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COPYRIGHT: Lo Spione Del Web

23 Settembre 2002 Commenta

Siamo sicuri che le grandi case discografiche o alcuni titolari dei diritti d’autore non siano in grado di conoscere gli scambi illegali delle opere dell’ingegno fatti su Internet? Possediamo un anonimizzatore e ci sentiamo tranquilli in rete? Sbagliato. Societa’ come la Adobe e la Sony, per esempio, hanno prezzolato un’azienda che “spia” in rete qualunque attivita’ illegale che abbia a oggetto i propri prodotti.


LOS GATOS, California – Il DMCA (Digital Millennium Copyright Act, legge americana entrata in vigore nel 2000) e’ stata introdotta per estendere la tutela del copyright anche nel mondo virtuale di Internet. Molti sono indotti a pensare che, a causa delle poche condanne inferte sulla base di questa legge, il DMCA sarebbe una normativa alquanto sterile e di scarsa utilizzazione pratica.
Invece, secondo quanto si evince dall’attivita’ di una particolare azienda – la BayTSP –, il DMCA e’ frequentemente utilizzato per la ricerca di tutto cio’ che e’ illegale su Internet.
La BayTSP (diretta da Mark Ishikawa, che alcuni anni fa e’ stato condannato per aver bucato la rete del Lawrence Livermore National Laboratory e che, in seguito a cio’, ha preferito diventare un esperto di sicurezza) e’ pagata dai 200 ai 50.000 dollari al mese per “scovare” i contenuti illegali messi su Internet, per conto di alcuni importanti titolari dei diritti d’autore (in primo luogo, software houses e studi cinematografici).
A titolo di esempio, si ricorda che Dmitry Sklyvarov e’ stato arrestato su segnalazione della BayTSP, la quale agiva su richiesta della Adobe.

L’attivita’ di questa azienda, pero’, se fa certamente comodo alle grandi societa’ menzionate, fa sorgere numerosi dubbi circa la compatibilita’ con le esigenze di privacy degli utenti della rete, poiche’ utilizza sistemi software che sono in grado di penetrare fino ai log di accesso di ciascun navigatore.

Anche se solo in Italia disponiamo di una efficace normativa di tutela della privacy – mentre in altri Paesi non vi sono ancora norme similari – e’ opportuno proteggere al meglio le informazioni di tutti i navigatori del mondo, pur mantenendo quegli adeguati sistemi di controllo, per contrastare le numerose violazioni di legge.


Il programma utilizzato dalla BayTSP e’ basato su algoritmi brevettati, che permettono di sondare i siti web esistenti, alla ricerca di file video, musicali e grafici.
La peculiarita’ di questi algoritmi consiste nella loro “adattabilita'”, poiche’ consentono di individuare un determinato oggetto, anche se esso viene appositamente “frantumato” in diversi file.
Ma non e’ tutto. Anche se noi utilizzassimo programmi capaci di rendere “anonime” le nostre navigazioni, non saremmo del tutto al riparo dagli sguardi indagatori della BayTSP. La navigazione mediante gli “anonimizzatori”, infatti, non offre le garanzie che molti si attendono. La BayTSP, guardando l’indirizzo IP che appare come la fonte di file musicali pirata, per esempio, e’ in grado di individuare i logs di quel determinato utente. Questi logs possono direttamente condurre anche a indirizzi IP dinamici, trovando in poco tempo l’account del navigatore in questione.
A ogni modo, l’attivita’ della BayTSP e’ totalmente legale, poiche’ ha a oggetto solo quei luoghi virtuali dove l’accesso e’ permesso a chiunque. Non fanno, dunque, “wiretapping”, cioe’ non si posizionano in un determinato punto di passaggio dei pacchetti di dati, “sniffandone” il contenuto: questo, infatti, e’ illegale.

Il compito – come gia’ detto sopra – e’ quello di trovare lecitamente il materiale pirata presente in rete, cioe’ svolgono un’attivita’ che potrebbe rientrare nella fattispecie di “denuncia di privati” di cui all’art. 333 c.p.p. (che recita: Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio puo’ farne denuncia”).

La particolarita’ di questo caso, pero’, e’ data dal fatto che la BayTSP non comunica l’esistenza di una condotta illecita ai soggetto normalmente destinatari di notizie di reato (p.m. e polizia giudiziaria), ma direttamente ai propri “clienti”.

E se comunque la denuncia di privati non e’ obbligatoria nel nostro ordinamento e, quindi, non e’ soggetta ad alcuna sanzione (tranne nei casi di delitto contro la personalita’ dello Stato e di delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione), la funzione della BayTSP non puo’ non destare numerosi dubbi sul rapporto fra libera navigazione e tutela della riservatezza.

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