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LEGGE PROVIDER: Primi significativi passi per l’applicazione

8 Luglio 2002 Commenta

L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, in attuazione della legge n. 59/2002 (Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet) ha approvato il provvedimento riguardante i criteri di applicazione agli operatori autorizzati ai servizi di trasmissione dati e accesso ad Internet (ISP) delle condizioni economiche dell’Offerta di Riferimento.

In particolare, l’Autorita’ ha stabilito che gli Internet Service Providers possono accedere all’Offerta di Interconnessione di Riferimento dell’operatore con significativo potere di mercato e possono richiedere al Ministero delle Comunicazioni l’attribuzione dei diritti d’uso per le risorse di numerazione per i servizi Internet e per l’instradamento del relativo traffico.

In vigore dal 27/04/02 la legge n. 59/02 inizia quindi a produrre i suoi primi effetti grazie all’attivita’ dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni che, in realta’, gia’ da prima, con Delibera n. 132/02/CONS pubblicata sulla G.U. n. 106 del 8 maggio 2002, nel rispetto di quanto prescritto anche dagli artt. 4, 5, 7, 8 e 9 del D.P.R. n. 318 del 19 settembre 1997 ha avviato un procedimento per l’aggiornamento dell’elenco degli operatori aventi significativo potere nel mercato dell’accesso ad Internet.

In particolare, il procedimento, la cui conclusione e’ prevista entro due mesi, dovra’ definire le caratteristiche del “mercato dell’accesso ad Internet”, valutandone in particolare le condizioni di concorrenza attuali e prospettiche; individuare gli eventuali soggetti che detengano un “significativo potere di mercato”; definire, infine, i relativi obblighi in capo a detti soggetti.

L’Autorita’ ha anche contestualmente deliberato l’avvio di una consultazione pubblica, finalizzata ad acquisire il punto di vista dei soggetti interessati in merito alle tematiche di natura tecnica, economica e regolamentare. I quesiti posti dall’Autorita’ sono piuttosto particolareggiati e vanno dalla richiesta di definizione del mercato dell’accesso ad Internet fino all’acquisizione di ogni valutazione ritenuta opportuna in merito agli ambiti ed alle modalita’ applicative della legge 8 aprile 2002, n. 59. Appare comunque evidente l’intento dell’Autorita’ di ottenere una valutazione da parte degli operatori del settore sull’effettivo contenuto del contratto di accesso ad Internet e quindi sulla configurazione del conseguente mercato.

Questo tipo di accertamento e’ del resto strettamente collegato alle problematiche attinenti alla stessa natura giuridica del contratto stipulato tra il fornitore del servizio telematico e l’utente, contratto che e’ stato denominato contratto di fornitura di servizi telematici o anche contratto di utenza dei sistemi telematici.

Difatti come si e’ gia’ avuto modo di sottolineare la natura giuridica di tale contratto e’ controversa in quanto si puo’ inquadrare la figura in esame nello schema della vendita caratterizzato dall’avere come oggetto un particolare bene giuridico e, cioe’, l’informazione; oppure si puo’ sostenere che si tratti piuttosto di un appalto di servizi, che ha per oggetto il complesso di attivita’ che deve essere svolto dal fornitore del servizio telematico per assicurare all’utente quel valore aggiunto dell’informazione che distingue i servizi telematici dalla semplice attivita’ di trasmissione dei dati; o ancora e’ stato altresi’ affermato che si tratti di una particolare figura del contratto di somministrazione, teoria che pone in rilievo il fatto che, in genere, i contratti telematici stabiliscono un rapporto che non si esaurisce in una singola prestazione, ma presuppongono una durata.

Ad ogni modo la stessa Autorita’ TLC ha reso noto che la definizione dell’aggiornamento dell’elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato nel settore dell’accesso a Internet, che la stessa legge 59/02 demanda all’Autorita’, e’ stato rinviato  alla prossima seduta del Consiglio al fine di tener conto delle osservazioni relative al provvedimento, ricevute in data 25 giugno dal Commissario europeo alla concorrenza, Mario Monti, e del parere in corso di invio da parte dell’Autorita’ garante per la concorrenza e il mercato.

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