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INTERNET: Belle donne e … truffa finale

24 Luglio 2002 Commenta

“Ciao, io sono come il grande fuoco nel cielo che manda i suoi raggi su queste acque che diventano dorate e sono calme… saro’ forse io….il paradiso?” E’ una delle tante scritte invitanti che si trovano su particolari siti web di belle donnine che si dichiarano disponibili come “accompagnatrici” per incontri, cene, viaggi anche all’estero.

I contenuti di questi siti sono pressoche’ uguali: fotografie particolari, indicazione di recapiti telefonici e/o di posta elettronica, precisazione di condizioni nel caso di trasferte, promesse varie di giornate indimenticabili.

Fin qui niente di nuovo, sembrerebbe che il piu’ antico mestiere del mondo sia approdato sul web……..poco male. Purtroppo, molto spesso, questi inviti particolari, queste vetrine ammiccanti nascondono delle insidie estremamente dannose per i poveri malcapitati.


Milano – Difatti, quando la donna viene contattata dalla “vittima” espone immediatamente le proprie tariffe, in genere altissime, e chiede un anticipo del 50% mediante bonifico bancario. Ovviamente in caso di versamento la donna scompare e diventa irrintracciabile.

Appare evidente che esistono delle vere e proprie organizzazioni criminali specializzate in simili truffe e nel caso di contatti telefonici, la voce femminile e’ chiaramente quella di una complice.
E’ inutile sottolineare che le foto che appaiono su Internet sono quelle di modelle o attricette presenti a centinaia in Rete.

Questo tipo di truffa si sta diffondendo rapidamente e purtroppo si deve riconoscere che Internet in questo caso facilita moltissimo la consumazione del delitto, contribuendo a far apparire come reali situazioni davvero grossolane.

In effetti sotto questo aspetto bisogna stare attenti perche’, gli artifici e raggiri propri del reato di truffa devono essere idonei a determinare l’errore della vittima e secondo la giurisprudenza consolidata tale idoneita’ non va guardata in astratto ma in concreto, con riferimento alla particolare situazione di fatto, alle modalita’ di esecuzione del reato ed alla situazione psichica ed intellettuale della vittima (Cass., 29/03/78).

Queste osservazioni pero’ hanno rilievo solo nel caso di tentativo di frutta in quanto la Cassazione in alcune sentenze (Cass. n. 626 del 21/01/86, Cass. n. 1233 del 30/01/88) ha sottolineato che nel caso in cui il reato venga consumato, l’idoneita’ dell’azione sarebbe dimostrata proprio dal fatto che l’agente ha conseguito il suo scopo.

Non sono mancate pero’ tesi dottrinarie e pronunce della Cassazione le quali ritengono che un mezzo ingannatorio eccessivamente grossolano non puo’ mai essere considerato artificio o raggiro. Si pensi alla sentenza della Cassazione n. 2325 del 20/02/87 nella quale l’Organo Giudicante pur sottolineando che per escludere l’artifizio e l’errore in tema di  truffa non e’ sufficiente richiamare la disfunzione amministrativa, il disguido, i ritardi,  la scarsa diligenza degli organi o del personale preposto e cioe’ la carenza della  normale attenzione e del tempestivo controllo, che avrebbero immediatamente scoperto  l’artifizio ed evitato l’errore, riconosce che se l’artifizio finalizzato all’errore altrui fosse di una grossolanita’ ed abnormita’ tali da essere immediatamente constatato e  constatabile, con la normale diligenza, sarebbe inidoneo alla produzione dell’errore e quindi del profitto e del danno.

Nel caso in questione sussiste qualche dubbio, specie avuto riferimento a contatti avuti solo per posta elettronica dove l’uso di strumenti tra l’altro cosi’ poco affidabili (un messaggio e-mail puo’ essere inviato da chiunque), potrebbero configurare quelle ipotesi di grossolanita’ ed abnormita’ di cui parla la Cassazione.

Ma queste truffe stanno crescendo a dismisura anche perche’ esiste una paura della vittima di autodenunciarsi per concorso in eventuali atti illeciti od immorali (induzione alla prostituzione).

Giova, comunque, sottolineare che la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che anche in questi casi la truffa e’ ammissibile in quanto anche se il truffato, caduto in errore a causa di altrui artifizi o raggiri, sia stato spinto da fini illeciti, non viene meno ne’ l’ingiustizia del profitto che altri traggono mediante inganno, ne’ il danno altrui, che costituiscono l’elemento materiale del reato di truffa.

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