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Software: Gli ottimi risultati della legge Tremonti-bis

10 Gennaio 2003 Commenta

Il recente rapporto Assinform (Associazione nazionale produttori tecnologie e servizi per l’informazione e la comunicazione, aderente alla Confindustria), relativo al primo semestre del 2002, ha rilevato che le grandi e medie imprese per il periodo considerato hanno continuato ad investire notevolmente in software e servizi, alimentando cosi’ l’imponente crescita del know how di cui il software e’ una componente fondamentale.
Un simile risultato e’ sicuramente merito della legge n. 383 del 18/10/01 meglio conosciuta come legge Tremonti-bis che prevede al Capo II art. 4 particolari incentivi fiscali a favore di imprese e liberi professionisti nel caso di investimenti in beni strumentali tra cui il software.

Napoli – Come ho avuto gia’ modo di commentare la legge Tremonti-bis ha fornito una grande occasione di sviluppo ad un mercato in crisi come quello del software, duramente danneggiato dal fenomeno della pirateria, nonostante l’emanazione di leggi molto severe in materia (v. l. n. 248/2000).
Difatti a distanza di tempo i primi risultati si sono visti ed in particolare (e forse questo non si prevedeva) ad essere rilanciato e’ stato il know how nel suo complesso che e’ da intendere in un’accezione ampia come un insieme di conoscenze connesse ad abilita’ e capacita’ personali, non comunicabili a terzi.
Esiste anche una nozione piu’ specifica e ristretta collegata all’ambito industriale, dove per know how si intende un complesso di conoscenze necessarie per produrre un bene, per usare determinate tecnologie, in altri termini per attuare un processo produttivo.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 659/92, ha ritenuto che solo il know how inteso nel suo significato piu’ ristretto e’ meritevole di tutela, in quanto bene economico suscettibile di trasferimento.
Dall’esame dell’attuale normativa applicabile in caso di acquisto di software (art. 2581 c.c., legge n. 633/41 piu’ volte modificata) il contenuto dei contratti di cessione del software finisce con l’essere sottoposto ad una disciplina particolare e complessa, chiamata a soddisfare esigenze molteplici, dalla tutela della certezza dei traffici alla necessita’ di contemperare il diritto di esclusiva del titolare di un diritto di privativa con il principio generale di liberta’ di iniziativa economica.
In definitiva si riconosce al titolare la facolta’ di cedere la propria opera in cambio di un compenso, ma tale diritto, ove l’autore abbia venduto i diritti di utilizzazione della propria opera a livello comunitario, deve essere limitato alla prima commercializzazione e non puo’ gravare anche sui trasferimenti successivi, creando cosi’ vincoli monopolistici e limitando la liberta’ di mercato.

Occorre, peraltro, distinguere il caso di compravendita del diritto di utilizzazione del programma dalla cessione di uno o di piu’ esemplari dell’opera. In quest’ultima ipotesi la vendita non ha per oggetto il programma come bene immateriale, ma il bene materiale che contiene il programma e quindi il diritto trasferito si limita all’utilizzazione della copia e non comporta, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione del programma.
In tali casi non sara’ necessaria la forma scritta, ma si applicheranno i principi generali in tema di compravendita e di acquisto a non domino dei beni mobili.
La giurisprudenza e la dottrina hanno chiarito che, ai fini della tutela, non vi e’ distinzione fra il  programma e la sua documentazione, fermo restando come e’ ovvio la distinzione sopra evidenziata tra la cessione del bene immateriale e la cessione del bene materiale.
L’esperienza quotidiana induce a condividere l’opinione secondo la quale nella pratica il contratto di compravendita dell’opera in se’ viene concluso quando il programma e’ stato realizzato da un programmatore singolo o da una piccola software house, priva di un’adeguata rete commerciale. Difatti solo in questi casi l’autore puo’ avere interesse a cedere a titolo definitivo e irrevocabile la propria opera ad una casa commercialmente piu’ importante e, quindi, in grado di sfruttare meglio il prodotto dal punto di vista economico.
Nella fattispecie ora richiamata, come peraltro in ogni altra ipotesi di acquisto a titolo derivativo, il soggetto cui vengono trasferiti i diritti di sfruttamento economico del software dovra’ effettuare un accurato controllo in merito alla effettiva titolarita’ di tali diritti in capo a chi li cede, soprattutto nel caso di programmi creati da piu’ autori.
Sul punto risulta significativo il contenuto dell’art. 10 della legge sul diritto d’autore, in virtu’ del quale se l’opera e’ stata creata con il contributo indistinguibile e inscindibile di piu’ persone il diritto di autore appartiene infatti in comunione a tutti i coautori (1° comma); le parti indivise si presumono uguali, salva la prova scritta di diverso accordo (2° comma). Ne consegue che per la cessione del diritto e’ necessario il consenso di tutti i contitolari (art. 1108, 3° co. c.c.).

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