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CYBERSQUATTING: Vittima anche l’attrice Vanessa Gravina

9 Luglio 2002 Commenta

I cyberquatters attaccano ancora il diritto al nome. L’inadeguatezza delle regole per la registrazione dei nomi a dominio emerge ancora una volta con l’ennesimo caso di cybersquatting, che vede come protagonisti l’attrice Vanessa Gravina e Ult.Search Inc., che ha aggiunto un altro tassello, denominato “vanessa gravina.com”, al mosaico di domini di cui e’ gia’ titolare, pregiudicando cosi’ l’opportunita’ per l’attrice di utilizzare a tutto tondo le proprie generalita’.


Pisa – Gli interessi economici legati al mondo della rete sono molto forti e costituiscono prova di cio’ proprio i fenomeni piu’ comuni di indebito accaparramento dei nomi a dominio. Sebbene il cybersquatting possa sembrare un ricordo del passato, cosi’ non e’ ed anche se esistono normative tese a reprimerlo, non manca chi lo pone in essere con continuita’ e scrupolosita’.
Il terzo che registra come nome a dominio il marchio di un’altra azienda, che opera in un identico settore merceologico, puo’ sfruttare la notorieta’ dell’azienda originaria attraendo cosi’ i visitatori nel proprio sito, mentre chi registra come domain name il nome di una persona famosa puo’ avvantaggiarsi della sua fama.


Chi cerca l’attrice “Gravina” effettuando un’indagine tramite i motori di ricerca, riceve sicuramente una considerevole quantita’ di dati attinenti all’attrice in questione, ma trova anche il sito di Ult.Search. Anzi, proprio su quest’ultimo sara’ attratta l’attenzione del navigante, in quanto www.vanessagravina.com offre proprio l’impressione di essere il sito ufficiale di Vanessa Gravina, cosa che non e’, ma di cui ci si rende conto solo dopo avere avuto accesso al sito ed avere letto le informazioni pubblicate, quantomeno quelle della prima pagina, ove vi e’ maggiore concentrazione pubblicitaria. E’ a questo punto palese che lo scopo dell’apertura del sito e’ proprio quello di avere il maggior numero possibile di visitatori che, mediante l’accesso sul sito stesso, anche soltanto di passaggio, potranno leggere e visionare la pubblicita’ ospitata dal titolare del sito.


Ma al di la’ degli interessi commerciali che l’usurpazione di un nome indubbiamente intacca, in materia di titolarita’ dei nomi a dominio non si pone solo un problema di tutela dei segni distintivi e di repressione della concorrenza sleale, ma si pone anche la necessita’ di tutelare il ben piu’ rilevante interesse all’identita’ personale.

Merita ricordare come secondo un’ordinanza del Tribunale di Torino, la prima in Italia in materia di tutela del diritto al nome, datata 23 dicembre 2000, “…il nome di un dominio, pur rispondendo ad esigenze di carattere prettamente tecnico… non puo’ essere considerato come un mero indirizzo telematico, ma assume una funzione distintiva del soggetto a cui viene assegnato”. Il corollario che immediatamente consegue a tale affermazione e’ quello per cui, avendo commesso un atto di accaparramento, non ci si puo’ difendere, sostenendo che un dominio e’ solo un dominio.

Una tutela specifica ed immediata e’ approntata dall’art. 7 del c.c. che tutela appunto gli abusi commessi a danno del nome e cognome. Nel momento in cui un soggetto, diverso da Vanessa Gravina, registra un dominio con il nome di vanessagravina.com, realizzando tra l’altro un portale che nulla ha a che vedere con la biografia o con la carriera della stessa, e’ palese la messa in atto di una modalita’ di sfruttamento commerciale dei segni di identificazione personale che pone in serio pericolo la tutela della persona.

Per difendere i propri diritti si potra’ ricorrere al giudice ordinario o adire una procedura di rassegnazione, ma sempre con l’onere di dovere sopportare i costi di un’azione legale ed in ogni caso non rimediando mai completamente al danno subito. Si consideri poi che, mentre le procedure di rassegnazione italiane prevedono espressamente la possibilita’ di chiedere l’assegnazione a proprio favore di un nome a dominio corrispondente al proprio nome e cognome, questa stessa possibilita’ e’ piu’ restrittiva nel regime dettato dalla WIPO. La World Intellectual Property Organization e’ l’ente che si occupa, tra l’altro, delle controversie relative ai dominio “.com”, ma la cui procedura contempla solo le azioni basate sui marchi. Sebbene ci siano state in passato decisioni che hanno dato ragione ad attrici e attori che lamentavano l’usurpazione del proprio nome, una recente comunicazione ha chiarito che il nome a dominio corrispondente al proprio nome puo’ essere rassegnato solo se di quel nome si faceva un uso commerciale e non in via generale. Questa circostanza limita fortemente il diritto di azione dei mal capitati e pone a grave rischio la difesa del diritto alla personalita’.

Sul sito “vanessagravina.com” potrebbe essere inserito qualsiasi tipo di contenuto ed anche se fosse corrispondente al vero, esso non sarebbe mai autorizzato dalla persona a cui si riferisce e potrebbe nuocerle sul piano morale prima ancora che commerciale.

Tutto questo sembra passare sotto tono, mentre tanto si discute di questioni economiche, ma e’ forse uno degli aspetti piu’ importanti da tenere presenti quando si parla di domain name. Anche in Rete devono essere rispettati il diritto al nome, all’immagine, all’onore e all’identita’ personale. Diritti che forse si tutelerebbero meglio se, gia’ in fase di registrazione, si chiedesse una prova di essere la persona di cui si vuole registrare il nome o di essere stati dalla stessa delegati a tale fine. Diversamente la personalita’ di un uomo rischia di essere paragonata ad una sigla o ad un logo, dietro il quale circola solo denaro ma non sentimento.

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