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E-GOVERNMENT: Il Comune di Pesaro nel segno dell’innovazione

17 Dicembre 2002 Commenta

Il Comune di Pesaro e’ riuscito negli ultimi anni a raggiungere tutta una serie di obiettivi legati principalmente ad esigenze di finanza pubblica, innanzitutto grazie al ricorso all’esternalizzazione dei servizi connessi all’asilo nido, alla refezione scolastica, al trasporto scolastico, agli impianti sportivi, ai parcheggi, alle pulizie, al verde pubblico che ha consentito un sensibile risparmio di spesa e dei livelli qualitativi migliori. In merito ad altri servizi come quelli a rete (gas, servizio idrico integrato, igiene) e’ stata costituita un’azienda multiservizi a capitale misto che ha contribuito in maniera decisiva alla razionalizzazione del servizio. L’informatizzazione, inoltre, ha consentito un controllo migliore delle entrate tributarie ed un recupero inaspettato di tributi non riscossi, con indubbi vantaggi nello stesso campo fiscale (riduzione delle tariffe Tarsu, stabilita’ delle aliquote ICI e rinvio dell’introduzione dell’addizionale comunale Irpef).

Pesaro – Il progresso del Comune di Pesaro puo’ essere spiegato attraverso due concetti fondamentali: informatizzazione e outsourcing.
Il contratto di outsourcing assolve alla funzione economico-sociale di fornire, in cambio di corrispettivo, all’utente un completo servizio informatico che si sostituisce a quello preesistente, assorbendone tutte o quasi tutte le attivita’; in definitiva attraverso il contratto in esame si realizza un trasferimento ad un fornitore esterno delle attivita’ informatiche e telematiche, compresi il personale, le infrastrutture, le attivita’ operative e gestionali. Il fornitore puo’ essere unico ovvero puo’ trattarsi di piu’ fornitori fra loro collegati.


Il contratto in esame, nato ovviamente dall’autonomia negoziale e non disciplinato nel codice, costituisce un negozio atipico destinato sicuramente a futuri sviluppi, in quanto tende a soddisfare al massimo le esigenze operative dell’utente. Invero attraverso l’outsourcing si concretizza una vera e propria dismissione delle varie attivita’ informatiche dell’utente, con contestuale delega al fornitore della loro intera  gestione.

Naturalmente si tratta di un’operazione particolarmente complessa e delicata che, se da un lato offre indubbi vantaggi economici e semplificazioni operative, dall’altro pone l’utente nel rischio di non poter piu’ controllare il proprio patrimonio informatico soprattutto se, in forza di successiva diversa determinazione, dovesse ripristinare il proprio sistema o trasferirlo ad altro fornitore.
La presenza di un’area a rischio, costituita appunto dagli effetti particolarmente negativi per l’utente che perde il controllo della propria attivita’, induce le parti a prevedere specifiche clausole relative alla possibilita’ di rientro o passaggio del servizio a terzi senza attriti o particolari difficolta’, di solito mantenendo nella disponibilita’ dell’utente alcune parti software che ne rafforzino la possibilita’ operativa pratica.
Il contratto in esame nasce come evoluzione di altra precedente figura affermatasi nella prassi, ovvero il cosiddetto facility management, attraverso il quale il contraente si impegna a fornire all’utente una serie di attivita’ di service e di sviluppo, con priorita’ per prestazioni di consulenza sistemistica, con possibili concessioni di licenze d’uso di software o connessi accordi di sviluppo.

Quanto alla sua natura giuridica, l’outsourcing viene inquadrato nell’ambito del  contratto di appalto caratterizzato dalla commistione di prestazioni di beni e servizi, essendo comprese nell’oggetto sia lo sviluppo di programmi che la fornitura di beni. Parte della dottrina osserva che la complessita’ strutturale di un accordo di outsourcing non vieta che ad esso si applichi la disciplina dell’appalto, assorbendosi le ulteriori norme da applicare, secondo la prevalenza di uno piuttosto che di un altro profilo, il tutto pero’ senza lasciare priva di tutela le parti (TRIBERTI).
Risulta preferibile, per la verita’, ribadire il carattere di contratto atipico la cui disciplina viene per gli aspetti di maggiore rilievo dettata dalle parti e, solo per le fattispecie non previste, si possono richiamare per analogia le norme sull’appalto.

La dottrina (MUSELLA) che ha approfondito la figura negoziale in esame ritiene che nella prassi contrattuale si siano affermate quattro tipologie di accordi di outsourcing, ovvero il transfer outsourcing, il simple outsourcing, il joint-venture outsourcing ed il group outsourcing.
Deve evidenziarsi che il meccanismo attraverso il quale si realizza la funzione economica sociale dell’outsourcing e’ molto diversa e gli effetti giuridici degli accordi sono cosi’ diversi che si potrebbe addirittura dubitare della stessa possibilita’ di discutere in tutti i casi del negozio in esame.
Invero la funzione propria si realizza attraversa il cd. simple outsourcing che realizza la cessazione dell’attivita’ informatica sino a quel momento svolta all’interno dell’azienda e la sua acquisizione sul mercato esterno, sotto forma di servizio ovvero, in sia pure con accessorio effetto traslativo, con il c.d. transfer outsourcing attraverso il quale l’impresa trasferisce al fornitore del servizio la piena proprieta’ dell’intero ramo di azienda che si occupa della gestione del proprio sistema informativo.

I due ulteriori contratti, tra quelli individuati dalla dottrina sopra citata, determinano la realizzazione di fattispecie piu’ complesse riconducibili alle problematiche dei rapporti tra societa’: nel c.d. joint-venture outsourcing viene costituita una societa’ mista, il cui capitale e’ suddiviso tra cliente e fornitore ed a tale societa’ si trasferisce l’intero settore informatico dell’azienda del cliente; nel c.d. group outsourcing si determina, insieme con il trasferimento del ramo di azienda ad una societa’ diversa, un rapporto in virtu’ del quale la fornitrice del servizio informatico rimane interamente controllata dal cliente.

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