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Piu’ facile contrastare il fenomeno della pirateria musicale online.

15 Aprile 2003 Commenta

E. Mazza, Milano – Con l’approvazione della Direttiva sul commercio elettronico sara’ piu’ facile contrastare il fenomeno della pirateria musicale online. Introdotti maggiori oneri per i service providers che non cooperano a fronte di segnalazioni di attivita’ illegali.


Da tempo l’industria discografica conduce una forte azione per la rimozione di brani musicali e copertine di CD dalla rete. Nella maggior parte dei casi la rimozione del materiale illecito avviene tramite l’intervento degli ISP, contattati tramite il cosidetto meccanismo della segnalazione online (Cease & Desist). Solo in Italia dall’inizio dell’anno sono stati oltre 300 i siti rimossi dalla rete per oltre 10 mila file.
Con il recepimento della Direttiva sull’e-commerce, la 2000/31/CE, gli strumenti per rendere ancora piu’ efficace la lotta alla pirateria online vengono rafforzati introducendo una serie di obblighi relativi ai service provider.
In particolare le disposizioni che recepiscono le indicazioni comunitarie agli articoli da 12 a 16 della Direttiva, sulle responsabilita’ dei prestatori di servizi della societa’ dell’informazione, sono contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 del Decreto Legislativo italiano.
Si definiscono infatti le responsabilita’ per i servizi di “semplice trasporto” (art. 14 del recepimento), memorizzazione temporanea (art. 15) e hosting (art. 16) e la previsione relativa all’assenza di un obbligo generale di sorveglianza (art. 17).
Un’attenta lettura degli articoli mostra tuttavia che, mettendo in connessione l’azione di monitoraggio effettuata dalle organizzazioni antipirateria in relazione alla presenza di materiale illecito sui siti e l’obbligo di intervento da parte degli ISP, una volta al corrente delle violazioni, obbliga questi ultimi ad una pronta reazione rispetto ai fenomeni illegali.
E’ vero che la norma, in particolare all’art. 17, stabilisce che “nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non e’ assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne’ ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita’ illecite”, ma al comma 2 e’ scritto anche che: “fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore e’ comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l’autorita’ giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attivita’ o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della societa’ dell’informazione”.

Ecco introdotto pertanto l’obbligo di informare l’autorita’ giudiziaria o quella amministrativa (quet’ultima potrebbe essere agevolmente identificata ad esempio in Polizia Postale, Autorita’ delle Comunicazioni, Nucleo per la Radiodiffussione della Guardia di Finanza) una volta a conoscenza di attivita’ illecite.
Tra l’altro il carattere “presunto” di tali informazioni e attivita’ implica che basti a far scattare l’obbligo di informazione anche una mera lettera di diffida; d’altra parte, l’utilizzo dell’aggettivo “illecite” senza ulteriori qualificazioni si presta a coprire sia illeciti penali che civili.
Con il sistema delle segnalazioni da parte delle organizzazioni antipirateria ecco che l’ISP viene costantemente informato dell’attivita’ illecita’ in atto su un sito da esso ospitato. Ne deriva che l’ISP deve prontamente agire per rimuovere il materiale illecito oppure segnalare l’attivita’ illegale all’autorita’.
Non solo, esso deve “a fornire senza indugio, a richiesta delle autorita’ competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attivita’ illecite”.
Soprattutto con riferimento al servizio di hosting (art. 15) l’ISP viene posto in condizione di agire in maniera molto efficace ed immediata per contrastare la pirateria, infatti la responsabilita’ e’ esclusa solo qualora egli non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attivita’ o l’informazione e’ illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceita’ dell’attivita’ o dell’informazione e non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorita’ competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l’accesso.

Anche qui il sistema di notifica da parte delle organizzazioni di tutela dei diritti, vedi ad esempio FIMI ed FPM per quanto riguarda il settore musicale, assume un effetto deterrente particolermente efficace nei confronti di quei soggetti che ancora sono restii ad intervenire con urgenza per rimuovere il materiale illegale o per impedire le violazioni.

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