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TLC: GARE; CONSIGLIO STATO, AUTHORITY PUO’ MULTARE IMPRESE (2)

28 Aprile 2004 Commenta

(ANSA) – ROMA, 28 APR – Nel novembre 2002 Telecom Italia si aggiudico’ la gara Consip per i servizi di telefonia fissa della Pubblica amministrazione, che Wind vinse per la parte mobile. Subito dopo l’apertura delle buste, Albacom, diretto concorrente di Telecom Italia nella telefonia fissa per il segmento affari, fece ricorso all’Antitrust e all’Autorita’ garante per la concorrenza e il mercato, che aprirono le relative istruttorie per verificare se i prezzi di Telecom fossero inferiori a quelli di interconnessione applicati dalla stessa societa’ ai propri concorrenti. Contro entrambe le istruttorie Telecom Italia ha fatto ricorso al Tar del Lazio: nel caso dell’Antitrust il Tribunale ha affermato che il ricorso e’ inammissibile (e quindi l’Antitrust puo’ continuare a indagare fino al 16 ottobre), mentre il secondo e’ ancora aperto. Ed e’ proprio nell’ambito di questo procedimento che l’Autorita’ per le tlc ha chiesto al Consiglio di Stato un parere per capire se e’ autorizzata a sanzionare le imprese di tlc ”in relazione alle offerte presentate in gare pubbliche”. Il parere e’ stato espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell’adunanza del 25 febbraio scorso, ma e’ stato depositato soltanto oggi. I magistrati ribadiscono che l’Autorita’ ”non puo’ interloquire nei procedimenti di gara per la fornitura dei servizi di tlc” sia perche’ sarebbe un’interferenza nell’autonomia degli enti, sia perche’ ”un controllo di tal fatto introdurrebbe nel meccanismo dell’aggiudicazione l’intervento di un soggetto terzo”. Detto questo, pero’, il Consiglio di Stato procede con altre considerazioni: in primo luogo la tutela della concorrenza nel settore delle tlc ”rientra fra i compiti istituzionali primari dell’Autorita”’; inoltre ”l’ambito di applicazione della disciplina posta a tutela della concorrenza, cui accedono i poteri di intervento dell’Autorita’ garante, e’ definito con riferimento a un concetto indeterminato, quello di ‘mercato rilevante” e ”appare evidente che i procedimenti di gara , che si caratterizzano per incentrarsi su un congegno competitivo aperto alle imprese che forniscono i prodotti o i servizi richiesti dall’amministrazione appaltante, possono inerire a un ‘mercato rilevante’ nel senso sopra indicato”. Pertanto, affermano i magistrati, ”l’ipotesi che all’Autorita’ garante sia precluso l’esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali in relazione agli atti e ai comportamenti posti in essere dagli operatori di tlc in occasione di gare pubbliche non solo non e’ avvalorata da alcuna esplicita previsione (…), ma riceve evidente smentita dal tenore tanto letterale quanto logico della disciplina generale predetta”. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, ”e’ irrilevante” che le offerte siano destinate a un soggetto unico piu’ che agli utenti, ” perche’ si tratta pur sempre di una competizione aperta a soggetti che operano nel mercato”, quindi la possibilita’ che assumano comportamenti di tipo anti-concorrenziale ”sussiste non meno di quanto accade quando si rivolgono direttamente alla generalita’ degli utenti”. Anzi, si aggiunge, ” cio’ appare tanto piu’ evidente ove si consideri l’entita’ del valore assunto dagli appalti pubblici e la conseguente incidenza che possono avere sul mercato gli effetti di illeciti anticoncorrenziali”. Questi effetti, spiega ancora il Consiglio di Stato, si possono avere sia nel caso di intese restrittive della concorrenza, sia nel caso in cui un’impresa che disponga di significativo potere di mercato ”presenti un’offerta sottocosto che potrebbe determinare un rafforzamento della sua posizione a scapito delle imprese piu’ deboli, con conseguente indebito effetto riduttivo dei livelli di concorrenza nel mercato”. Pertanto, conclude il Consiglio di Stato dando un sostanziale via libera all’Authority, ”sussistono concordanti ragioni per ritenere che l’Autorita’ garante abbia pieno titolo a esercitare i propri poteri di vigilanza e, eventualmente, sanzionatori anche nei confronti degli atti e comportamenti posti in essere dalle imprese nell’ambito dei procedimenti di gara che interessano lo specifico mercato delle tlc”. Il consiglio dell’Autorita’, adesso, potra’ dunque concludere la sua indagine e, se riterra’ che Telecom abbia praticato prezzi anti-concorrenziali, potra’ procedere a una multa. Trattandosi di mancato rispetto degli obblighi imposti all’operatore con notevole forza di mercato, in caso di sanzione Telecom rischierebbe una multa tra il 2 e il 5% del fatturato realizzato nell’esercizio precedente alla contestazione.(ANSA).

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