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Caso GossipNews.it: Prima sequestro, poi dissequestro

14 Dicembre 2002 Commenta

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia su richiesta del P.M ed a seguito di denuncia di un’attrice emergente aveva disposto con decreto del 23/11/02 il sequestro preventivo mediante oscuramento del sito gossipnews.it ed il sequestro preventivo del sito internet le-sexy.com mediante intimazione ai motori di ricerca Google ed Arianna di cancellare il nominativo dell’attrice affinche’ venisse impedito qualsiasi rimando tra il nominativo ed il suddetto sito di natura pornografica. Successivamente, a seguito di istanza dei legali della direttrice di Gossipnews, gli avvocati Daniele Minotti da Genova e Francesco Celentano da Foggia, lo stesso G.I.P. ha concesso il dissequestro, pur ribadendo la sussistenza di gravi indizi relativi ai reati  di cui agli art.li 640 c.p. e 56-515 c.p. in quanto i siti, definiti pornografici, avrebbero inserito indebitamente l’immagine dell’attrice denunciante con l’intento di attirare utilizzatori a pagamento allettati dalla promessa di poter visionare immagini pornografiche della stessa attrice di cui tuttavia non si troverebbe poi traccia nei siti. In questo modo si configurerebbe il reato di truffa in danno di utenti (non meglio precisati) e di frode in commercio in danno dell’attrice.

Napoli – Purtroppo devo dire che ci risiamo, con altro dubbio provvedimento di natura cautelare che colpisce due siti web, uno italiano ed estremamente noto come gossipnews.it e l’altro estero le-sexy.com.
Sinceramente si condivideva ben poco del provvedimento sia per quanto riguarda le modalita’ con cui era stato eseguito il sequestro che per le ragioni che sono a fondamento dello stesso e purtroppo si puo’ essere soddisfatti solo a meta’ per il successivo provvedimento di dissequestro del G.I.P., che ancora ritiene configurabili i reati contestati.
Innanzitutto risulta quanto meno strano sequestrare un sito web mediante un’intimazione fatta a dei motori di ricerca di eliminare dei riferimenti di un nominativo a siti pornografici.
E’ vero che essendo il sito allocato su un server straniero il giudice nazionale si e’ trovato di fronte all’impossibilita’ di operare l’oscuramento, ma e’ pur vero che in questo modo si vanno a responsabilizzare dei motori di ricerca per attivita’ (diciamo illegittime) poste in essere da personaggi del tutto estranei.

Ma le maggiori perplessita’ riguardano il coinvolgimento di gossipnews.it che viene considerato un sito pornografico. L’indagata Paola Porta e’ la direttrice di una testata giornalistica telematica registrata ai sensi della legge n. 62/2001 presso il Tribunale di Napoli al n. 5246 del 18/10/2001.
La rivista alla pari di tante altre cartacee esistenti in commercio pubblica notizie, immagini e curiosita’ attinenti al mondo dello spettacolo, ma non offre assolutamente contenuti pornografici, ne’ servizi a pagamento. Gossipnews.it e’ piuttosto nota nel mondo del web e si contraddistingue per i contenuti free delle proprie pagine.

Molto probabilmente il giudice nel provvedimento (ma poteva specificarlo), fa riferimento a quella pratica sicuramente dubbia e piuttosto diffusa di molti siti pornografici consistente nell’inserimento di nomi delle celebrita’ tra le parole chiave che costituiscono i c.d. meta-tag (stringhe ipertestuali) della pagina web e che dovrebbero descrivere essenzialmente il contenuto di un sito, associata all’indicizzazione di siti web tramite complessi meccanismi di spidering e crawling propri dei motori di ricerca, allo scopo di attrarre utenti a servizi a pagamento o meglio ancora a collegamenti onerosi su altre linee telefoniche.
Ma tale pratica non puo’ essere ricondotta alle attivita’ della rivista gossipnews.it che non contiene immagini pornografiche (ne’ le promette) e non offre alcun servizio a pagamento.
Inoltre ad una piu’ attenta ricerca effettuata con il motore google.com utilizzando le parole chiave del “nome dell’attrice e Gossipnews” appare evidente la causa dell’equivoco in cui puo’ essere incorsa la polizia postale, in quanto entrambi i termini conducono al primo sito incriminato www.le-sexy.com, sito questo davvero pornografico.

Sembrerebbe, quindi, che sia quest’ultimo sito ad aver indicizzato il termine “gossipnews” collegandolo al nominativo dell’attrice e cio’ non sorprende considerata la notevole diffusione della terminologia (gossipnews) nel mondo dello spettacolo.

In ultimo luogo si sottolinea la particolare forzatura nell’applicazione di un istituto proprio della realta’ tangibile come il sequestro preventivo ex art. 321 c.p. ad un sito web contraddistinto dalla virtualita’. Ad ogni modo per quanto il sequestro preventivo sia un provvedimento che non solo puo’ essere adottato prima dell’esercizio dell’azione penale, ma addirittura nella fase iniziale delle indagini preliminari quando le individuali responsabilita’ penali non sono ancora state accertate, il giudice nonostante un cosi’ severo orientamento, non dovrebbe consentire indebite compressioni dei diritti connessi alla libera iniziativa economica, all’informazione, alla libera manifestazione del pensiero pure costituzionalmente garantiti.
Per cui sarebbe opportuno un controllo, sia pure sommario, della corrispondenza tra la fattispecie astratta che si contesta e la fattispecie reale nella quale si interviene nonche’ una valutazione in ordine alla concretezza della esigenza di prevenzione.

D’altra parte lo stesso legislatore chiaramente richiede che si tratti di cosa pertinente al reato e dunque con tale espressione indica la necessita’ di configurare la commissione di un reato, aggiungendo che occorre altresi’ il pericolo che la libera disponibilita’ della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato (art. 321 c.p.p.).

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