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EDITORIAL: La responsabilita’ civile del medico; Professioni intellettuali e contratto d’opera

15 Luglio 2002 Commenta

La disamina del complesso problema della responsabilita’ civile del sanitario include un accenno alla nozione di professione intellettuale che emerge dal codice civile e soprattutto dall’elaborazione dottrinale.

La professione intellettuale, per dirla con il Cattaneo , consiste in quelle attivita’, di particolare pregio per il loro carattere intellettuale, che trovano il loro elemento qualificante proprio nella prestazione dell’opera puramente creativa, a significare la peculiarita’ che si ravvisa nell’apporto offerto dall’intelligenza e dalla cultura del professionista medesimo.

L’ulteriore elemento caratterizzante, rappresentato dall’autonomia di azione nella prestazione dell’opera professionale, va inteso non in senso assoluto, al punto da renderlo equivalente al concetto di libera professione, poiche’ se e’ vero che il libero professionista e’ sempre anche professionista intellettuale, non e’ vero il contrario, ben potendo quest’ultimo, come nella pratica spesso accade, prestare la propria opera inquadrato in un rapporto di lavoro subordinato; su tutti l’esempio del medico dipendente dell’ente ospedaliero.

Si segnala altresi’ il carattere della discrezionalita’ quale elemento caratterizzante la categoria in esame, che rappresenta la liberta’ di esercitare la propria professione, ben inteso anche nel caso di inquadramento in un rapporto di lavoro subordinato, con piena autonomia in ordine alle modalita’ di estrinsecazione dell’attivita’ stessa. Tale aspetto risulta poi di tutta evidenza ed importanza nella professione intellettuale del sanitario anche in funzione delle sue prerogative e responsabilita’.

E ancora, l’art. 2232 cod. civ., al primo comma, mette in luce un’altra essenziale caratteristica, ossia il carattere personale della prestazione, alludendo al rapporto fiduciario che si instaura tra il professionista e il suo cliente, avendo quest’ultimo diritto che il professionista presti personalmente la propria opera. Nell’adempimento della propria prestazione il professionista potra’ poi avvalersi dell’ausilio di sostituti o ausiliari , sempre comunque sotto la propria responsabilita’ e direzione, in modo da non far venir meno la peculiarita’ del succitato legame.

Il trattamento che il codice civile riserva ai professionisti intellettuali, in considerazione della peculiarita’ della loro prestazione, consiste sia di aspetti “favorevoli”, rappresentati ad esempio dalla disciplina contenuta negli artt. 2233 e 2234 cod. civ.  relativamente al compenso nonche’ alle spese ed agli acconti, ovvero nel disciplinare la responsabilita’ dello stesso art. 2236 cod. civ. -anche se l’interpretazione giurisprudenziale ha gradatamente eroso l’ambito di applicazione- sia da aspetti non certo di favore quale quello che emerge dalla lettura dell’art. 2237 cod. civ.  sulla facolta’ di recesso del cliente. Invero, come rilevato dal Gabrielli, “il trattamento di favore riservato al cliente -il quale, recedendo, non e’ tenuto a risarcire alla controparte il lucro cessante, a termini di contratto- si giustifica infatti in forza della tradizione, la quale, sottolineando il carattere liberale dell’attivita’ dispiegata dal professionista, comporta per quest’ultimo una serie di privilegi, per solito favorevoli, ma eventualmente anche odiosi ”.

Nella maggior parte dei casi quindi,  il professionista esercita la  propria  attivita’  in esecuzione di un contratto d’opera  intellettuale disciplinato dagli artt. 2229 e segg. cod. civ., concluso con il cliente al momento in cui quest’ultimo gli conferisce l’incarico. Oltre agli obblighi stabiliti dagli artt. 2224 e 2232 cod. civ., il professionista ha degli ulteriori obblighi  che gli derivano dalle regole di correttezza, nonche’ dall’interpretazione del contratto secondo buona fede, infine dalla sua integrazione secondo gli usi e l’equita’.

Peraltro il professionista puo’ esplicare la propria attivita’ anche inquadrata in un rapporto di lavoro dipendente, ad esempio con l’ente ospedaliero, in tali casi essendo con quest’ultimo che il paziente conclude un contratto ; pertanto il Servizio Sanitario Nazionale sara’ tenuto ad erogare una prestazione medica del medesimo contenuto di quella che avrebbe dovuto erogare il medico libero professionista , trattandosi comunque, limitatamente -ben inteso- a cio’ che riguarda l’intervento del medico, di contratto d’opera di un professionista intellettuale . Peraltro la dottrina piu’ recente ha variamente argomentato in tema di configurazione di una fattispecie complessa, rintracciabile sulla scorta di una valutazione globale della prestazione erogata dalla struttura organizzata, per l’esame della quale si rimanda a quanto scritto piu’ oltre, nella sede piu’ opportuna.

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