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EDITORIAL: Note al rinnovo del CCNL dei lavoratori interinali

11 Settembre 2002 Commenta

E’ entrato in vigore il 1 settembre 2002 il nuovo testo del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro interinale. La firma dell’accordo tra Confinterim e Ailt (Associazioni di categoria delle societa’ di fornitura di lavoro temporaneo) da una parte e Nidil-Cgil Alai-Cisl Cpo-Uil (Organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori interinali) dall’altra rappresenta un ulteriore sviluppo del quadro normativo che regola questa tipologia di rapporto di lavoro, operativo dal gennaio 1998.
L’esperienza maturata in questi anni ha indotto le parti ad estendere tutele gia’ consolidate per altre categorie di lavoratori e a disciplinare in maniera piu’ compiuta istituti propri del lavoro interinale. Lungo questa duplice direttrice si analizzeranno le novita’ piu’ significative.


SISTEMA DI RAPPRESENTANZA SINDACALE
L’art 8 del CCNL introduce la figura del Delegato sindacale territoriale, su base provinciale o regionale, nominato dalle singole Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL. Ha il compito di intervenire nei confronti delle Imprese di fornitura per l’applicazione dei contratti e delle norme in materia di lavoro e per l’applicazione dei diritti sindacali in generale.
Nelle imprese utilizzatrici che impiegano piu’ di 30 prestatori di lavoro temporaneo contemporaneamente per piu’ di 3 mesi, attraverso elezioni ogni 2 anni, si possono individuare rappresentanti sindacali nella misura di 1 delegato per ogni 30 lavoratori interinali. L’intervento del delegato e’ diretto nei confronti delle imprese fornitrici operanti nella specifica Impresa utilizzatrice e si coordina con i delegati sindacali territoriali operanti nel suo territorio.


ARBITRATO
Per le controversi individuali, singole o plurime, fallito il tentativo di conciliazione obbligatorio ex art. 410 e segg. del codice di procedura civile, le parti, di comune accordo, possono concordare di deferire le controversie relative al rapporto di lavoro ad un collegio arbitrale attraverso le organizzazioni datoriali o sindacali a cui aderiscono o conferiscono mandato. Il collegio e’ composto da tre membri, due in rappresentanza rispettivamente del lavoratore e del datore di lavoro, il terzo ma comunque nominato dalle parti.
Il collegio esprime un lodo definitivo entro sessanta giorni dalla sua costituzione (eccezionalmente tale termine puo’ essere prorogato di 30 gg. per ulteriori attivita’ istruttorie). Il lodo  e’ impugnabile limitatamente alle ipotesi di violazione di disposizioni inderogabili di legge e di difetto assoluto di motivazione, entro 30 gg. dalla notifica del lodo, davanti alla Corte di Appello nella cui circoscrizione e’ la sede dell’arbitrato.

FORMAZIONE
Viene regolamentata dall’art. 7 ter del nuovo CCNL, individuando le diverse tipologie formative: di base, on the job, professionale e continua.
In particolare, la formazione on the job appare un contratto di lavoro a causa mista, come il contratto di apprendistato e di formazione e lavoro, in cui all’obbligo della prestazione lavorativa si aggiunge il diritto/dovere a momenti formativi.
Il CCNL prevede per questo tipo di rapporto un ampliamento dell’orario settimanale di lavoro/formazione fino ad una massimo di 48 ore (9 ore limite giornaliero).


SICUREZZA E INFORTUNI SUL LAVORO
Gli obblighi di informazione sui rischi per la sicurezza e la salute sono ulteriormente rafforzati.
L’azienda fornitrice ai sensi dell’art. 14 comma 5 consegna una nota informativa sulla normativa sulla sicurezza relativa alle attivita’ produttive in generale e, in caso di delega all’azienda utilizzatrice dell’informativa sui rischi specifici, legati alla produzione o alla erogazione del servizio, deve indicare, nel contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, l’avvenuta delega.

Il CCNL, all’art. 26 comma 4,  fa proprio un accordo siglato dalle parti stipulanti con cui si prevede a favore del lavoratore infortunato l’erogazione di una indennita’ che si aggiunge a quella prevista dall’assicurazione obbligatoria INAIL. L’ammontare di tale indennizzo e’ di € 25,82 al giorno per l’inabilita’ temporanea e di € 30.987,41 per gli esiti piu’ gravi da corrispondere in un’unica soluzione.
L’indennita’ giornaliera per inabilita’ temporanea e’ corrisposta a partire dal giorno successivo alla cessazione della missione, fino alla chiusura dell’infortunio certificato dall’INAIL, per un massimo di 90 gg.

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
La retribuzione dei lavoratori interinali viene calcolata in ragione delle ore lavorate mensilmente. A tal proposito il vecchio CCNL faceva riferimento al coefficiente divisore orario del CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice.
La novita’ introdotta al comma 2 dell’art. 19 riguarda la determinazione della paga oraria. Il coefficiente divisore orario risulta dalla seguente formula:                    orario settimanale contrattuale (si fa sempre riferimento al CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice) x 52/12.
Inoltre si stabilisce che i ratei, spettanti per ogni ora lavorata, di ferie maturate e non godute, ROL maturati e non goduti, festivita’ soppresse, mensilita’ aggiuntive sono liquidati al termine della missione lavorativa.
Per maturare il TFR invece occorrono, a norma dell’art. 2120 cod. civ., 15 gg. di calendario.
Il pagamento del salario e la consegna della busta paga devono avvenire dal giorno 13 al giorno 15 del mese successivo a quello lavorato, presso le filiali dell’impresa fornitrice.
Cospicuo l’aumento dell’indennita’ mensile di disponibilita’ da € 361,52 a € 516,00 per i lavoratori temporanei assunti a tempo indeterminato per i periodi in cui non prestano attivita’ presso aziende utilizzatrici.
Infine, per facilitare l’accesso al credito da parte dei lavoratori interinali l’ Ente Nazionale Bilaterale Paritetico E.BI.TEMP. si impegna a costituire un fondo di garanzia.

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