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FILE – SHARING: Contro gli MP3, giustizia fai da te

29 Luglio 2002 Commenta

Forse l’esasperante sistema di file-sharing per lo scambio illegale di MP3 ha davvero messo in ginocchio le case discografiche o forse le major non hanno piu’ armi da sfoderare nella lotta ai pirati musicali, ma sta di fatto che negli Stati Uniti d’America e’ stato presentato al Congresso un progetto di legge che, per la lotta a questi sistemi, sancisce  principi contrari agli ordinamenti giuridici della maggior parte dei Paesi del mondo. Si autorizzano le etichette discografiche a manomettere le reti informatiche in cui vengono scambiate le canzoni.


Washington, USA – Il mercato della pirateria musicale – si sa – non conosce momenti di arresto, ma anzi si articola in una serie imprecisa di servizi di file-sharing in cui e’ possibile scambiare musica, pur non avendo le necessarie autorizzazioni.
L’addomesticamento di Napster, da ribelle sistema di diffusione mondiale di musica, a oggetto privo di vita nelle mani dei suoi principali nemici, non ha per nulla minato all’importanza di un fenomeno (quello della musica in rete) ormai talmente diffuso nel web da essere presente in tutti i maggiori portali e siti di rilievo.
Le tecniche impiegate dalle case discografiche per sradicare legalmente la proliferazione dei sistemi di file-sharing sono state (e sono) diverse fra loro. Una sola caratteristica, pero’, e’ comune a tutte: sono state tutte violate.
L’ultimo tentativo per ridare legalita’ al fenomeno stavolta e’ suggerito dal Congresso americano. Un progetto di legge, largamente apprezzato soprattutto dalla RIAA (Recording Industry American Association) permette alle case discografiche e ai titolari dei diritti d’autore di violare (a loro volta) le reti in cui gli utenti scaricano musica in liberta’. E, come se non bastasse, viene loro garantita anche la immunita’ da eventuali azioni legali radicate dagli utenti contro loro stesse.
Il metodo formale adottato per giustificare simili tipologie di ritorsione (che ricordano polverosi duelli da far west) consiste nell’impossibilita’ (allo stato attuale della tecnica) di definire il problema con altre soluzioni.
La proposta legislativa presentata e’, comunque, altamente criticabile almeno per il solo fatto di concedere alle etichette discografiche la possibilita’ di accedere a un particolare settore della giustizia: quella “fai da te”, senza l’intervento necessario di giudici.

Il diritto, anche se non sempre applicato a dovere, non e’ altro che un insieme di norme sociali per la convivenza pacifica fra gli uomini, che, se violate, non danno a nessuno la facolta’ di assumere condotte vendicative nei confronti di chi non le ottempera.

Fino a questo momento, comunque, le modalita’ con cui si potranno fermare gli scambi illeciti di musica sembrano limitate. I titolari dei diritti d’autore, secondo questo disegno di legge, potranno solamente fermare le condivisioni di brani in rete, dovendo preventivamente informare gli utenti e il Dipartimento di Giustizia delle proprie azioni offensive.
Non possiamo pero’ capire effettivamente fino a che punto potranno spingersi le etichette discografiche (e, dunque, con quali tecniche potranno agire), dato che si tratta ancora di una bozza di legge.

Le conseguenze che una legge del genere (una volta approvata) possono causare appaiono particolarmente inverosimili.
Come gia’ detto sopra, infatti, si autorizzerebbero i titolari dei diritti d’autore all’uso di tecniche (non ben determinate) per farsi giustizia a proprio piacimento. A tal proposito, si ricorda che nel nostro ordinamento giuridico vige il divieto di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” sulle cose. L’articolo n. 392 recita: “Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se’ medesimo, mediante violenza sulle cose, e’ punito…”.
Consentendo atteggiamenti di tal genere, inoltre, si rendono non punibili condotte quali “accesso abusivo a un sistema informatico o telematico” (art. 615-ter c.p.) oppure “intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche” (art. 615-quater c.p.), solamente perche’ poste in essere dai titolari dei diritti d’autore.

Il diritto d’autore e’ certamente degno di tutela nell’ordinamento giuridico dei vari Paesi del mondo, ma, comunque, non e’ piu’ importante di altri valori e altri interessi per i quali sarebbe giustificabile il ricorso a forme di legittima difesa.
Sarebbe necessario, quindi, che, nel legiferare sulle tutele da fornire ai titolari dei diritti d’autore, si tengano ben presenti i principi fondamentali degli ordinamenti giuridici, che non possono essere messi in discussione da meri interessi commerciali.

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