La protesta contro Infostrada/Wind
Sta assumendo considerevole rilevanza la protesta che una associazione di utenti (http://digilander.iol.it/liberiamosogno) nata spontaneamente tra i frequentatori di newsgroups sta muovendo nei confronti di Infostrada (che ormai fa parte del gruppo Wind) riguardo l’applicazione dell’opzione libero@sogno al contratto di telefonia fissa Infostrada “Pronto 1055” per la connessione ad Internet. Secondo l’associazione tale opzione (che prevede la possibilita’ di connettersi alla rete in fasce orarie protette, pagando una cifra forfettaria mensile) ha subito una serie di variazioni nel tempo a decorrere dalla prima diffusione sul mercato (settembre 2000), tutte a danno degli utenti e cio’ in palese violazione sia della normativa di carattere generale emanata a tutela del consumatore sia delle specifiche prescrizioni contrattuali previste dalla stessa Infostrada. L’associazione ha predisposto il testo di una lettera da inviare all’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni ed ha interessato le attuali associazioni costituite a tutela dei consumatori tra cui la Federconsumatori che ha gia’ preparato una diffida da inviare alla societa’ telefonica.
Napoli – Gia’ il 24 ottobre del 2000 e quindi a pochi mesi dall’attivazione dell’opzione libero@sogno, Infostrada comunicava agli utenti alcune variazioni delle condizioni iniziali che sostanzialmente comportavano un aumento del canone mensile del 75% (da £. 24.000 a £. 42.000) a fronte di un aumento della fascia oraria protetta di due ore e mezza durante i giorni feriali. Nel marzo 2001, poi, Infostrada si rimangiava la promessa fatta agli utenti nell’ottobre del 2000 e comunicava che, a decorrere dal 15/04/2001, anche tutti i contratti sottoscritti antecedentemente al 24/10/2000 venivano adeguati alle condizioni vigenti in quel momento. Ma l’aspetto piu’ inquietante e’ la piu’ recente comunicazione della societa’ telefonica datata 14 giugno 2002. Difatti l’utente a decorrere dal 15 luglio a fronte di un canone di 21,70 euro vedra’ una decurtazione di 28.5 ore di navigazione settimanale in fascia flat e quindi rispetto alle originarie condizioni, nel giro di 21 mesi, un utente di questa opzione si ritrova con il 75% in piu’ del canone da pagare ed il 25% in meno di ore di navigazione disponibili. Non esiste ovviamente alcuna possibilita’ di contrattare o si accettano le nuove condizioni o bisogna disdire.
L’associazione specificamente costituita ha rilevato diverse violazioni della societa’ telefonica nei confronti dello stesso contratto stipulato con gli utenti. Si pensi all’art. 4 relativo ai corrispettivi, fatturazione e pagamenti quando si precisa al 1° comma che “Salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, il Cliente, per i Servizi forniti, corrispondera’ a Infostrada i canoni ed i prezzi in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto e specificati nella documentazione informativa allegata; a tutti gli importi fatturati sara’ applicata l’IVA dovuta. Infostrada si riserva di modificare in senso migliorativo per il Cliente i canoni e i prezzi dei servizi erogatiâ€.
Chiaramente quest’ultima prescrizione e’ stata completamente disattesa in quanto le nuove condizioni previste da Infostrada non sono certo a vantaggio del cliente.
Ma anche quanto previsto dal 1° comma dell’art. 5 del contratto “Infostrada potra’ modificare le specifiche tecniche dei Servizi, aggiornare i corrispettivi per i Servizi nonche’ variare le presenti Condizioni Generali, per sopravvenute e comprovate esigenze tecniche, economiche e gestionali, che dovranno essere specificamente indicate nella comunicazione inviata al Cliente ai sensi del successivo comma 4†non e’ stato rispettato dalla societa’ telefonica che nell’ultima lettera inviata agli utenti non specifica alcuna esigenza tecnica.
Vi sono, anche, altre disposizioni contrattuali violate, ma cio’ che e’ importante rilevare in questa sede e’ principalmente la normativa dettata a tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza e cioe’ il d.lgs. n. 185 del 22 maggio 1999 che ha dato esecuzione alla direttiva n. 97/7/CE. Il provvedimento normativo, che detta una disciplina esaustiva di tutte le fasi di un contratto stipulato a distanza, prescrive una serie di obblighi a carico del fornitore, qualora questi agisca nel quadro della sua attivita’ professionale, per ciascuna delle fasi contrattuali, in quanto correttamente il consumatore va tutelato nel momento in cui deve vagliare l’offerta (fase preliminare), quando decide di concludere l’accordo (fase della formazione) e quando deve ricevere ed effettuare le prestazioni concordate (fase della esecuzione). Il medesimo decreto afferma all’art. 11 l’imperativita’ dei diritti riconosciuti in capo al consumatore e sancisce la nullita’ di ogni pattuizione in contrasto con essi.
In linea di principio e’ possibile affermare che clausole essenziali nel contratto telematico sono quelle che prevedono gli obblighi informativi a carico del fornitore, la concessione del diritto di recesso in favore del consumatore, il rispetto della riservatezza dei soggetti coinvolti nella transazione telematica e la tutela del contraente che aderisce allo schema predisposto dal fornitore, tutela che viene realizzata essenzialmente mediante la previsione di oneri di redazione per iscritto di alcuni elementi fondamentali, quale ad esempio la sottoscrizione (Fulvio Sarzana di S. Ippolito, “I contratti di Internet e del commercio elettronicoâ€, Milano, 2001).
Quanto alle clausole sugli obblighi di informazione, si osserva che esistono una serie di specifiche informazioni da mettere a disposizione del consumatore, previste dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. 185/99, ovvero quelle relative all’identita’ del fornitore, alle caratteristiche del bene, al prezzo, alle spese di consegna, alle modalita’ del pagamento, alla forma di esecuzione del contratto, all’esistenza del diritto di recesso, alle modalita’ di restituzione del bene in caso di esercizio del diritto di recesso, alla durata della validita’ dell’offerta, alla durata minima del contratto in caso di prestazioni periodiche, alle condizioni e modalita’ dell’esercizio del diritto di recesso, all’indirizzo geografico del fornitore, all’assistenza, alla garanzia del bene o servizio ed alle condizioni di recesso di un contratto che sia di durata indeterminata o superiore all’anno.
La comunicazione delle informazioni deve avvenire per iscritto, tranne nel caso delle ultime informazioni citate che, a scelta del consumatore, possono essere fornite su altro strumento duraturo.
Inoltre e’ opportuno ricordare che le condizioni generali on line, cui il contraente abbia prestato adesione, potranno vincolare solo nei limiti in cui non contengano clausole vessatorie per le quali l’art. 1341 2° co. del codice civile richiede la specifica approvazione per iscritto.
Rispetto, quindi, ad una disciplina cosi’ precisa, dettata a tutela dei consumatori, sara’ interessante sapere quali saranno le eventuali repliche di Infostrada/Wind.
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