Anche Telefono Arcobaleno vittima di domain grabbers.
Inquietante e’ che la home page del sito con estensione .it non lascia adito a dubbi sull’equivocita’ dei contenuti, tenuto conto del nome e dell’attivita’ dell’associazione, sicuramente lesi da immagini e contenuti così eloquenti.
Come e’ noto Telefono Arcobaleno e’ un’associazione senza fini di lucro, fondata nel 1996, che persegue lo scopo della tutela e della promozione dei diritti dei bambini. E’ un’associazione particolarmente attiva nel denunciare ogni abuso perpetrato ai danni dei minori come nel recente caso di quell’organizzazione criminale che offriva bambine in vendita per l’Italia ed altri Paesi europei, sotto la copertura di adozioni internazionali, scoperta e denunciata all’autorita’ giudiziaria dall’associazione. Per collegarsi al sito Internet di Telefono Arcobaleno bisogna digitare l’indirizzo telefonoarcobaleno.com ed a questo punto una domanda sorge spontanea come mai un’associazione che non ha scopo di lucro ed e’ italiana utilizza un dominio come il .com particolarmente indicato per le attivita’ commerciali? La risposta e’ immediata e si collega come sempre alla triste pratica del domain grabbing.
Difatti il nome di dominio telefonoarcobaleno.it risulta registrato gia’ dal gennaio 2000 a nome di altre persone che non hanno niente a che vedere con l’associazione ed anche per l’estensione .net bisogna fare lo stesso discorso. Ma l’aspetto inquietante e’ che l’home page del sito telefonoarcobaleno.it non lascia adito a dubbi sull’equivocita’ dei contenuti che assumono una particolare rilevanza tenuto conto del nome e dell’attivita’ dell’associazione sicuramente lesi da immagini e contenuti cosi’ eloquenti come la lolita e le linee telefoniche magiche, hard, e di consulenza (di che tipo?). Il sito risulta ancora in fase di realizzazione, ma le prospettive sono davvero preoccupanti.
Queste sono le conseguenze dell’attuale sistema di assegnazione dei “domain names” che si regge su due principi fondamentali:
a) p. dell’”unicita’” del nome a dominio, nel senso che non possono esistere due indirizzi Internet identici, ossia due indirizzi col medesimo SLD;
b) p. del “first come, first served”: il nome a dominio viene assegnato al primo richiedente, senza che sia necessaria un’indagine di merito volta ad appurare se il registrante abbia o no un effettivo titolo a vedersi assegnato il dominio da lui prescelto. Un criterio, insomma, di mera priorita’ cronologica, con il risultato – di grande rilievo pratico – che chiunque puo’ registrare come proprio nome di dominio un marchio altrui, escludendo cosi’ qualunque altra persona dall’uso del medesimo sulla rete.
Il principio del first come, first served, e’ sempre stato molto contestato per il suo carattere eccessivamente liberale (divenuto efficace in Italia per il ccTLD “.it†dal 16 dicembre 1999) e puo’ portare a delle conseguenze davvero aberranti come nel caso di specie.
Ormai con l’avvento dell’e-commerce l’uso commerciale dei domain names ha sollevato il problema della interferenza con i segni distintivi dell’impresa; infatti i domain names talora coincidono con marchi o altri segni distintivi altrui, o comunque presentano elementi di somiglianza con questi ultimi, ma non bisogna dimenticare che si possono porre problemi di interferenza anche con nomi di persona, di associazioni che con l’e-commerce non hanno niente a che vedere.
Piuttosto agevole e’ quindi il ricorso al “domain grabbing†che deriva da una definizione di origine statunitense e consiste nella registrazione di un domain name uguale ad un marchio famoso o ad un nome proprio di persona, fatta senza averne alcun titolo e quindi con il solo scopo di rivenderlo al titolare, a cifre molto alte. Negli Stati Uniti, in passato molte societa’ specializzate hanno registrato milioni di domain names con il solo fine di rivenderli ad alte cifre. Questa pratica, ormai, e’ diffusa anche in Italia e nonostante esista uno specifico regolamento della Naming Authority Italiana, che ha dettato la procedura che la Registration Authority Italiana deve seguire per l’assegnazione dei nomi di dominio e la tenuta del registro, le speculazioni continuano ad imperversare.
Ma nel caso di specie c’e’ qualcosa di piu’ e cioe’ l’evidente danno all’immagine dell’associazione davvero rilevante in considerazione dell’attivita’ di Telefono Arcobaleno e questo non puo’ essere sottaciuto.
Come e’ noto, nel caso di illegittima utilizzazione di un nome a dominio altrui esistono tre rimedi: due, limitatamente ai domini.it, sono specificamente previsti dalle Regole di Naming (l’attuale versione e’ la n. 3.9) come la procedura di riassegnazione (art. 16) o l’arbitrato (art. 15), mentre l’altro e’ quello classico di azione specifica davanti all’Autorita’ giudiziaria ordinaria.
In particolare la procedura amministrativa di riassegnazione dei nomi a dominio prevista dall’art. 16 delle Regole di Naming permette, a chi lamenta l’altrui illegittima registrazione di un nome a dominio a proprio danno, di ottenere un provvedimento di trasferimento a proprio favore del nome a dominio stesso, attraverso l’accertamento dell’esistenza di alcune condizioni dettate dall’art. 16.6 delle Regole di Naming . Tale procedura, ispirata all’analoga procedura adottata dall’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), e’ stata introdotta dalla Naming Authority Italiana in data 28/7/2000. I vantaggi di tale procedura sono i tempi molto rapidi (max 60 giorni dal reclamo per ottenere una decisione), i costi molto contenuti e principalmente la possibilita’ di combattere efficacemente la pratica illegittima del domain grabbing ottenendo un immediato trasferimento a proprio favore del nome di dominio contestato.
Il limite fondamentale di tale procedura e’ rappresentato dalla possibilita’ offerta alle parti di attivare, durante la pendenza della stessa un ordinario giudizio di cognizione ovvero un giudizio arbitrale in merito alla titolarita’ del dominio contestato. In tali casi la procedura di riassegnazione si estinguera’ automaticamente. Del resto anche successivamente all’esito della procedura in esame la parte soccombente potrebbe rivolgersi ad un giudice ordinario rendendo vana la decisione dei saggi. Un ulteriore limite della procedura di riassegnazione e’, come si e’ visto, quello di aver per oggetto esclusivamente nomi a dominio registrati sotto il TLD “.it” con conseguente esclusione di tutti gli altri domini registrati sotto diversi TLD.
Altro rimedio previsto per i domini .it e’ il giudizio arbitrale di cui all’art. 15 delle Regole di Naming. Chi vuole farsi assegnare un dominio deve sottoscrivere una lettera di responsabilita’ diretta alla RA nella quale tra l’altro puo’ accettare la cd. clausola arbitrale, che comporta la devoluzione di eventuali controversie ad un collegio arbitrale denominato Comitato di arbitrazione. Il giudizio arbitrale e’ chiaramente un giudizio secondo equita’ e presenta indubbi vantaggi quali la specifica competenza dell’arbitro, i tempi molto brevi (90 giorni), la rapida esecuzione (entro 5 giorni) da parte della RA delle decisioni dei collegi arbitrali. Tra gli svantaggi si annoverano i costi sostenuti ed il fatto che la clausola compromissoria deve comunque essere accettata da entrambe le parti.
Infine e’ sempre possibile rivolgersi al giudice ordinario il quale tendera’ ad accertare nel merito l’esistenza di un diritto esclusivo della parte attrice al nome di dominio contestato. Questo rimedio presenta molti aspetti dubbi quali i tempi molto lunghi che impediscono, quindi, anche facendo ricorso alla tutela cautelare, un’immediata soddisfazione delle pretese del ricorrente, anche se questi ha ragione; i costi sicuramente elevati; le decisioni spesso discordanti fra i vari tribunali, poiche’ mancando una disciplina legale tipica per i nomi a dominio, ogni Tribunale segue un ragionamento logico individuale associando il nome di dominio o ad un marchio, o ad un’insegna, oppure considerando il nome di dominio un mero indirizzo che nulla ha a che vedere con un segno distintivo (vedasi ordinanza del Tribunale di Firenze datata 29 giugno 2000); la limitata conoscenza da parte dell’organo giudicante delle problematiche specifiche di Internet.
Nel caso di specie, comunque, sembrerebbe piu’ opportuno quest’ultimo rimedio in quanto sono in discussione piu’ estensioni (.it, .net) dello stesso nome di dominio e come si e’ sottolineato in precedenza si configurano figure di danno ben evidenti.
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