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EDITORIAL: Consumatori; Le prescrizioni in materia di sicurezza dei giocattoli

7 Gennaio 2003 Commenta

Mai come in questi giorni di festa puo’ essere utile conoscere qualche buona regola relativa alla sicurezza dei giocattoli destinati ai bambini. Anche se, a ben vedere, la conoscenza delle norme elementari in materia potra’ essere utile anche per tutto il resto dell’anno perche’ un giocattolo si regala per fare felice un bambino e proprio per questo i produttori ed i venditori sono tenuti all’osservanza di norme che garantiscano il miglior grado di sicurezza.

Vediamo allora, in primo luogo, quali sono le misure previste dalla legge per assicurare il rispetto di quei requisiti che sono considerati necessari per la tutela dei nostri bambini e, in secondo luogo, quali sono i rimedi (sanzionatori o risarcitori) ipotizzati per il caso in cui vi sia stata violazione di quanto stabilito per la sicurezza dei minori.
La normativa comunitaria di riferimento e’ costituita principalmente dalla Direttiva del Consiglio 88/373/CE (parzialmente modificata dalla Direttiva del Consiglio 93/68/CE) recepita in Italia con il Decreto legislativo n. 313 del 27 settembre 1991.
Le norme citate si riferiscono ai giocattoli intesi quali prodotti concepiti o manifestamente destinati alla utilizzazione da parte di minori di eta’ inferiore ai 14 anni, che siano immessi sul mercato tramite vendita oppure in distribuzione gratuita.
Innanzitutto la legge prevede che ciascuno di tali giocattoli, prima di essere immesso sul mercato (pena una sanzione fino a 20.000 euro), debba essere appositamente siglato con la cosiddetta “marcatura CE”, apposta in maniera visibile e soprattutto non confondibile con altri marchi che siano eventualmente sul gioco, in modo da non poter indurre in errore coloro che ne sono in possesso.
La presenza della marcatura attesta, infatti, (sotto la responsabilita’ del fabbricante o del suo rappresentante nel paese in cui il giocattolo e’ distribuito) che il prodotto e’ stato fabbricato a regola d’arte, nel rispetto delle normative e che non compromette la sicurezza o la salute degli utilizzatori, se usato secondo la sua destinazione e per un tempo commisurato all’impiego prevedibile secondo il comportamento abituale dei bambini.
Per fare qualche esempio di norme di sicurezza previste dalla legge, si pensi che il gioco o le sue parti smontabili non devono presentare spigoli appuntiti o bordi taglienti; i giochi destinati ai bambini al di sotto dei tre anni devono avere un diametro tale (superiore a 3.17 cm) da impedire pericoli di soffocamento; gli ingranaggi dei giocattoli meccanici, invece, devono essere inaccessibili anche per i bimbi piu’ curiosi e cio’ vale anche per le palline all’interno dei sonagli per neonati di pochi mesi; gli occhi, il naso e i bottoni dei pupazzi devono infine essere resistenti allo strappo, mentre la stoffa o le imbottiture non facilmente infiammabili; in generale, poi, e’ vietato utilizzare vernici o materiali che possano essere tossici.
Il fabbricante, o il suo rappresentante, che ritengano di aver rispettato i requisiti di sicurezza nella costruzione di un gioco, presentano agli organismi competenti un’apposita domanda finalizzata ad ottenere la certificazione CE.

Si tratta di organismi accreditati ed autorizzati dal Ministero delle Attivita’ Produttive, iscritti in un elenco (pubblicato anche nella G.U.C.E.) che e’ notificato agli altri Paesi membri ed alla Commissione europea, la quale ultima e’ inoltre destinataria di una relazione che ogni tre anni descrive le attivita’ e lo stato di applicazione della normativa in materia.
Prima di concedere la marcatura, l’organismo verifica che il giocattolo non pregiudichi la salute e la sicurezza dei consumatori, anche tramite esami e prove di utilizzo, eventualmente effettuate su svariati modelli del prodotto. Se ritiene, l’organismo puo’ anche subordinare la concessione della marcatura alla realizzazione di apposite modifiche.
Successivamente, una volta apposta la marcatura, sara’ il Ministero delle Attivita’ produttive l’autorita’ preposta agli accertamenti e ai controlli sui giocattoli distribuiti nel mercato: i suoi incaricati dovranno quindi avere accesso ai luoghi di fabbricazione ed immagazzinamento dei prodotti e conoscere ogni informazione utile (scheda tecnica del giocattolo, autorizzazione alla marcatura CE e relativa documentazione, ecc…) per lo svolgimento del controllo, pena la sanzione fino ad euro 12.000 per il fabbricante che non collabori.
Laddove si accerti che la marcatura sia stata illegittimamente concessa, il fabbricante avra’ 60 giorni per conformare il prodotto, altrimenti il gioco sara’ ritirato dal mercato a sue spese e, salvo che il fatto costituisca un piu’ grave reato, il fabbricante sara’ punito con l’arresto fino a sei mesi ed una ammenda fino a 15.000 euro.
Oltre alle descritte norme, che servono principalmente ad assicurare il rispetto della legge al momento della creazione del giocattolo, sono anche previste idonee garanzie, di carattere pratico, per il successivo momento di utilizzazione del prodotto.
In particolare, su ciascun gioco deve essere indicata in maniera visibile (oltre alla marcatura CE) la denominazione del fabbricante o del venditore, di modo che il consumatore possa identificarli in modo semplice ed agevole. Se il giocattolo e’ di ridotte dimensioni, le informazioni relative al suo utilizzo devono essere scritte in lingua italiana su un apposito foglio informativo, richiamando l’attenzione del consumatore sulla necessita’ di conservarlo.
Ad esempio, e’ obbligatorio indicare le avvertenze sulle fasce di eta’ e le precauzioni d’uso per la manutenzione e il montaggio; e’ inoltre necessaria la dicitura “Attenzione. Da usare sotto la sorveglianza di adulti”, quando il giocattolo riproduce apparecchi destinati agli adulti oppure contiene prodotti chimici. Ogni qualvolta il fabbricante non rispetti questi obblighi di informazione, potra’ essere punito con una sanzione fino a 10.000 euro.
Ricordiamo pero’ che alcuni prodotti sono espressamente esclusi dalla nozione di giocattolo: si pensi alle decorazioni natalizie, ai giochi pirici, ai videogiochi collegati ad apparecchio TV con tensione nominale superiore a 24 volt, ai succhiotti per neonati, alla bigiotteria per bambine, ai puzzle con piu’ di 500 pezzi. A tutti questi prodotti non e’ applicabile la normativa citata, con la conseguenza che devono essere maneggiati dai bambini solo sotto la nostra stretta sorveglianza di un adulto.

Ferme le sanzioni previste dalla legge, dal punto di vista civilistico ottenere il risarcimento per i danni derivanti dall’uso di un giocattolo potrebbe risultare complicato. Il consumatore, infatti, potra’ invocare la normativa codicistica sulla vendita, oppure il DPR 224/88 sui prodotti difettosi, nonche’ eventualmente la responsabilita’ aquiliana ex art. 2043 cod.civ., ricordando pero’ che rimarra’ a suo carico, anche secondo i principi generali, la prova del difetto del giocattolo, del danno, nonche’ del relativo nesso causale.
Consideriamo quindi che si tratta generalmente di una prova estremamente ardua (soprattutto laddove il produttore abbia rispettato la normativa descritta), anche in vista della obiettiva difficolta’ di dimostrare l’uso conforme del giocattolo (che sara’ passato tra le mani di un bambino) e delle norme che escludono la responsabilita’ del fabbricante per il caso in cui, al momento della fabbricazione, le conoscenze scientifiche e tecniche non permettevano di considerare il prodotto come difettoso.
Allo stato, dunque, nell’attesa di una normativa piu’ attenta al risarcimento dei possibili rischi connessi all’uso dei giochi, e’ consigliabile prevenire il danno usando qualche piccolo accorgimento: controllare sempre i simboli e le marcature, verificare periodicamente lo stato di usura del giocattolo e, soprattutto, non cercare di ripararlo, meglio disfarsene e comprarne uno nuovo.

Nel regalare un giocattolo non deve dimenticarsi, insomma, che il destinatario e’ pur sempre un “piccolo consumatore”.

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