Home » Focus del mese

INTERNET: Il web vetrina della prostituzione ?

13 Dicembre 2002 Commenta

La Procura di Verbania, a seguito di indagini della polizia, ha scoperto un giro di prostituzione che utilizzava Internet (si parla di oltre 40 siti web) per attirare la clientela.
Le ragazze, in maggioranza italiane, dovevano pagare un canone, dai 100 ai 300 euro al mese, ed una banda di malviventi provvedeva ad organizzare nei dettagli gli appuntamenti.
I siti incriminati suddividevano le squillo per categorie ed il cliente doveva solo cliccare sulla categoria che considerava piu’ interessante per poi scegliere la ragazza.
Ovviamente i siti contenevano di tutto: fotografie, numeri di telefono, indirizzi e-mail di oltre 500 prostitute. Per il momento sono state arrestate tre persone che con questo giro, avrebbero guadagnato in poco tempo oltre un milione di euro, ma sono indagate altre persone, per lo piu’ fotografi. Naturalmente gli investigatori hanno subito provveduto ad oscurare le pagine web in discussione.

Verbania – Purtroppo Internet continua ad essere sfruttato da organizzazioni criminali per fini illeciti ed indubbiamente la pornografia e la prostituzione rappresentano fonti di danaro piuttosto appetibili che giustificano l’utilizzo di qualsiasi mezzo, anche telematico, al fine di alimentare il relativo mercato.
L’utilizzo di Internet come mezzo per pubblicizzare e quindi facilitare l’attivita’ peripatetica puo’ senz’altro configurare un’aperta violazione alla pubblica decenza ed al buon costume, considerato che determinate condotte assumono una notevole rilevanza in quanto, andando ben al di la’ della semplice manifestazione di pensiero, strumentalizzano Internet a scopi di sfruttamento economico, di pubblicizzazione e distribuzione di contenuti osceni e degradanti (Picotti L. “Comunicazioni illecite via Internet” in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, n. 2, Milano, 1999).
Indubbiamente, in considerazione proprio delle notevoli potenzialita’ di Internet, e’ necessario un giusto ed equilibrato bilanciamento tra la tutela della liberta’ di manifestazione e circolazione del pensiero e la tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti che assumono anch’essi un rango di carattere costituzionale e potrebbero essere lesi da un esercizio sconsiderato della liberta’ in questione.

Si pensi ad es. all’onore, alla reputazione, alla dignita’ personale, alla riservatezza, al buon costume, alla morale pubblica. E’ ovvio che la soluzione deve essere trovata caso per caso di fronte ad un potenziale conflitto, cercando di tutelare l’interesse ritenuto preminente.
Ma il caso in questione non riveste quei connotati necessari che possono far ritenere sussistente il conflitto di cui sopra, esso invece costituisce un chiaro sintomo delle preoccupanti conseguenze del fenomeno attualmente esistente di forte esaltazione della Rete che viene sfruttata anche dalla normale delinquenza per la realizzazione di reati comuni che, tra l’altro, non hanno nulla a che vedere con i reati informatici. In quest’ottica la Rete e’ solo un mezzo, ma estremamente efficace, per realizzare finalita’ criminose.
Talvolta poi, questi siti sono solo “specchietti per le allodole” per attirare ignari visitatori in trappole diaboliche. Belle donnine, presenti sul web, che si dichiarano disponibili come “accompagnatrici” per incontri, cene, viaggi anche all’estero, in realta’ quando vengono contattate dalle vittime chiedono anticipi di tariffe molto salate per scomparire poi nel nulla. Naturalmente queste sono delle truffe vere e proprie che stanno crescendo a dismisura, anche perche’ esiste una paura della vittima di autodenunciarsi per concorso in eventuali atti illeciti od immorali (induzione alla prostituzione). Giova, comunque, sottolineare che la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che, anche in questi casi, la truffa e’ ammissibile in quanto anche se il truffato, caduto in errore a causa di altrui artifizi o raggiri, sia stato spinto da fini illeciti, non viene meno ne’ l’ingiustizia del profitto che altri traggono mediante inganno, ne’ il danno altrui, che costituiscono l’elemento materiale del reato di truffa.

Ma anche laddove non si configuri la truffa, rimane la gravita’ dei fatti ed indubbiamente l’esistenza di simili siti che incoraggiano ed alimentano la prostituzione fanno ritornare a galla le annose questioni sulla responsabilita’ penale dei provider che, nel caso di contenuti illegali dei siti che ospitano, rischiano di trovarsi di fronte ad un’ancora non precisata responsabilita’, considerato il silenzio della legge. Difatti, diverse sono le posizioni dottrinarie in materia:

1. parte della dottrina, ritiene che il provider sia da considerarsi autore del reato di diffusione in rete di contenuti illeciti, specie quando lo stesso agisce come moderatore di un newsgroup o di una mailing-list e provvede al controllo dei messaggi.
2. Per altri il provider e’ responsabile a livello di concorso qualora abbia consapevolmente fornito l’accesso a dati illeciti immessi da altri in rete. Tale costruzione, pero’, trova un grosso ostacolo nell’enorme difficolta’ di provare il dolo del provider (Seminara, “La responsabilita’ penale degli operatori su Internet” in “Il diritto dell’informazione e dell’informatica”, 4/5, Milano, 1998).
3. Altri ancora ritengono che possa configurarsi una responsabilita’ a titolo di colpa del provider per non aver controllato i contenuti del sito immesso in rete e quindi impedito l’evento illecito (similmente a quello che accade ai direttori e vicedirettori in tema di responsabilita’ per reati commessi mediante la stampa periodica).

Scritto da

Commenta!

Aggiungi qui sotto il tuo commento. E' possibile iscriversi al feed rss dei commenti.

Sono permessi i seguenti tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>