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Avvocati: Consentita la pubblicita’ sul Web

20 Novembre 2002 Commenta

L’evoluzione della rete Internet ha convinto il Consiglio Nazionale Forense ad adottare misure specifiche per disciplinare la pubblicita’ degli avvocati on-line. Fra le modifiche al codice deontologico vi sono, infatti, norme che consentono l’apertura di siti web da parte dei legali di tutta Italia. Resta fermo, pero’, il divieto della consulenza gratuita on-line.


Bologna – Il Consiglio Nazionale Forense ha redatto nei giorni scorsi alcune modifiche di rilevante spessore all’interno del codice deontologico. Si passa dalla nuova disciplina del rapporto con i testimoni alla materia del conflitto di interessi, per finire alla c.d. pubblicita’ sul web degli studi legali. Con queste modifiche si e’ chiuso in particolare il dibattito che, da alcuni anni a questa parte, ha avuto a oggetto l’argomento “pubblicita’ on-line e avvocati”.
Fino all’emanazione ufficiale dell’aggiornamento al codice deontologico, infatti, varie sono state le opinioni e le interpretazioni circa la possibilita’ per uno studio legale di creare un sito web. Secondo alcuni, mancando norme specifiche che ne vietassero la realizzazione, sarebbe stata legittima (rectius: deonotologicamente corretta) la creazione di un sito rappresentativo – anche sul web – di uno studio legale. E, mentre questi soggetti predisponevano pagine web particolarmente dettagliate nel rendere noto il portafoglio di clientela o la percentuale di cause vinte o le sedi dislocate in tutta Italia, altri ritenevano questa pratica disdicevole dal punto di vista deontologico. Il codice, infatti, vieta – all’art. 18 – l’offerta di servizi a mezzo “stampa o altri mezzi di diffusione” e, se non si vuol classificare riduttivamente Internet alla “stampa”, almeno non era inverosimile qualificarla come un “altro mezzo di diffusione”.
Adesso il Consiglio Nazionale Forense ha finalmente chiarito in maniera molto trasparente che le informazioni sull’attivita’ professionale possono essere fornite anche attraverso la rete Internet. Vi sono, pero’, dei precisi limiti da tenere presente.

Il sito dev’essere di proprieta’ del legale e non deve contenere informazioni relative alla percentuale di cause vinte o al fatturato, ma deve indicare altri dati come il numero di collaboratori, le eventuali certificazioni di qualita’, ecc. Il Consiglio Nazionale Forense, infine, ha tracciato anche le linee per l’offerta di consulenza on-line, ma ha contestualmente indicato anche i confini all’interno dei quali questa puo’ dirsi deontologicamente corretta.

L’apertura che il Consiglio Nazionale Forense fa al mondo virtuale di Internet e’ certamente lodevole, perche’ prende atto dell’evoluzione tecnologica cui tutti i soggetti prendono parte, in particolare adesso anche gli avvocati. Una scelta differente, d’altro canto, non sarebbe stata al passo coi tempi. Con questo non si vuole affermare che il CNF abbia effettuato le modifiche in oggetto solamente perche’ vi sono gia’ studi che si “offrono” on-line.
Le decisioni del Consiglio, invece, sono perfettamente coerenti con la ratio del codice deontologico vigente. Quest’ultimo vieta la pubblicita’, ovvero la “esibizione” del prodotto tramite manifesti o mezzi di comunicazione di massa (giornali, radio, TV), esibizione che e’ caratterizzata dalla “imposizione” ai soggetti che la subiscono. Internet, invece, non e’ un mezzo prettamente pubblicitario, in quanto che il sito dello studio legale (e tutti gli altri siti web esistenti) non viene imposto ai navigatori per il solo fatto di essere collegati, ma e’ raggiungibile solo in seguito a un preciso intento dell’utente. Se l’offerta on-line, dunque, non e’ pubblicita’ in senso stretto, allora non viola il su menzionato divieto deontologico (si vedano a riguardo le delibere del Consiglio Dell’Ordine di Milano del 25/5/00 e 2/10/00).
Per quanto concerne, inoltre, la consulenza on-line, essa e’ lecita se non e’ fatta gratuitamente, poiche’ non solo bisogna applicare per legge le tariffe forensi obbligatorie, ma anche perche’ e’ vietato l’accaparramento di clientela compiuto mediante la prestazione di servizi professionali gratuiti. A corredo di questi divieti, il codice (cosi’ come modificato) prevede l’obbligo di inserire nel sito anche l’indicazione della persona responsabile, la specificazione degli estremi dell’eventuale polizza assicurativa con copertura anche delle prestazione on-line e la segnalazione delle tariffe professionali in vigore per la determinazione degli onorari.

Sembrerebbe, dunque, che, favorendo consulenze e “pubblicita'” on-line degli studi legali, si contribuisca lentamente a erodere uno dei capisaldi relativi alla professione forense: l’intuitus personae, ovvero lo stretto legame di fiducia che sussiste fra cliente e avvocato. Il CNF, comunque, proprio allo scopo di non vanificare questo fondamentale principio ha predisposto l’obbligo per l’avvocato, prima di accettare l’incarico, di verificare l’identita’ del cliente e del suo eventuale rappresentante. L’avvocato, secondo questa ratio, dovra’ necessariamente rifiutare di gestire gli interessi di soggetti non perfettamente individuati.

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Avvocati: Consentita La Pubblicita’ Sul Web

19 Novembre 2002 Commenta

Bologna – Il Consiglio Nazionale Forense ha redatto nei giorni scorsi alcunemodifiche di rilevante spessore all’interno del codice deontologico. Sipassa dalla nuova disciplina del rapporto con i testimoni alla materia delconflitto di interessi, per finire alla c.d. pubblicita’ sul web degli studilegali. Con queste modifiche si e’ chiuso in particolare il dibattito che,da alcuni anni a questa parte, ha avuto a oggetto l’argomento “pubblicita’on-line e avvocati”. Fino all’emanazione ufficiale dell’aggiornamento alcodice deontologico, infatti, varie sono state le opinioni e leinterpretazioni circa la possibilita’ per uno studio legale di creare unsito web. Secondo alcuni, mancando norme specifiche che ne vietassero larealizzazione, sarebbe stata legittima (rectius: deonotologicamentecorretta) la creazione di un sito rappresentativo – anche sul web – di unostudio legale. E, mentre questi soggetti predisponevano pagine webparticolarmente dettagliate nel rendere noto il portafoglio di clientela ola percentuale di cause vinte o le sedi dislocate in tutta Italia, altriritenevano questa pratica disdicevole dal punto di vista deontologico. Ilcodice, infatti, vieta – all’art. 18 – l’offerta di servizi a mezzo “stampao altri mezzi di diffusione” e, se non si vuol classificare riduttivamenteInternet alla “stampa”, almeno non era inverosimile qualificarla come un”altro mezzo di diffusione”. Adesso il Consiglio Nazionale Forense hafinalmente chiarito in maniera molto trasparente che le informazionisull’attivita’ professionale possono essere fornite anche attraverso la reteInternet. Vi sono, pero’, dei precisi limiti da tenere presente. Il sitodev’essere di proprieta’ del legale e non deve contenere informazionirelative alla percentuale di cause vinte o al fatturato, ma deve indicarealtri dati come il numero di collaboratori, le eventuali certificazioni diqualita’, ecc. Il Consiglio Nazionale Forense, infine, ha tracciato anche lelinee per l’offerta di consulenza on-line, ma ha contestualmente indicatoanche i confini all’interno dei quali questa puo’ dirsi deontologicamentecorretta.

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