SPAMMING: L’AntiSpam si fa pubblicita’
Non bastavano le numerosissime e-mail pubblicitarie non richieste a far lagnare i navigatori di tutto il mondo, adesso anche i software anti-spam sono oggetto di molteplici critiche Un prodotto anti-spam della societa’ MailFrontier, infatti, introduce nelle lettere spedite dai propri utenti un messaggio finale in cui si “pubblicizza” il software stesso. Una strategia poco adatta a un prodotto che ha lo scopo di snellire l’affluenza di materiale pubblicitario di chi riceve la posta elettronica.
Bologna – In commercio da un certo periodo di tempo, i software anti-spam sono variamente strutturati, ma sono concepiti con l’obiettivo comune di tutelare i propri utilizzatori da messaggi indesiderati.
Fra questi programmi ve n’e’ uno che, pero’, si contraddistingue per la caratteristica di inserire in ogni e-mail in uscita un breve messaggio che suona cosi’: “Questa casella di posta e’ protetta da junk mail dal Matador, programma della MailFrontier Inc.”. Di primo acchito, non sorprenderebbe poi molto che ogni messaggio di posta venga inviato con questa specie di “signature”; potrebbe essere inquadrato come un “normale” mezzo che la casa produttrice predispone per pubblicizzare il prodotto. Per es., nelle e-mail di Yahoo! e Hotmail la signature e’ presente sempre e mai nessuno si e’ lamentato di cio’.
Il prodotto di MailFrontier, pero’, differisce dagli esempi fatti, poiche’ non si tratta di un servizio gratuito, come quelli che consentono l’accesso alla casella di posta Web-based (che giustificano, quindi, una simile pubblicita’). Inoltre, la peculiarita’ di questo sistema consiste nella circostanza che l’utente non puo’ in alcun modo eliminare questa dicitura, a meno che egli non la cancelli manualmente ogni volta per ogni messaggio di posta o vada sulle FAQ della societa’ per leggere come rimuovere quella “tag line”: procedure, dunque, che non sono agevoli per persone poco esperte. La societa’ produttrice si difende dalle critiche mosse per l’uso di questa attivita’ pubblicitaria, annunciando che vi sara’ la possibilita’ di eliminare molto facilmente la signature nella prossima versione (a pagamento) del software.
La societa’ produttrice si difende dalle critiche mosse per l’uso di questa attivita’ pubblicitaria, annunciando che vi sara’ la possibilita’ di eliminare molto facilmente la signature nella prossima versione (a pagamento) del software. Inoltre, si contestano le accuse affermando che la predisposizione di quel messaggio e’ chiaramente indicata nelle “terms & conditions” e nelle FAQ del prodotto. Il problema di fondo, pero’, e’ che l’utente medio non e’ cosi’ diligente da leggere ogni volta i termini contrattuali di un software; non si vuole agevolare l’ignorantia legis, ma occorre puntualizzare che troppo spesso un utente (che e’ sempre parte debole dei rapporti contrattuali) viene a conoscenza di clausole solo dopo averle accettate, proprio perche’ non sono state chiare e trasparenti sin dall’inizio (come richiesto dalla direttiva 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza).
La direttiva 97/7/CE, attuata in Italia con il D.Lgs. 22/5/99 n. 185, e’ orientata a una completa tutela del consumatore on line, prevedendo diverse garanzie.
Fra queste si citano il riconoscimento del diritto di ripensamento (il recesso e’ utilizzabile in un periodo di tempo compreso fra i sette giorni e i tre mesi) e la limitazione ex lege del tempo dell’esecuzione del contratto (la prestazione ordinata “a distanza” dev’essere eseguita dal fornitore nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’ordinazione) (si veda Ghidini e Estrangeros, in “La tutela del navigatore in Internet”, Giuffre’, Palazzo/Ruffolo, pp. 111 e segg.).
La garanzia, pero’, che interessa maggiormente in questa sede, e’ l’obbligo in capo al fornitore on line di rendere chiare e trasparenti tutte le condizioni contrattuali essenziali relative al servizio offerto. Oltre alle informazioni che non devono mancare (come il diritto di recesso, il prezzo, gli indirizzi delle sedi della societa’, ecc.), dovrebbe essere reso comprensibile a chiunque anche la clausola secondo cui in calce a ogni e-mail in uscita verra’ apposta una dicitura pubblicitaria.
La direttiva citata parla di informazioni “chiare ed inequivoche” e sarebbe necessario che tutti fornitori di servizi della Societa’ dell’Informazione (e, dunque, tutti i “prestatori di servizi” secondo la definizione data dalla direttiva 2000/31/CE) si conformino a tale dettame legislativo.
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