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PLAGIO WEB: TGcom e Gossip News: Concorrenza sleale ?

1 Ottobre 2002 Commenta

Il noto portale giornalistico TGCOM all’indirizzo web http://www.tgcom.it/ArticoloTgCom/articoli/articolo79039.shtml ha pubblicizzato un servizio a pagamento descritto nel seguente modo: “Riceverai ogni giorno direttamente sul tuo cellulare le informazioni piu’ aggiornate di Gossip News: le notizie piu’ piccanti, le novita’ su eventi e manifestazioni, il gossip piu’ segreto dal mondo dei VIP!”. Nulla di male se non ci fosse stato un piccolo particolare: Gossip News e’ una testata giornalistica on line consultabile all’indirizzo www.gossip.it, piuttosto nota nel settore ed e’ stata tenuta totalmente all’oscuro di questa iniziativa, anzi in questi giorni sta attivando un servizio analogo ed offre gia’ l’identico servizio per posta elettronica. La redazione di TGCOM venuta a conoscenza del deprecabile errore, ha provveduto immediatamente a rimuovere la pubblicita’ incriminata chiedendo scusa alla direttrice della rivista telematica, che sta valutando l’opportunita’ di un’azione legale.

E’ facilmente immaginabile lo stupore e lo sconcerto della direttrice di Gossip News Paola Porta nell’apprendere una simile iniziativa di una testata giornalistica TGCOM dall’indubbia serieta’. Gia’ per il passato la stessa direttrice ha dovuto far fronte a diversi casi di plagio che hanno visto la propria rivista parte lesa nei confronti di diverse testate on line. Ma adesso la problematica e’ ancora piu’ complessa, in quanto il nome della rivista e’ stato impropriamente utilizzato per un’iniziativa di carattere economico che tra l’altro fa concorrenza ad analoghe iniziative della stessa Gossip News.
Onestamente la rivista telematica di Paola Porta e’ troppo nota nel mondo web per poter sostenere una buona fede da parte di TGCOM nel pubblicizzare il proprio servizio (anche se bisogna riconoscere la tempestivita’ dell’intervento riparatore della redazione), d’altro canto la stessa e’ regolarmente registrata presso il Tribunale di Napoli, per cui in ogni caso un’eventuale negligenza non potrebbe essere giustificata. Ad aggravare ulteriormente la questione e’ l’offerta di un servizio a pagamento concorrente che suscita immediati sospetti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c. n.1 in forza del quale compie atti di concorrenza sleale chiunque “usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo …

atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l`attivita’ di un concorrente”.

In effetti, nel caso di specie, sussistono ambedue le condizioni richieste per l’applicazione del citato articolo e cioe’:
1. che i soggetti coinvolti esercitino entrambi sul mercato un’attivita’ d’impresa, la quale va intesa, in senso molto ampio, come un’attivita’ economica organizzata al fine dello scambio di beni o di servizi, senza che sia necessario il requisito della “professionalita’”, per cui anche soggetti che esercitano un’attivita’ economica occasionale possono essere, a tal fine, considerati imprenditori;
2. che tra chi pone in essere l’atto di concorrenza e chi lo subisce deve esistere un rapporto di concorrenza cioe’ le due imprese devono operare nello stesso settore commerciale o per essere piu’ precisi offrono prodotti e/o servizi destinati al soddisfacimento, anche in via succedanea, di bisogni identici o similari con la conseguenza, quindi, di mirare alla stessa clientela (TOSI, “La tutela della proprieta’ industriale” in “I problemi giuridici di Internet”, Milano, 1999).
In altre parole, nel caso di specie, non vi sono dubbi che le due testate offrano nello stesso mercato servizi destinati a soddisfare aspettative identiche per cui hanno come riferimento la stessa clientela e gli atti di concorrenza dell’una sono volti a carpire la clientela dell’altra.
La questione non e’ di immediata comprensione in quanto la concorrenza sleale e’ un istituto noto in campo prettamente merceologico ed assume, quindi, una maggiore rilevanza negli specifici settori produttivi. E’ opportuno ricordare pero’ che l’attuale era tecnologica e’ contraddistinta dalla c.d. new economy, di conseguenza oggi sono ravvisabili ipotesi di concorrenza sleale che un tempo non erano neppure immaginabili.
Altra questione poi e’ lo specifico riferimento nella pubblicita’ di TGCOM alla fonte delle notizie del mondo Gossip, difatti qualora le news dovessero essere identiche a quelle di Gossip News, e’ ovvio che in questo caso sarebbe ravvisabile comunque un’ipotesi di plagio o addirittura di contraffazione.
Difatti, mentre il plagio indica l’azione di chi si appropria di un’opera altrui, o di una sua parte e/o di una sua elaborazione, usurpandone la paternita’ (ovvero dichiarandosene autore), la contraffazione e’ lo sfruttamento economico dell’opera che avviene senza il consenso dell’autore. La distinzione, quindi, tra plagio e contraffazione ricalca la duplice composizione …

del diritto d’autore inteso come diritto morale dell’autore dell’opera e diritto di utilizzazione economica della stessa.

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