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Regione Lombardia: un’importante banca dati in rete

5 Novembre 2002 Commenta

Interessante iniziativa della Direzione Generale per la Formazione, l’Istruzione e il Lavoro della Regione Lombardia che ha creato un sistema di data warehouse che mantiene aggiornate e riunisce in un’unica banca dati tutte le informazioni relative a progetti, programmi, investimenti. La vera novita’ dell’iniziativa sta nella realizzazione di una banca dati aperta, nel senso che i dati inseriti nel sistema sono poi fruibili, ai fini di scambio e gestione condivisa, da tutte le realta’ locali (Direzioni Regionali, le Province e i Comuni) che ne abbiano la necessita’, grazie a Internet e alla rete di collegamento garantita dai Comuni. Allo stato attuale i dati sono gia’ disponibili in Intranet, ma il passo successivo sara’ la realizzazione di una rete Internet che facili l’accesso alla notevole mole di dati e notizie agli utenti del Web.

In effetti, la materia della costituzione di grandi banche dati pubbliche, come quella di cui sopra, ha registrato di recente un forte sviluppo. Il ricorso ad archivi di grandi dimensioni continua a presentare vantaggi sul piano dell’efficienza dell’attivita’ amministrativa, per l’elevato numero di informazioni che vi sono detenute e per le piu’ agevoli interconnessioni che possono operarsi.
Per altro verso, tale tendenza alimenta elementi di preoccupazione per i cittadini e induce l’Autorita’ Garante per la privacy a rivolgere una particolare attenzione al fenomeno, per valutare l’incidenza degli effetti delle nuove tecnologie sui diritti fondamentali della personalita’.

Tale problematica si pone in maniera evidente riguardo alle banche dati che possono essere disponibili anche in rete (e con l’avvento di Internet questa e’ ormai una realta’ concreta). La loro esistenza, infatti, sottintende l’accesso ai dati personali ed il loro trattamento per varie finalita’, il che puo’ comportare, senza una disciplina ad hoc dell’intera materia, gravi lesioni del diritto alla privacy.

La odierna qualificazione della societa’ contemporanea come societa’ dell’informazione individua, con assoluta precisione, la tendenza ad identificare ciascun individuo in quell’insieme di informazioni (quindi di dati personali) che lo distinguono rispetto a tutti gli altri consociati. Se queste sono le prospettive future della vita sociale, e’ indispensabile che il mondo giuridico fornisca ad ogni soggetto gli strumenti sufficientemente raffinati e flessibili per consentirgli un’adeguata tutela ed una completa garanzia.

Il problema del trattamento dei dati personali in ambito pubblico assume una specifica connotazione per quanto concerne la comunicazione e la diffusione dei dati fra soggetti pubblici e fra questi e i soggetti privati, tenuto conto che una rete telematica pubblica (v. la RUPA) di colllegamento ha per suo precipuo scopo e obiettivo finale proprio la condivisione, attraverso lo scambio, dei dati posseduti dalla P.A..
Per quanto concerne il primo profilo, rientrante nel secondo comma dell’art. 27 della legge n. 675/96, per lo scambio di dati fra soggetti pubblici, che dovra’ essere enormemente facilitato dall’entrata a regime della Rete Unitaria, non si dovrebbero verificare problemi di particolare criticita’, in quanto la Rete si configura come una rete interna virtuale, che collega tra loro le reti delle singole Amministrazioni e che sara’ rigorosamente preclusa – almeno per quanto concerne lo stato attuale delle conoscenze tecnologiche – all’accesso indesiderato dei terzi estranei alla P.A. Il problema e’ che la RUPA stenta a decollare ed allo stato attuale sono solo 35 le amministrazioni pubbliche e gli enti attualmente collegati. Per non parlare, poi, delle effettive funzionalita’, difatti, la percentuale di servizi offerti on line e’ solo del 5%.
Ancora piu’ delicato si presenta il secondo profilo, quello, cioe’, della comunicazione e della diffusione dei dati da parte di soggetti pubblici a privati (comma 3 dell’articolo 27): ulteriore obiettivo, questo, ormai, non solo della RUPA, ma dell’intero progetto di e-government o per meglio dire del piano di azione varato dal Consiglio dei Ministri il 22 giugno 2000 su iniziativa del Ministro della Funzione Pubblica, Franco Bassanini.

E’ evidente che l’apertura degli apparati nei confronti di soggetti privati che, per definizione, non operano per lo svolgimento di una funzione istituzionale, anche se, talora, vi cooperano come condizione necessaria di svolgimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni aumenta, di certo, il rischio di distruzione, perdita o, comunque, di trattamento dei dati che costituiscono oggetto di comunicazione o diffusione.

Cio’ nondimeno, deve ritenersi che l’esercizio di un diritto, costituzionalmente garantito (art.3, comma 2, della Costituzione), da parte del cittadino, da attuarsi anche mediante l’accesso controllato a determinate informazioni circolanti su e attraverso la Rete Unitaria o qualsiasi altra Rete pubblica, non puo’ essere vanificato dall’esigenza che venga assicurata la riservatezza dei suoi dati; ne’ cio’ puo’ impedire, o pregiudicare, il diritto, prima ancora del dovere, all’efficienza, efficacia dell’attivita’ svolta dalla Pubblica Amministrazione, fatta salva l’adozione, da parte di quest’ultima, di piu’ rigorose misure di sicurezza, da attuarsi anche con il ricorso a meticolose verifiche periodiche sia delle procedure informatiche che della completezza e dell’esattezza dei dati trattati, nonche’ con il rigoroso contenimento dei trattamenti nei limiti normativamente previsti, in modo, cioe’, non eccedente rispetto agli obblighi e ai compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione medesima.

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