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Nuovo diritto d’autore: Piu’ forte sul web con l’attuazione della Direttiva?

3 Aprile 2003 Commenta

G. Cavaliere, Bologna – E’ stato approvato il decreto legislativo per il recepimento della direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella societa’ dell’informazione (Consiglio dei Ministri n. 101 del 28/03/2003, Dir. 2001/29/CE e del Consiglio del 22/05/2001). Dunque, di nuovo modifiche sostanziali alla disciplina della (ormai vetusta) legge 633/41. Si puo’ parlare di un nuovo diritto d’autore, piu’ forte?

Bhe’, e’ difficile dirlo nel momento attuale, in cui (pur essendo stato approvato) il decreto dev’essere pubblicizzato in Gazzetta Ufficiale e in cui sono ancora acerbe le prime critiche a un testo ancora da leggere approfonditamente. In linea di massima, si puo’ dire che le rettifiche hanno seguito in maniera scrupolosa le precisazioni fornite dalla direttiva 2001/29/CE. Questa ha affrontato soprattutto due aspetti: da un lato, la definizione (al passo coi tempi della tecnologia) dei diritti di riproduzione, comunicazione e distribuzione, dall’altro l’introduzione delle c.d. misure tecnologiche utili per proteggere le opere tutelate. Quest’ultimo tema, di enorme importanza, rappresenta per gli autori uno degli ultimi sostegni cui appoggiare la tutela delle proprie creazioni. Per tenere le opere dell’ingegno lontane dal rischio pirateria, infatti, i titolari dei diritti d’autore stanno facendo ricorso ai piu’ svariati sistemi tecnologici che impediscono materialmente la fruizione ai soggetti non in regola con il pagamento delle royalties.
Al di la’ dei limiti intrinseci di queste c.d. difese tecnologiche, la direttiva 2001/29/CE ha voluto conferire loro una forte protezione giuridica contro qualunque tipo di elusione o circonvenzione attuato nei propri confronti. Con l’attuazione anche in Italia di queste (e altre) disposizioni si procede finalmente verso una armonizzazione nel campo del diritto d’autore (tanto necessaria quanto suscettibile di ulteriori cambiamenti in futuro), che non fara’ altro che giovare all’intero complesso di situazioni giuridiche in cui si trovano gli autori.


Analizzando brevemente l’ultimo schema di decreto reperibile in Internet (e precisando di non avere ancora a disposizione la versione definitiva e ufficiale), si puo’ notare innanzitutto che a essere modificato e’ uno dei piu’ importanti articoli della nostra legge sul diritto d’autore, ovvero quello concernente il diritto di riproduzione. La modifica e’ quantitativamente poco intuibile, poiche’ vengono aggiunte solo alcune parole alla disposizione di cui all’art. 13 della legge 633/41.

A ben guardare, pero’, le poche parole aggiunte appaiono di notevole rilevanza, poiche’ si precisa meglio (riprendendo alla lettera le parole della direttiva) l’oggetto del diritto di riproduzione in copie; infatti, esso consiste nella moltiplicazione in copie, che dev’essere “diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma”. Quindi, abbracciando in maniera quasi esaustiva tutti i casi in cui vi possa essere un’attivita’ di copiatura di un’opera.
Il secondo, fondamentale, diritto spettante a ogni autore – il diritto di diffusione dell’opera – e’ stato sostituito nella denominazione con quello di “comunicazione”. Ne emerge il nuovo art. 16 della legge 633/41; in parte riscritto sempre avendo come punto di riferimento l’art. 3 della direttiva (“diritto di comunicazione al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti”). In tal modo si e’ anche chiarito (qualora ve ne fosse stato bisogno) a livello legislativo che cosa si intendesse per “comunicazione”, ai sensi della direttiva: infatti, per la legge 633/41 comunicazione era una forma di utilizzazione dell’opera “compresa” all’interno del diritto di diffusione (si veda la versione precedente dell’articolo). Ora, invece, non si puo’ che indicare come sinonimi il diritto di diffusione e quello di comunicazione. All’art. 16, inoltre, viene aggiunto un altro capoverso in cui si dispone che il diritto di comunicazione “non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico”.
Passando all’art. 17 sul diritto di distribuzione, si puo’ dire che questo non e’ stato modificato in modo particolare dal decreto. Si nota, pero’, che a esso viene aggiunto un comma 2, che precisa: “Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunita’ se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprieta’ nella Comunita’ sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso”. Si parla cioe’ del c.d. principio dell’esaurimento comunitario, il quale non opera (come afferma il nuovo comma 3 dell’art. 17) nel caso di messa a disposizione del pubblico dell’opera (cosi’ come precisato dalla direttiva all’art. 3, comma 3). Il nuovo comma 3 dell’art. 17, comunque, appare alquanto ripetitivo di un concetto gia’ espresso al comma 2 dell’art. 16.
Fra le altre modifiche di una certa importanza, il legislatore delegato ha applicato l’art. 5, comma 1, della direttiva, il quale stabilisce una rilevante eccezione al diritto dell’autore su qualunque tipo di riproduzione della propria opera: ovvero quello di esentare “dal diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire: a) la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o b) un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali”. Con lo sviluppo della comunicazione telematica, infatti, ci si e’ interrogati sulla liceita’ di tutte quelle memorizzazioni (ovvero riproduzioni) effettuate dal computer dell’utente/fruitore per usufruire del contenuto dell’opera di un terzo: esse costituiscono si’ una vera e propria “riproduzione”, ma in fin dei conti vengono svolte dalla macchina in maniera automatica (e di questo la maggior parte degli utenti sono totalmente inconsapevoli) e strettamente necessarie per la fruizione di quei contenuti.

Il caso e’ quello denominato del caching. Ogni volta che si riceve un file accessibile on-line, infatti, si genera una copia (temporanea) dei file ricevuti nella RAM del computer: tale copia dev’essere autorizzata dal soggetto che detiene su quel file il diritto di riproduzione. Inoltre, la semplice visualizzazione di una pagina web sul monitor, per mezzo del browser, produce una copia dei file nel disco fisso, al fine di velocizzare la ricezione di quella stessa pagina nel caso che l’utente vi si voglia ricollegare nuovamente. Questa copia (permanente) dev’essere autorizzata dal titolare del diritto di utilizzazione, poiche’ e’ una riproduzione. Tale attivita’ e’ stata fatta ricadere nel diritto esclusivo di lettura digitale, suggerito dal White Paper Paper del Working Group on Intellectual Property Rights del 1996. Si ricorda, pero’, che la Corte Federale della California (caso Religious Technology Canter c. Netcom-Online Communications Services, Inc.) ha qualificato l’attivita’ di browsing come “libera utilizzazione” (SORDI PAOLO, Internet e la tutela del diritto d’autore, p. 523). A titolo di mera precisazione, a questo proposito negli U. S. A. la dottrina e la giurisprudenza hanno congegnato recentemente la teoria della “licenza implicita”, “secondo la quale la semplice messa a disposizione in rete di una propria opera comporta l’autorizzazione alla visualizzazione e quindi alla riproduzione in locale dell’opera stessa” (GATTEI CARLO, Tutela dell’opera multimediale su rete telematica: la situazione europea, Dir. Inf. 1998, pp. 480-482).
Tornando alla attuazione della direttiva 2001/29/CE, il nuovo decreto legislativo prevede l’inserimento nella legge 633/41 di un nuovo articolo – il 68-bis – che recita: “Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilita’ dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali”.


Accogliendo la facolta’ di inserire altre eccezioni ai diritti degli autori, il legislatore delegato ha aggiunto altri articoli alla legge 633/41: il 71-bis concernente agevolazioni per i portatori di handicap; il 71-ter riguardante la liberta’ della comunicazione di opere se la cui fruizione e’ destinata a canali di studio o di ricerca; il 71-quater, sulla liberta’ di riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno; il 71-quinquies, che impone agli autori che si siano avvalsi delle misure tecnologiche (per proteggere le proprie opere) di eliminarle, per consentire a tutti i soggetti “agevolati” dalla legge di fruire senza limiti alle opere stesse; il 71-sexies, circa la copia privata per uso personale, sulla quale bisognerebbe soffermarsi un po’ di piu’.

In primo luogo, dal comma 1 dell’articolo citato si evince che la copia consentita sia una soltanto, anche se l’utente disponga di piu’ supporti su cui registrare l’opera. In secondo luogo, appare contraddittorio (di primo acchito) il comma 1 quando afferma che nel riprodurre la copia personale bisogna rispettare le misure tecnologiche, mentre il comma 4 precisa che: “I titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’art.102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell’opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata per uso personale”. Ma, a ben vedere, tale limitazione e’ stata avallata dalla direttiva che aveva disciplinato la fattispecie all’interno dell’art. 6, comma 5.

Per quanto concerne le misure tecnologiche, dopo il Titolo II-bis viene introdotto il Titolo III, “Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti” (composto dai nuovi articoli 102-quater e 102-quinquies), dedicato appunto a esse. Viene ripreso quanto affermato nella direttiva e cioe’, innanzitutto, la denominazione: esse comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinate a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.
Poi, tali misure sono considerate “efficaci” se il titolare puo’ gestirne il controllo tramite l’utilizzo di tecnologie a cio’ dedicate. Di conseguenza, vengono aggiornate anche le sanzioni penali a carico di chi non solo distribuisce materiale privato delle misure tecnologiche, ma anche chiunque fabbrica, importa, distribuisce, ecc. prodotti o servizi che abbiano lo scopo di eluderle (lettere g) e h) dell’art. 171-ter, comma 1).

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