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INTERNET: Sì alle aste on line italiane

15 Luglio 2002 Commenta

Con la circolare 3547/C, il ministro delle Attività Produttive, prof. Antonio Marzano, ha introdotto importanti chiarimenti in una materia, quella delle vendite all’asta tramite internet, che ha suscitato non pochi problemi agli operatori del settore.

Punto cruciale di tutta la questione è stato l’art. 18 comma 5 del DLGS 114/98, la cd. Legge Bersani di riforma del commercio, il quale stabilisce che “Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate”.


Pisa – Nell’ambito dell’e-commerce, soprattutto nel corso degli ultimi anni, stanno assumendo un ruolo sempre più importante le cd. aste on line. In base ad una ricerca della Forrester Research le vendite attraverso le aste on line dovrebbero ammontare nel 2003 a 19 miliardi di dollari e già nel 2002 dovrebbero raggiungere il 10 per cento di tutte le transazioni del commercio elettronico. La ragione della loro rapida ascesa può essere rinvenuta, per le imprese, nel fatto di costituire una modalità alternativa di vendita, soprattutto per i beni in eccesso, attraverso la quale si possono azzerare i costi di intermediazione, mentre, per i consumatori, nel fatto di consentire l’acquisto di beni particolari a costi ragionevoli.

La diffusione delle aste ha portato con sé anche il gravoso problema delle truffe, causato dal fatto che, non essendo le parti fisicamente presenti nel luogo in cui la vendita si svolge, i partecipanti non possono verificare la genuinità dei rilanci sul prezzo né intervenire per impedire stratagemmi di rialzo.

Il legislatore italiano non ha dettato una disciplina sistematica di questa nuova modalità di transazioni. L’unico riferimento normativo è contenuto nell’art. 18 comma 5 del DLGS 31 marzo 1998 n. 114, la cd. Legge Bersani di riforma del commercio, dettato in risposta al proliferare delle aste televisive, il quale stabilisce che “Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di latri mezzi di comunicazione sono vietate”. La norma in esame, facendo riferimento al divieto di vendite all’asta effettuate attraverso “altri sistemi di comunicazione” ha fatto ritenere vietate in modo assoluto le aste on line. Unica attività che sembrerebbe sottrarsi al divieto de quo, sono le aste aventi ad oggetto operazioni di fornitura di servizi, in quanto il comma 5 dell’art. 18 fa riferimento alle “operazioni di vendita” e la vendita è cosa ben diversa dalla fornitura di servizi.

Chiarimenti sulla disciplina applicabile alle aste realizzate tramite internet si sono avuti a seguito della circolare n. 3547/C del Ministro delle Attività Produttive, prof. Antonio Marzano. In particolare, si è messo in evidenza come il divieto di aste on line “per via del fatto che l’art. 18 concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, si applica unicamente agli operatori dettaglianti che svolgono l’attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali”, per cui ne risultano esclusi tutti i soggetti che non rientrano nella definizione di commercio al dettaglio indicata dall’art. 4 comma 1 lett. b) DLGS 114/98, vale a dire i grossisti e in generale tutti gli operatori che non vendono ai consumatori finali. Inoltre il DLGS 114/98, in base a quanto stabilito dall’art. 4 comma 2, non si applica anche ad alcune categorie di soggetti che possono vendere ai consumatori ma che non sono dettaglianti, tra cui i produttori agricoli singoli o associati e gli artigiani. Sebbene in questo elenco non siano compresi i produttori industriali, le circolari ministeriali n. 3459/C del 18 gennaio 1999 e n. 3467/C del 28 maggio 1999 hanno chiarito che “l’attività di vendita da parte degli industriali fuoriesce dall’ambito applicativo del citato decreto solo se svolta nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti, analogamente alla deroga prevista per gli artigiani”.

Con riguardo ai requisiti di qualificazione soggettiva necessari per esercitare l’attività di banditore d’asta on line, bisogna distinguere l’ipotesi in cui il banditore conduce direttamente la vendita di beni propri o altrui dall’ipotesi in cui il banditore si limita a mettere a disposizione il sito web per lo svolgimento dell’asta, senza prendervi parte. Nel primo caso è necessaria, ai sensi dell’art. 115 del Tulps, la licenza del Questore, ottenibile su domanda dell’interessato ed avente validità di 1 anno, ma  automaticamente rinnovabile a seguito del pagamento della relativa tassa di concessione. Nel secondo caso, trattandosi di un’attività di mediazione è obbligatoria solo l’iscrizione al ruolo ordinario o speciale  degli agenti di affari in mediazione presso le Camere di Commercio, coerentemente al principio di assenza di autorizzazione preventiva per l’esercizio “dell’attività di un prestatore di un servizio della società dell’informazione” previsto nella direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.

La circolare 3547/C ha, inoltre, chiarito (e si tratta di una puntualizzazione fondamentale) che per i banditori stabiliti in Italia, a prescindere dal fatto che il nome di dominio identificativo del sito sia stato rilasciato da una Naming Authority di altri paesi, non è ammesso rinvio alla legge straniera quale legge applicabile alle condizioni generali di contratto regolanti i rapporti tra le parti.   Tale conclusione si ricava dagli art. 16-17 della legge di Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato che fanno salva la prevalenza delle disposizioni italiane che in considerazione del loro oggetto o del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

Quindi, in Italia la liceità di un sito d’aste on line è indipendente dal tipo di dominio registrato: in particolare i limiti posti dalla normativa italiana in materia non possono essere aggirati semplicemente registrando domini “.com”, “.net” o “.org”, ossia domini tematici statunitensi che possono essere richiesti da chiunque, in qualunque parte del mondo risieda.

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