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Analisi del contratto di outsourcing a Externa 2003.

13 Maggio 2003 Commenta

L’outsourcing si attua attraverso la fornitura di un completo servizio informatico che si sostituisca a quello dell’utente, assorbendone tutte o quasi tutte le attivita’: si svolgera’ a Milano, presso il Crowne Plaza Milan Linate (San Donato M.se) nei giorni 28 e 29 Maggio 2003, un’importante manifestazione denominata EXTERNA 2003. Tale manifestazione  si sostanzia in una mostra-convegno gratuita dedicata a tutti i servizi di outsourcing, dall’IT al Facility Management, dalla gestione immobiliare a quella finanziaria, dalle risorse umane alle flotte aziendali.
In particolare si avra’ una Sessione Convegno con specifici interventi e prestigiosi casi aziendali, affiancata da un’Area Espositiva ideata come un percorso strutturato in diverse aree tematiche. Il progetto di EXTERNA 2003 deriva dall’esperienza di un Istituto di Ricerca Internazionale, da sempre attento alle esigenze e tendenze del mercato.

Il contratto di outsourcing e’ un nuovo contratto che si sta affermando moltissimo negli ultimi tempi in diversi settori economici del nostro paese. Tale contratto si inserisce nell’ambito di quegli accordi giuridici che consentono all’utente di ottenere dal medesimo fornitore (o da piu’ fornitori fra loro collegati) una serie completa di servizi atti a soddisfare al massimo le sue  esigenze  operative dello stesso utente.
L’outsourcing si attua attraverso la fornitura di un completo servizio informatico che si sostituisca a quello dell’utente, assorbendone tutte o quasi tutte le attivita’ (TRIBERTI), piu’ in particolare attraverso il contratto in esame si realizza  un trasferimento  ad un fornitore esterno delle attivita’ informatiche e telematiche, compresi il personale, le infrastrutture, le attivita’ operative e gestionali; il fornitore puo’ assicurare il servizio anche  rivolgendosi  a terzi.
Risulta cosi’ evidente come attraverso questo contratto si concretizzi una vera e propria dismissione delle varie attivita’ informatiche dell’utente, con contestuale delega al fornitore della loro intera  gestione.
Ci si rende, quindi, subito conto della complessita’ e delicatezza di una simile operazione che, se da un lato offre indubbi vantaggi economici e semplificazioni operative, dall’altro pone l’utente nel rischio di non poter piu’ controllare il proprio patrimonio informatico soprattutto se, a fronte di eventuali diverse decisioni, dovesse ripristinare il proprio sistema o trasferirlo ad altro fornitore.
Prima di affrontare il problema della natura giuridica del contratto di outsourcing, e’ opportuno specificare che questo, secondo la dottrina dominante, e’ un’ evoluzione del cosiddetto facility management.

Questo e’ un contratto in cui sono comprese una serie di attivita’ di service e di sviluppo effettuate in favore di un utente, con priorita’ per prestazioni di consulenza sistemistica, senza escludere concessioni di licenze d’uso di software o accordi di sviluppo.
Alla luce delle osservazioni sin qui svolte, l’ outsourcing e’ un contratto di appalto caratterizzato dalla commistione di prestazioni di beni e servizi, essendo comprese nell’oggetto sia lo sviluppo di programmi che la fornitura di  beni.
La complessita’ strutturale di un accordo di outsourcing, non vieta che ad esso si applichi la disciplina dell’appalto, assorbendosi, se del caso, altre incidenze giuridiche, secondo la prevalenza di uno piuttosto che di un’altro profilo, il tutto pero’ senza lasciare priva di tutela la fattispecie (TRIBERTI).
Un aspetto particolare dell’ outsourcing e’ costituito dalla presenza di un’area a rischio, nel senso che l’estrema complessita’ e la delicatezza delle operazioni rientranti in tale figura potrebbe determinare il “rischio” di effetti particolarmente pericolosi per l’utente ed eventualmente anche per il fornitore.
Un esempio elementare di tali effetti negativi puo’ essere ravvisato nella difficolta’ strutturale di rientro del sistema operativo nella sfera dell’utente qualora, per diversi motivi, si rendesse impossibile la prosecuzione dell’accordo.

La pratica professionale ha selezionato un punto nevralgico della fornitura di outsourcing cioe’ quello della possibilita’ di rientro o passaggio del servizio a terzi senza attriti o particolari difficolta’: e’ necessario, quindi, tener conto di tale aspetto nella stipulazione di qualsiasi accordo, sia ricorrendo a formulazioni giuridiche che consentano l’attuazione di cambiamento operativo, sia mantenendo nella disponibilita’ dell’utente alcune parti software che ne rafforzino la possibilita’ operativa pratica.
Gli attuali servizi di outsourcing nel campo dell’informatica aziendale sono estremamente eterogenei e coprono una gamma di prestazioni che spazia dall’affidamento all’esterno di attivita’ specifiche a contenuto prevalentemente tecnico (codifica programmi, manutenzione impianti) sino alla delega di tutte le attivita’ di sviluppo e di gestione operativa delle strutture informatiche (il c.d. facilities management).
Quest’ultima dimensione della tipologia contrattuale in esame e’ forse quella piu’ importante; cio’ in ragione della rilevanza strategica che un simile accordo assume nella vita e nel futuro di un’impresa e per il grado di inevitabile indeterminatezza che e’ tipico di tali rapporti a causa della lunga durata e del contesto altamente tecnologico in cui si inseriscono (ROSSELLO).

La prassi contrattuale conosce quattro tipologie di accordi di outsourcing. Le prime due sono il c.d. transfer outsourcing, nel quale un’impresa trasferisce al fornitore del servizio la piena proprieta’ dell’intero ramo di azienda che si occupa della gestione del proprio sistema informativo ed il c.d. simple outsourcing che, rispetto al precedente, non comporta alcuna dismissione di settori aziendali, ma semplicemente la cessazione dell’attivita’ sino a quel momento svolta all’interno dell’azienda e la sua acquisizione sul mercato esterno, sotto forma di servizio.
Le due ulteriori tipologie diffusesi nella prassi, peraltro entrambe riconducibili alla prima categoria summenzionata, sono il c.d. joint-venture outsourcing ed il c.d. group outsourcing. Nel primo caso l’intero settore informatico dell’azienda viene trasferito a favore di una societa’ mista, il cui capitale e’ suddiviso tra cliente e fornitore secondo gli schemi tipici della joint-venture; nella seconda ipotesi, la societa’ a favore della quale e’ stato attuato il trasferimento del ramo di azienda rimane invece interamente controllata dal cliente.
Elemento quindi comune a tutte le tipologie di accordi appena menzionati e’ comunque la stipula di un contratto di fornitura di servizi tra due distinti soggetti giuridici (cliente e fornitore), avente per oggetto la gestione del sistema informativo aziendale.
In concreto la suddetta gestione si sostanzia nelle seguenti attivita’ principali di natura prettamente tecnica:
• gestione tecnico-operativa dei sottosistemi di memoria di massa (dischi magnetici, dischi ottici);
• gestione tecnica del software di base e di ambiente;
• schedulazione (cioe’ preparazione della sequenza logica delle attivita’ di elaborazione);
• elaborazione di procedure batch (particolari procedure attivate da un operatore su masse di dati di grandi dimensioni e teleprocessing (procedure piu’ brevi attivate dall’utente in rete tramite il suo terminale);
• produzione ed invio delle stampe;
• salvataggi e ripristini, con le modalita’ tecniche concordate;
• conservazioni dei dati residenti presso il centro servizi del fornitore, per il tempo che verra’ concordato fra le parti (copia di sicurezza negli armadi ignifughi, lettura e salvataggio annuale dei dati su nuovi supporti magnetici, c.d. refresh);
• gestione sistematica della sicurezza fisica e logica dei dati;
• gestione della rete primaria di trasmissione dati, nelle componenti hardware e software (con cio’ si intendono le unita’ di controllo linee locali/remote e le linee di connessione fra di esse ed il centro servizi del fornitore.

Una volta definite le attivita’ e le prestazioni che formano oggetto del contratto, le parti devono provvedere alla determinazione dei livelli o standards di servizio, alla fissazione dei parametri per misurarli ed alla precisa individuazione delle procedure di monitoraggio per una costante verifica del raggiungimento o mantenimento di tali standards. La specifica individuazione del livello qualitativo delle prestazioni del fornitore e’ infatti la soluzione che puo’ permettere ai contraenti di effettuare una corretta valutazione dell’adempimento del contratto da parte del fornitore stesso, sia sotto il profilo dell’esattezza, ovvero dell’inesistenza di vizi e di difformita’ o, in generale, all’ adeguatezza della prestazione resa, sia sotto il profilo dell’importanza dell’inadempimento eventualmente accertato, ai fini della risoluzione o della conservazione dell’intero contratto.
Una particolare applicazione del contratto di outsourcing e’ quella nel campo delle telecomunicazioni; in tale fattispecie l’utente affida all’outsourcer la gestione e l’amministrazione della propria rete di telecomunicazione, con piena autonomia gestionale nella produzione e nella trasmissione del servizio. L’outsourcer assume il rischio della prestazione effettuata nei confronti dell’utente, verificando periodicamente lo svolgimento dei servizi affidati. Nell’outsourcing di telecomunicazione i parametri fondamentali del servizio fornito sono individuabili sia nel livello dell’attivita’ svolta sia nella disponibilita’ effettiva del sistema operativo e del servizio durante una specifica unita’ di tempo.
In questo specifico settore e’ necessario sottolineare che mentre la responsabilita’ contrattuale dell’outsourcer in altri paesi e’ piuttosto ampia, in Italia a causa dell’attuale situazione normativa nel campo delle telecomunicazioni la responsabilita’ dell’outsourcer normalmente e’ esclusa per gli eventuali disservizi dovuti non tanto e non solo al guasto delle linee telefoniche affittate dal gestore della rete, ma soprattutto ad eventuali dinieghi e/o interruzioni dell’accesso alla rete da parte del gestore per asserita violazione delle norme che disciplinano l’uso delle linee affittate (CONTALDO).

Ulteriore caratteristica del contratto di outsourcing e’ la presenza di due distinte specie di clausole, che possono essere indicate come clausole generali e speciali.
Con il termine clausole generali si indicano quelle clausole che sono rinvenibili in ogni contratto di informatica e che non rappresentano, proprio per la loro natura, un qualcosa di particolare ed esclusivamente attinente all’outsourcing.
Le piu’ importanti sono:

• la disciplina  di corrispettivi e fatturazioni;
• la  tutela a fronte di violazioni di brevetti e copyright;
• l’indicazione dei responsabili del progetto;
• il divieto di cessione del contratto;
• l’autorizzazione a cessione del credito;
• le eventuali penali e le clausole risolutive espresse;
• il  vincolo di riservatezza;
• le  assicurazioni per personale e per responsabilita’ civile;
• il  foro competente e l’eventuale  clausola arbitrale.

Particolarmente importante e’ la clausola penale.
Normalmente la presenza di una penale e’ vista nel contesto contrattuale come un sicuro elemento di garanzia: cio’ e’ sicuramente vero, ma con alcuni correttivi.
La clausola penale, soprattutto se e’ di elevato importo, non sempre garantisce la parte in favore della quale sia posta; difatti se un adempimento fosse cosi’ grave da rendere inoperativo per un determinato periodo di tempo l’intero sistema informatico dell’utente, quest’ultimo potrebbe si’ vantare un risarcimento miliardario, ma o tale risarcimento non sarebbe comunque sufficiente a coprire tutti i reali danni (dal lucro cessante al danno emergente ed al gravissimo danno d’immagine derivante) oppure il debitore non potrebbe essere in grado di affrontare tale risarcimento vanificando cosi’ la portata della clausola in esame.
La migliore garanzia, quindi, per questo tipo di contratto e’ offerta sicuramente da una oculata scelta del proprio fornitore, che, a fronte di comprovata professionalita’ e notorieta’ nell’area tecnica necessaria, sara’ elemento di stabilita’ e tranquillita’ contrattuale.
Le clausole speciali, invece, sono quelle strettamente attinenti alla fattispecie in esame e, proprio per loro natura, da valutarsi e interpretarsi con cura.
Le piu’ importanti sono:
• quelle inerenti l’oggetto ed il relativo capitolato quale parte integrante sia per le prestazioni che per la qualita’ del loro livello. Questo rimane il perno centrale e la sua minore o maggiore determinatezza o determinabilita’ in corso di esecuzione e’ condizione di buon risultato finale.
• Quelle riguardanti i prodotti e materiali del fornitore: titolarita’ ed uso.
• Quelle riguardanti i prodotti e materiali dell’utente e di terzi.
• Disaster recovery: tale clausola e’ stata mutuata dal contratto omonimo con cui si cerca di fornire alle imprese di una certa dimensione servizi volti all’analisi dei rischi di inoperativita’ del sistema EDP e delle misure di riduzione degli stessi, nonche’ nella messa a punto del vero e proprio piano di emergenza informatica, che ricomprende in particolare procedure per l’impiego provvisorio di un centro di elaborazione dati alternativo o comunque l’utilizzo di macchine di soccorso da utilizzare in attesa della riattivazione.
• EDP Audit preventivo ed in vigenza del contratto: in fase antecedente all’entrata in vigore del contratto una terza parte appositamente indicata, e solitamente estranea alla struttura aziendale del fornitore e dell’utente, al fine di garantire al massimo l’obiettivita’ del servizio, effettuera’ un controllo preventivo sul fornitore per valutarne ed indicarne il livello di sicurezza operativa e di qualita’, e successivamente, durante la vigenza dell’accordo, la stessa struttura EDP Audit potra’ effettuare controlli periodici sul livello del servizio posto in essere.

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