (presidente Della Chiara,estensore Simi) nella norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori – legge 269 del 1998 – non c’e’ una ”previsione di obbligo giuridico” del provider o del server (la societa’ che consente all’utente finale il collegamento a Internet) di ”impedimento” della ”condotta illecita” nei confronti del proprietario del sito (content provider, colui che lo riempie di contenuti). In pratica, non si possono applicare per analogia,nei confronti di provider e server, gli articoli 57 e 57bis del codice penale che fissano la responsabilita’ del direttore della stampa periodica ed anche dell’editore e dello stampatore nel caso di pubblicazioni anonime. Spiega il Tribunale di Milano che, tra l’altro, non e’ ”nemmeno ravvisabile la possibilita’ concreta di esercitare un efficace controllo sui messaggi ospitati sul proprio sito visto l’enorme afflusso dei dati che transitano sui servers e la possibilita’ costante di immissione di nuove comunicazioni anche attraverso collegamenti alternativi proprio per la struttura aperta di Internet”. Certo – prosegue la Quinta sezione – in questo modo ”si potrebbe sostenere che anche il server provider divulga o comunque agevola la divulgazione di dati illeciti”.”Pero’ – dice il Tribunale di Milano – laddove l’attivita’ del provider sia stata solo quella di offrire uno spazio in rete od offrire un accesso al sito dove e’ pubblicato il contenuto pedopornografico, la sua responsabilita’ penale non appare configurabile”. Perche’ ”non si puo’ sanzionare penalmente” il server provider se la sua unica attivita’ e’ stata quella di offrire solo spazio in rete, senza ”interagire” col sito illecito’.(ANSA).

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