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MARCHI: La nuova disciplina dei disegni e modelli

10 Luglio 2002 Commenta

La Commissione europea, dopo aver inviato lo scorso 5 dicembre 2001 una lettera con la quale aveva inutilmente invitato 10 Stati membri a recepire la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, ha inoltrato a Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia e Svezia la richiesta ufficiale di recepire nei rispettivi ordinamenti la direttiva stessa, cosa che avrebbe dovuto essere fatta entro il 30 ottobre 2001.

Bruxelles – La Commissione europea, a seguito del perdurante inadempimento da parte di 10 stati membri, che, al pari di tutti gli altri, si erano impegnati a recepire la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, si e’ trovata costretta ad inviare loro una richiesta ufficiale di recepire la direttiva nei rispettivi ordinamenti.

Tali richieste, aventi la forma di pareri motivati, aprono la seconda fase nell’iter della procedura di infrazione di cui all’art. 226 del trattato CE. La mancata risposta da parte degli Stati interessati entro due mesi consentira’  alla Commissione di adire la Corte di Giustizia delle Comunita’, la quale emettera’ una sentenza con cui imporra’ agli stati inadempienti di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi all’obbligo disatteso, in mancanza, su nuova istanza della Commissione potra’ comminare il pagamento di una somma forfetaria o di una penalita’.

La direttiva, che mira a dare coerenza alle norme nazionali sui disegni e modelli, al fine di incoraggiare gli investimenti nella produzione, in particolare definisce che cosa sia un disegno e un modello, fissa i criteri della protezione (novita’ e carattere individuale), la durata della protezione (da un minimo di 5 a un massimo di 25 anni), l’ampiezza della protezione (il titolare della registrazione ha il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o modello e di impedirne l’utilizzazione ai terzi), i limiti del diritto sul disegno o sul modello (solitamente non sono coperte le interconnessioni tra componenti), stabilisce le norme sulla nullita’ della registrazione di un disegno o modello.

L’Italia ha adempiuto all’obbligo di recepimento della direttiva 98/71/CE con il DLGS 2 febbraio 2001 n. 95 che ha completamente riscritto la disciplina dei disegni e dei modelli, contenuta   nel R.D. 25 agosto 1940 n. 1411, abolendo, in primis, l’aggettivo “ornamentale”, che subordinava l’accesso alla tutela ad una difficoltosa valutazione sul livello estetico del disegno o modello.

Ai sensi della nuova normativa possono costituire oggetto di registrazione i disegni e i modelli, che siano nuovi ed abbiano carattere individuale.

Per disegno o modello si intende l’aspetto, ossia l’apparenza esteriore, dell’intero prodotto o di una sua parte, risultante, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.

Per prodotto, invece, si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l’altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso. Gli standard di accesso a questo tipo di tutela sono meno selettivi rispetto ai precedenti.

Infatti, con riguardo alla novita’, intesa come assenza di anteriorita’ identiche, ossia di disegni o modelli precedentemente divulgati che differiscono dall’attuale solo per dettagli irrilevanti, tale requisito sussiste anche in presenza di alcune forme di divulgazione.

Si tratta in particolare della rivelazione a un terzo sotto vincolo implicito o esplicito di riservatezza, dell’accessibilita’ al pubblico nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda ad opera dell’autore, del suo …

… avente causa ovvero di terzi, in virtu’ di informazioni o atti compiuti dall’autore o dal suo avente causa, dell’accessibilita’ al pubblico come conseguenza di un abuso commerciale a danno dell’autore o del suo avente causa nei 12 mesi precedenti la registrazione.

Con riguardo, invece, al carattere individuale, esso sussiste in tutti i disegni e i modelli che suscitano nell’utilizzatore informato, ossia in un soggetto che conosce, anche se in modo non professionale, il settore di riferimento, un’impressione generale diversa da quella suscitata da disegni o modelli precedentemente divulgati.

La durata massima della tutela derivante dalla registrazione di un disegno o modello e’ stata elevata da 15 a 25 anni, suddivisi in quinquenni. Prima dello scadere di ogni quinquennio il titolare della domanda deve effettuare un’istanza di proroga presso gli Uffici Brevetti delle C.C.I.A.A. onde ottenere tutela per i cinque anni successivi.

La novita’ piu’ importante, introdotta dal DLGS 95/01 in ossequio alla direttiva 98/71/CE, e’ costituita dalla possibilita’ di registrare, come disegno o modello, anche “i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso”, purche’ dotati, uti singuli, dei seguenti requisiti: rimanere visibili, una volta incorporati nel prodotto complesso, durante la normale utilizzazione da parte del consumatore finale e possedere di per se’ i requisiti di novita’ e di individualita’, che dovranno essere valutate confrontando l’aspetto delle parti visibili del componente con quello degli altri componenti precedentemente divulgati a prescindere dall’aspetto d’insieme del prodotto complesso.

Con riguardo alla disciplina dei componenti entra in gioco la cd “clausola di riparazione” contenuta nell’art. 27 del DLGS 95/01, ai sensi della quale “ i diritti esclusivi sui componenti non possono essere esercitati per vietare a terzi la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario”.

Tale clausola introduce una forma di uso lecito del modello, ossia un’eccezione ai diritti esclusivi, attribuiti ex lege al titolare della domanda di registrazione, eccezione che si estende a tutte le forme di sfruttamento del modello in funzione di ricambio e a fini di riparazione. In realta’ l’art. 27 non parla di “pezzi di ricambio”, ma si riferisce esclusivamente ai componenti che servono a ripristinare l’aspetto originario, ossia l’aspetto d’insieme del prodotto complesso cosi’ come immesso in commercio.

Non rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione della norma i pezzi staccati che sono commercializzati al fine di abbellire o modificare l’aspetto o le prestazioni di un prodotto gia’ in commercio.

Del resto per questo tipo di pezzi non si pone un rischio di monopolizzazione del mercato secondario che la clausola di riparazione ha cercato di evitare. Infatti solo per i pezzi di ricambio esiste un mercato derivato, conseguenza dell’acquisito del prodotto originario, nel quale la domanda riguarda pezzi che devono avere una certa forma per soddisfare la richiesta dell’utilizzatore.

I componenti, destinati a modificare l’aspetto originario del prodotto, devono restare una libera scelta dell’utilizzatore e, quindi, devono rimanere esposti alla concorrenza di offerte alternative.

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