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Diritti TV: Tempi duri per gli Mms di Tim.

9 Aprile 2003 Commenta

M. Iaselli, Roma – Comm. a Trib. Roma (Giud. Iofrida) che accoglie ricorso ex art. 700 Cpc a istanza di Milan, Juventus e H3G, e inibisce a Tim la trasmissione e diffusione sui telefonini Gprs, attraverso il servizio ”Serie A Tim Live”, delle immagini sulle azioni salienti delle gare disputate da Milan e Juventus.
Secondo il giudice del Tribunale, l’invio dei fotogrammi da parte della Tim non e’ sufficiente ad escludere l’illiceita’ della condotta attesa la spettacolarita’ intrinseca delle immagini in questione, raffiguranti aspetti salienti della partita, e in particolare l’azione del gol, e la tempistica delle immagini effettuate durante lo svolgimento dell’incontro e prima della sua chiusura. In altri termini, secondo, l’organo giurisdizionale il servizio della Tim determina un’ illegittima anteprima dello spettacolo calcistico e non puo’ rientrare nell’ambito di un legittimo esercizio del diritto di cronaca e di mera informazione sul risultato.


Giunge come un fulmine a ciel sereno questa decisione del Tribunale di Roma che pone un freno, difficile da superare, al servizio della Tim denominato ”Serie A Tim Live” che stava gia’ riscuotendo un buon successo presso gli appassionati di calcio.
Ancora una volta sono sotto “processo” i famigerati messaggi Mms gia’ finiti nel mirino del Garante per i dati personali. I c.d. “Multimedia message service” altro non sono che l’evoluzione tecnologica degli Sms: e cioe’ la possibilita’ di inviare col cellulare, oltre a brevi testi e immagini poco definite, anche messaggi vocali, foto a colori, musica da ascoltare o utilizzare come suoneria, animazioni e videogiochi. Questo pacchetto di novita’, inizialmente disponibile in Germania, Norvegia e Hong Kong, e’ sbarcato anche in Italia da fine giugno ed ha avuto una notevole diffusione. Al fine di utilizzare questa nuova tecnologia sono pero’ necessari telefonini anch’essi di nuova generazione. E cosi’ tutte le aziende produttrici hanno invaso l’Italia con un’ondata di novita’.
Sono cellulari Gprs dotati di schermi a colori ad alta definizione, tanta memoria per immagazzinare musica e dati e anche un piccolo obiettivo che li trasforma in macchine fotografiche digitali. Per scattare e inviare foto via Web a un altro telefono Mms o a un pc. Difatti, una foto digitale o comunque un’immagine qualsiasi viene trasferita attraverso l’etere al centro di ricezione piu’ vicino, che lo rilancia al telefono abilitato del destinatario. Oppure attraverso la rete Web, i dati raggiungono il computer di destinazione. Questa nuova tecnologia puo’ essere utilizzata per qualunque pacchetto di dati digitali, sia esso musica, disegni, suonerie o lunghe mail.

Con l’avvento poi della tecnologia UMTS sara’ possibile riprendere immagini con telefonini dotati di vere e proprie webcam ed inviare le stesse a qualsiasi cellulare abilitato.
Sfruttando, quindi, questa tecnologia rivoluzionaria la Tim ha ideato un servizio sicuramente appetibile per l’appassionato di calcio consistente nella trasmissione, quasi in tempo reale, di immagini riproducenti le azioni principali di una partita di calcio incluse le azioni da gol. Purtroppo la stessa societa’ telefonica non ha tenuto conto degli interessi contrapposti di due importanti societa’ calcistiche come Milan e Juventus e dello stesso operatore concorrente di telefonia mobile H3G, che con il brand 3 detiene i diritti Umts e Gprs per le partite delle due societa’ di serie A.
E’ scattato, quindi, immediato il ricorso in quanto i club calcistici hanno un diritto autonomo alla tutela dello spettacolo che viene da loro offerto ed inoltre lo stesso servizio Tim avrebbe causato una possibile perdita di interesse verso il concorrente e riconosciuto servizio H3G. E’ evidente che la motivazione principale di tali ricorsi e’ sempre da ravvisare in ragioni di carattere economico dovendo la trasmissione di filmati attraverso i ”cellulari” essere sempre oggetto di una specifica cessione dei diritti da parte delle societa’ sportive.
Il “punctum dolens” a parere di chi scrive sta nella tempestivita’ della trasmissione delle stesse immagini che comporta quasi una visione in “diretta” delle azioni rilevanti della partita. La chiarezza e l’eloquenza delle immagini in movimento fedelmente riprodotte rende ancora piu’ problematica la questione giuridica ed indubbiamente siamo ben al di la’ della semplice cronaca sportiva.
Si ricorda, inoltre, che la decisione del Tribunale di Roma giunge a seguito di analoghe decisioni dei tribunali di Brescia e Verona che, pur non entrando nel merito, avevano accolto i ricorsi del Brescia Calcio e del Chievo, i primi a sollevare la questione di illegittimita’ degli Mms con foto dei gol.

Indubbiamente gli interventi del Garante, che ha dettato regole applicabili all’uso degli Mms al fine di rispettare le norme sulla riservatezza ed evitare, quindi di ledere la sfera privata e la dignita’ delle persone, e dei Tribunali di Roma, Brescia e Verona lasciano intendere che non sempre le nuove tecnologie rispettano il diritto ed al fine di favorire il progresso diventa necessario l’intervento dell’uomo che deve riportare nei giusti binari le incongruenze e le violazioni rilevate.

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