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I siti pedofili imperversano su Internet

20 Novembre 2002 Commenta

Sembra incredibile, ma sono davvero tanti i siti con contenuto pedo-pornografico presenti su Internet. Sebbene sia difficile individuarli tutti ve ne sono alcuni stranieri come quelli che fanno capo alla beam.to ed alla zboy.org che sembrano operare indisturbati nel panorama di uno dei piu’ assurdi crimini che purtroppo ultimamente sta coinvolgendo pesantemente la Rete.

La pedofilia su Internet disgraziatamente rappresenta ormai un argomento quotidiano e specie quando i siti sono stranieri, la questione diviene ancora piu’ delicata in quanto non solo gli stessi sono piu’ difficilmente individuabili, ma sorgono problemi anche in merito alle leggi ed alla giurisdizione applicabile.
Come e’ noto il problema della pedofilia e della pornografia infantile su Internet e’ molto sentito in ambiente comunitario, basti pensare alla decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 gennaio 1999 che ha adottato un piano pluriennale d’azione comunitario per promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti, o alla risoluzione del Parlamento europeo dell’11 aprile 2000 (la quale ribadisce che il turismo sessuale che coinvolge l’infanzia e’ un reato strettamente connesso ai reati di sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia infantile, e allo stesso tempo chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta di decisione quadro che stabilisca le regole minime comuni relative agli elementi costitutivi dei suddetti atti criminosi) oppure alla successiva decisione del Consiglio UE del 29 maggio 2000 relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet che cerca di favorire la piu’ ampia e rapida cooperazione degli Stati membri per agevolare l’efficace accertamento dei reati e la relativa repressione conformemente agli accordi ed alle modalita’ vigenti (art. 2) o ancora alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere.

Si tratta di provvedimenti che contengono o sollecitano iniziative legislative volte a contrastare lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, tra cui l’adozione di definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni.

Ma purtroppo tali provvedimenti non sono stati pienamente efficaci nel tentativo di arginare questa piaga assurda, per cui i ministri della giustizia dei Paesi UE si sono incontrati per discutere e stabilire strategie comuni per combattere i crimini contro i minori. Da tale incontro e’ scaturito un accordo che definisce, in maniera esaustiva, la tipologia dei reati e prevede un’armonizzazione legislativa dei Paesi membri, cosi’ come previsto nei confronti della lotta alla criminalita’ organizzata.

Gia’ il 22 gennaio 2001 la Commissione europea aveva presentato una proposta di decisione quadro sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile che e’ divenuta proposta dello stesso Consiglio dell’Unione Europea. In tale proposta viene precisato che lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile costituiscono gravi violazioni dei diritti dell’uomo e del diritto fondamentale di tutti i bambini ad una crescita, un’educazione ed uno sviluppo armoniosi. Nello stesso tempo si ribadisce che il fenomeno della pornografia infantile, una forma particolarmente grave di sfruttamento sessuale dei bambini, e’ in crescita e si diffonde attraverso l’uso delle nuove tecnologie e di Internet.
Proprio per questo motivo e’ necessario affrontare i gravi reati di sfruttamento sessuale dei minori e di pornografia infantile con un approccio globale che comprenda quali parti integranti al tempo stesso elementi costitutivi della legislazione penale comuni a tutti gli Stati membri, tra cui sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, e la cooperazione giudiziaria piu’ ampia possibile.
Il Consiglio dell’Unione Europea nella sua proposta di decisione-quadro distingue fra reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini,  reati di pornografia ed infine reati di istigazione, favoreggiamento, complicita’ oltre che al tentativo. Il delicato problema della competenza giurisdizionale di tali reati, specie nel caso di Internet e’ affrontato nell’art. 8 della proposta che al comma 5 precisa che ciascuno Stato membro garantisce che rientrino nella sua competenza giurisdizionale i casi in cui un reato contemplato dall’articolo 3 (reati di pornografia infantile) e, se di pertinenza, dall’articolo 4 (istigazione, favoreggiamento, tentativo) sia stato commesso a mezzo di un sistema informatico a cui l’autore ha avuto accesso dal suo territorio, a prescindere dal fatto che il sistema si trovi o no su tale territorio.

La materia della pornografia infantile ha ormai assunto un rilievo mondiale e lo dimostra la Prima Conferenza Internazionale in America Latina sulla “Lotta alla pedopornografia su Internet” organizzata dall’ECPAT (End Child Prostitution, Pornography and Trafficking for Sexual Purposes) che durera’ due giorni, dal 2 al 3 dicembre e che rappresentera’ un’occasione importante per costituire gruppi di lavoro e piani d’azione per contrastare la pedopornografia del Web.

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