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COPYRIGHT: La SIAE autorizza la copia dei DVD

18 Dicembre 2002 Commenta

In questi giorni e’ apparsa in rete la notizia secondo cui la SIAE avrebbe dato il “via libera” a tutti i software che permettono di copiare DVD. Una notizia che per molti ha dell’incredibile, ma che non e’ poi cosi’ insolita.


Bologna – Copiare DVD oggi e’ lecito.
A quanto si legge in rete in questi giorni, e’ proprio la SIAE ad aver fornito indirettamente questa notizia. Recentemente, infatti, la SIAE ha dato il suo beneplacito ai software che permettono di compiere copie di DVD, affermando che sono legali. Il fondamento giuridico di una simile affermazione si trova nell’interpretazione secondo cui e’ lecito copiare una determinata opera dell’ingegno, a condizione che la copia sia per uso personale. La notizia sembra aver suscitato un enorme scalpore in rete, poiche’ la possibilita’ tecnica di copiare opere dell’ingegno e’ intesa – dalla maggior parte delle persone – come attivita’ illegale. Hanno avallato nel tempo una simile interpretazione le continue notizie di cronaca sui sequestri dei siti web che permettono abusivamente il download di opere protette dal diritto d’autore, i sequestri massicci di cd in varie citta’ italiane ed estere, ecc.
Sicuramente la copiatura di opere dell’ingegno (dunque, non solo cd e DVD, ma anche, per es., libri) sono attivita’ nella maggior parte dei casi illegali; la rimanente parte, pero’, puo’ essere configurata come legale. Per rientrare in questa seconda fascia, e’ necessario, pero’, osservare alcune condizioni stabilite dalla legge (si veda la bozza di d. lgs. di recepimento della direttiva 2001/29/CE). E oggi proprio la SIAE sembra voler fornire elementi chiarificatori per capire quali siano le situazioni da considerarsi lecite da tutte le altre.


Alle premesse appena esposte e’ opportuno far seguire due tipi di analisi, per comprendere meglio la notizia qui in oggetto.
In primo luogo, si deve precisare che la liberalizzazione da parte della SIAE dei programmi per copiare DVD non appare cosi’ straordinaria, poiche’ – come gia’ si e’ detto in precedenza – vi e’ un’interpretazione secondo cui le copie per uso personale possono essere liberamente fatte, pur in presenza delle sanzioni che l’art. 171-ter della legge sul diritto d’autore commina a chi riproduce abusivamente opere dell’ingegno.

A favore di questa interpretazione vi sono vari fattori: la diffusione della cultura fra tutti i consociati; la constatazione che la duplicazione per uso personale puo’ far comodo a diversi produttori e autori, i quali vedono la propria opera diffusa (pur se non lecitamente) fra un numero molto elevato di utenti; infine, la bozza del d. lgs. di recepimento della direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella societa’ dell’informazione. Con quest’ultimo decreto si da’ visibilmente spazio al “diritto di copia per uso personale”. Con l’art. 9, infatti, viene introdotta una nuova Sezione al Capo V della l. 633/41, intitolata “Riproduzione privata a uso personale” (recante i nuovi artt. 71-sexies, 71-septies e 71-octies) in cui e’ stabilito il diritto dell’utente di realizzare riproduzioni private di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto. I limiti di questo diritto sono: la copia deve essere creata da una persona fisica per un uso esclusivamente personale, senza scopo di lucro, senza fini (direttamente o indirettamente) commerciali e la copia non puo’ essere effettuata da terzi. Infine, questo diritto e’ garantito pur in presenza di misure tecnologiche di protezione dell’opera dell’ingegno.

Quest’ultima affermazione ci porta ad affrontare il secondo tipo di analisi che si accennava poc’anzi. La statuizione di questo “nuovo” diritto in capo al legittimo possessore di un’opera dell’ingegno non risolve i problemi “pratici” che si riscontrano quotidianamente: se dobbiamo creare copie di un DVD e questo supporto e’ protetto da sistemi di Digital Rights Management (cioe’ quei sistemi che rendono inutilizzabile o non realizzabile una copia effettuata dall’originale), ci sara’ impossibile creare una copia “funzionante” di un DVD. A questo punto ci si chiede: quale operativita’ potranno avere le norme citate (71-sexies, ecc.), quando ci si trova di fronte a casi pratici di questo genere e, quindi, a misure tecnologiche simili ?

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