WIRELESS: Ancora poco interesse per Internet
Stando a un recente studio svolto sul tema “Internet senza fili”, e’ emerso che la maggior parte degli utenti telefonici radiomobili non usano i servizi Internet wireless ne’ vi sono particolarmente interessati. Da questo studio sociologico sorgono numerosi aspetti di discussione afferenti a quella che potrebbe diventare una nuova branca del diritto dell’informatica: l’informatica wireless.
Chicago, USA – Era ormai risaputo, ma adesso lo confermano i dati di un recente studio pubblicato negli USA: gli utenti telefonici radiomobili non hanno affatto dimestichezza con i nuovissimi servizi di Internet senza fili. Malgrado vi sia un enorme investimento da parte degli operatori wireless, che stanno puntando su servizi Internet ultra-veloce via cellulare, il sogno del “senza fili” resta uno capriccio per pochi esperti.
Ebbene si’, la difficolta’ di utilizzo dei complicati apparecchi tecnologici oggi in commercio e’ uno dei fondamentali motivi di ostacolo per la diffusione dei servizi wireless fra la massa dei consumatori. L’altro impedimento e’ costituito dagli eccessivi prezzi in termini di collegamento alla rete (si pensi all’attuale GPRS, per es., i cui costi sono davvero elevatissimi rispetto alla qualita’ e alla quantita’ dei servizi messi a disposizione). Secondo lo studio menzionato, solo il 18% degli intervistati ha risposto di usare le possibilita’ offerte da Internet wireless. Numeri, dunque, che fanno capire lo scarsissimo margine di penetrazione che i “gioielli” senza fili della comunicazione moderna rischiano di dover affrontare. E se dal punto di vista sociologico questi dati portano a valutare varie teorie su come la nostra societa’ stia vivendo il progresso tecnologico (senza fili e non), dal punto di vista giuridico si sollevano numerosi problemi di ordine interpretativo.
La diffusione della tecnologia wireless implica, infatti, la nascita di nuove problematiche giuridiche (gia’ discusse o ancora in fase di discussione nell’ambito della disciplina giuridica di Internet, come per es., modalita’ di conclusione di contratti, di tutela della privacy, ecc.), ma che in questo specifico campo assumono connotati particolari.
Di fronte alle nuove tematiche giuridiche sorte con lo sviluppo di queste recenti tecnologie senza fili, l’atteggiamento degli interpreti del diritto non puo’ che orientarsi sostanzialmente lungo due filoni: quello degli integralisti (secondo cui e’ possibile applicare anche alle nuove problematiche le norme giuridiche vigenti) e quello dei riformisti o apocalittici (secondo cui e’ necessario ricorrere alla stesura di leggi ad hoc).
Per quanto concerne il primo orientamento, potremmo ricondurre alla disciplina giuridica esistente possibilita’ offerte dalla recente tecnologia, come, per es., quella dei cellulari MMS (multimedia service). Con questi apparecchi, si sa, e’ possibile addirittura scattare foto e inviarle ad altri soggetti che dispongano di un apparecchio simile. L’attivita’ di chi – anche se per mero diletto – utilizza questa tecnologia per riprendere altri soggetti senza il loro consenso, sarebbe da ricondurre nel novero delle norme sulla privacy. Infatti, si dovra’ ottemperare all’obbligo di richiedere il consenso a chi e’ oggetto dello scatto fotografico.
Nei casi, invece, di identificazione del luogo di conclusione di un contratto stipulato in rete, non ci si puo’ non interrogare su quale sia la disciplina applicabile. Si scopre, dunque, che e’ necessario creare regole ad hoc, poiche’ quelle esistenti non riescono a disciplinare esaustivamente tutti gli aspetti di difficile soluzione. Nel caso citato del luogo di conclusione del contratto, infatti, non appare sufficiente la disposizione di cui all’art. 1335 c.c., secondo cui il contratto si conclude nel luogo in cui si trova il proponente al momento in cui ha notizia dell’accettazione. A questo vuoto normativo si e’ cercato di ovviare ricorrendo ad altre norme, come, per es., alla Convenzione di Roma del 1980. In essa si predilige il criterio del “collegamento piu’ stretto”, quindi, il contratto sara’ concluso nel luogo piu’ vicino alla sede del proponente: per es., il server da cui si scarica la posta (se inviato via e-mail) o il provider su cui ci si appoggia per il collegamento in rete.
Purtroppo, non essendo pienamente soddisfacenti le norme individuate, ne sono state create di nuove, come recentemente la 2000/31/CE sull’e-commerce. Secondo la direttiva menzionata, il luogo sara’ quello dove il “prestatore di servizi” ha la propria sede fisica di stabilimento, quindi, indipendentemente dal domicilio informatico fornito (si veda E. Tosi, “I Problemi giuridici di Internet”, p. 32 e segg., Giuffre’, 2001).
In conclusione, a tutte le difficolta’ interpretative nascenti con la diffusione di Internet si stanno per sommare altre afferenti, pero’, all’evoluzione delle comunicazioni moderne che operano sempre piu’ nell’ambito impalpabile del wireless.
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