E-Commerce: Niente Registri Inutili Per Lo Spamming. Serve Il Consenso Del Consumatore
Roma – Il Garante ha espresso perplessita’ sull’istituzione, presso ipropri uffici, di un registro nazionale al quale possano iscriversi isoggetti che non si oppongono a ricevere e – mail commerciali e chedovrebbe essere consultato dalle societa’ che operano in Internet primadi inviare comunicazioni promozionali. Tale modalita’ sarebbe infatti incontrasto con la scelta sia del legislatore italiano, sia di quelloeuropeo che hanno adottato il sistema opposto (gia’ in vigore in Italiada anni) che si fonda sulla raccolta del consenso preventivodell’interessato. E’ quanto pubblicato nella newsletter del 3/11/2002:la presa di posizione e’ contenuta nel parere che l’Autorita’ Garante hareso al Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza delConsiglio dei ministri che sta predisponendo un decreto legislativo inattuazione della direttiva europea sul commercio elettronico nel mercatointerno (2000/31/CE). L’istituzione di tale registro – ha rilevatol’Autorita’ che pure ha dato atto della collaborazione richiesta -sarebbe anzitutto fuori “delega”. Infatti, sia in base all’ espressadisposizione della direttiva europea sul commercio elettronico, sia inbase ai riferimenti contenuti nella legge delega, il legislatoreitaliano non ha “competenza” ad introdurre disposizioni che incidano sultrattamento dei dati personali nell’ambito della disciplina riguardanteil commercio elettronico. L’Italia , come altri Paesi, poi, ha da tempointrodotto la regola secondo cui le comunicazioni on-line commerciali opubblicitarie richiedono il consenso preventivo del destinatario,piuttosto che la successiva opposizione ad ulteriori invii (opt out).Tale sistema basato sul cosiddetto “opt in”, gia’ in vigore in cinquePaesi europei, e’ stato prescelto quest’anno come regola comune alivello comunitario ed e’ ora “obbligatorio” per i Paesi membridell’Unione europea, a seguito della recente adozione delle direttiva2002/58/CE sulle comunicazioni elettroniche (che sostituisce la97/66/CE). Solo in sede di recepimento di questa direttiva – hasottolineato il Garante – potranno prevedersi disposizioni piu’articolate, mentre lo schema attuale di decreto legislativo sulcommercio elettronico potrebbe, al massimo, rinviare alle disposizioninazionali sulla privacy. Il sistema ipotizzato nei primi lavoripreparatori sul commercio elettronico imporrebbe, quindi, un inutileobbligo di consultare il registro da parte di chiunque desidera inviaree-mail commerciali ovvero di milioni di persone, non potendo incideresulle norme vigenti che impongono alle societa’ di raccogliere ilpreventivo consenso informato dei destinatario. Oltre a questecontraddizioni, il Garante evidenzia anche insuperabili difficolta’ direalizzazione del meccanismo proposto. Difficolta’ di aggiornamento,praticamente quotidiano, e di consultazione imporrebbero ingenti onerifinanziari, sia sotto il profilo delle spese da sostenere per lagestione del sistema, sia per le risorse umane da dedicare al suofunzionamento, tali da renderlo da subito del tutto ingestibile.
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