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L’ignota possibilita’ di rimborso per il bancomat

21 Gennaio 2003 Commenta

Il segretario dell’Aduc Primo Mastrantoni ha dichiarato che qualora non sia possibile utilizzare il bancomat presso gli sportelli della propria banca per guasti del terminale “cash-despencer” e si e’ costretti a ricorrere ad un altro istituto, si ha diritto al rimborso della commissione corrisposta che si aggira intorno ad 1,5 euro, allegando alla richiesta la ricevuta del prelievo effettuato.
Difatti, come e’ noto, mentre il prelievo tramite bancomat spesso e’ gratuito se effettuato presso la propria banca, diventa oneroso se fatto in altre banche. Lo stesso segretario dell’Aduc ha sottolineato che pochissimi fanno valere questo diritto, o perche’ non sono al corrente di questa possibilita’ di rimborso oppure perche’ non vogliono perdere tempo.

Napoli – Come e’ noto il servizio Bancomat che consente ai correntisti bancari di prelevare denaro contante sul proprio conto corrente mediante l’uso di una carta magnetizzata, non rientra nel novero dei trasferimenti elettronici dei fondi intesi in senso stretto, in quanto non si verifica in realta’ alcun trasferimento di somme dal patrimonio di un soggetto a quello di un altro soggetto. E’, tuttavia, un servizio gestito in modo automatizzato, per cui il fornitore, le banche e la SIA debbono elaborare ed inviare messaggi elettronici (DI BLASI).
Il servizio, quindi, coinvolge tre soggetti diversi:
1. la banca installatrice dell’ATM (terminale “cash-despencer”) che provvede a rifornire di denaro;
2. la soc. “SIA”, con la quale tutti gli ATM sono permanentemente collegati (on line) e che gestisce il sistema informatico che provvede al riconoscimento dell’utente attraverso la carta magnetica ed il PIN nonche’ al controllo dei limiti entro i quali egli puo’ prelevare il denaro quale che sia l’ATM che usa;
3. la banca, presso cui l’utente ha un conto corrente alla quale la SIA comunica in successione di tempo (off-line) l’avvenuto versamento e che ovviamente provvede ad addebitarne l’importo sul conto.
E’ questa la banca che stipula con l’utente il contratto relativo a tutto il servizio e rilascia la carta magnetica.
Parte della dottrina, osserva, che il meccanismo del Bancomat riproduce la funzione economica del “cambio” di assegno presso un banca diversa da quella trattaria ed e’ stato da taluno ricondotto ad un’ipotesi di sostituzione nel pagamento da parte del terzo (banca installatrice dell’ATM) secondo lo schema dell’art. 1180 del cod. civ. (adempimento del terzo).

Secondo altra parte della dottrina (MACCARONE) l’art. 1180 non e’ richiamabile perche’ esso presuppone che l’adempimento del terzo sia spontaneo (quindi non legato a precedenti accordi), mentre, nel caso del Bancomat, esiste una previsione contrattuale molto articolata che disciplina i rapporti fra le banche partecipanti ed i relativi diritti ed obblighi nelle vicende di funzionamento del sistema.
Al di la’, comunque, di queste contestate teorie, un’autorevole corrente dottrinaria (BORRUSO) ritiene che il servizio Bancomat comporta la creazione di un rapporto trilaterale, preesistente al pagamento, tra il correntista, la banca presso cui egli ha il conto corrente e la banca che ha installato il terminale “cash-despencer” e che, attraverso esso, provvede poi al pagamento in quanto, avendo aderito alla convenzione interbancaria che ha dato vita al servizio stesso, ha accettato, implicitamente, ma con assoluta chiarezza, la delegazione di pagamento fattagli dalla prima ai sensi dell’art. 1269 cod. civ.
In particolare, la disciplina dei rapporti tra la banca che ha il conto corrente e l’utente del servizio Bancomat e’ contenuta nel contratto tipo adottato dalle aziende di credito e redatto dall’ABI.
In primo luogo, e’ necessario ribadire che il presupposto fondamentale del servizio Bancomat e’ l’esistenza di un conto corrente presso la banca e d’altro canto lo scopo principale del servizio Bancomat e’ quello di offrire ai correntisti la possibilita’ di effettuare prelievi su tutto il territorio nazionale in deroga agli artt. 1834 e 1843 cod. civ. per i quali “salvo patto contrario, i prelevamenti ed i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove e’ costituito il rapporto”.
Chiaramente i poteri della banca nell’ambito di questo contratto tipo sono particolarmente incisivi e vanno dalla possibilita’ di modificare in qualunque momento le istruzioni mediante comunicazione scritta al correntista o tramite avvisi esposti nei locali dell’azienda stessa fino alla possibilita’ di trattenere la carta, per motivi di sicurezza, nel caso di utilizzo errato rispetto alle istruzioni dello sportello Bancomat.
Inoltre l’azienda di credito ha la facolta’ di modificare l’ubicazione degli sportelli Bancomat, sospendere ed abolire il servizio in qualunque momento, recedere dal contratto in qualunque momento dandone comunicazione scritta al correntista, il quale e’ tenuto a restituire immediatamente la carta nonche’ ogni altro materiale in precedenza consegnato.
Indubbiamente la disposizione piu’ gravosa del contratto Bancomat e’ comunque quella che consente all’azienda di credito, al fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza del servizio Bancomat, di procedere al blocco della carta, anche senza necessita’ di preventivo avviso al correntista.

In sintesi, quindi, il contratto di ammissione al servizio Bancomat e’ un contratto a senso unico che non tutela in modo adeguato il correntista se non con la necessita’ della specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. delle cd. clausole vessatorie (GIANNANTONIO).
Ed e’ proprio per questi motivi che nutro qualche perplessita’ sul fatto che un Istituto di credito tramite semplice esibizione di una ricevuta di prelievo presso altro Istituto sia disposto a rimborsare le spese sostenute, senza ulteriori elementi di prova che tra l’altro sarebbero difficilissimi da fornire.

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