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Consumatori: L’auto consuma piu’ di quanto dichiarato? Si ha diritto alla sostituzione!

24 Giugno 2003 Commenta

S. Perciaccante, Roma – Dal 3 luglio gli autosaloni dovranno esporre su ogni modello di auto nuova un’etichetta relativa al consumo di carburante e alle emissioni di anidride carbonica.


(ConsumerLaw) Dal 3 luglio 2003 gli autosaloni nei quali si vendono auto nuove dovranno esporre su ogni modello un’etichetta relativa al consumo di carburante e alle emissioni di anidride carbonica. Lo ha previsto il DPR n. 84/2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 aprile scorso ed emanato in attuazione della Direttiva 1999/94/CE che ha lo scopo di favorire il risparmio energetico e la riduzione dell’effetto serra.
In tal senso l’etichetta di consumo e di emissioni inquinanti dovrebbe indurre gli acquirenti a scegliere le macchine piu’ convenienti  e meno nocive all’ambiente.
D’altronde, anche prima di tale previsione legislativa, la scelta di un veicolo poteva essere effettuata in relazione alle indicazioni facoltative del consumo di carburante che, pero’, spesso risultavano poco attendibili.
Da ora, invece, il consumo di carburante dovra’ essere indicato a scelta o in kilometri con un litro o in litri per 100 kilometri, ma per tre cicli di guida, ovvero urbano, extraurbano e misto. Le emissioni di anidride carbonica dovranno essere indicate invece in grammi per kilometro.
Inoltre, in ogni punto di vendita dovra’ essere disponibile gratuitamente una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2  di tutti i nuovi modelli di autovetture, oltre al rendimento del motore, agli stili di guida ed altri fattori (pressione pneumatici, velocita’, carico della vettura, eccetera) che contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2.
Infine, la guida dovra’ contenere una spiegazione degli effetti delle emissioni di gas per l’effetto serra, del rischio di cambiamento climatico e del ruolo svolto in questo contesto dagli autoveicoli, nonche’ un riferimento ai diversi carburanti disponibili sul mercato e alle loro implicazioni ambientali.
L’etichetta di consumo e di emissione di CO2 e’ obbligatoria per tutti i veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente. Non riguarda invece i veicoli destinati al trasporto di merci.
La sanzione prevista per gli autosaloni che non rispettano tali disposizioni e’ di 333 euro.

Al di la’ della sanzione amministrativa, pero’, l’aspetto piu’ interessante della normativa per la generalita’ dei consumatori e’ il legame con la normativa sulla “Vendita dei beni di consumo” introdotta con il d.lgs. 24/2002.

Infatti, l’eventuale eccessivo consumo di carburante rispetto a quello indicato nell’etichetta non solo configurerebbe un’ipotesi di illegittimita’ sanzionata con la sanzione pecuniaria a carico del venditore, ma rientrerebbe senz’altro in quel concetto di “difetto conformita’ al contratto” disciplinato dagli articoli 1519 bis e seguenti del codice civile.
La nozione di non conformita’ al contratto, infatti, cosi’ come disegnata dall’art. 1519 ter c.c., e’ in grado di accogliere tutte le possibili lamentele dei consumatori, dai veri e propri vizi produttivi alle imperfezioni anche solo estetiche, ai problemi nel funzionamento.
Nel caso in questione, infatti, non puo’ certo parlarsi di un vizio che rende la cosa inidonea all’uso cui e’ destinata, tuttavia si avrebbe senz’altro una “non conformita’” al contratto.

Dal 3 luglio prossimo, pertanto, in presenza di un consumo di benzina difforme rispetto a quello indicato ai sensi del D.P.R. 84/2003, potranno essere attivati dal consumatore i rimedi previsti dall’art. 1519 quater c.c.: in prima istanza riparazione e/o sostituzione del bene, in seconda istanza, in caso di eccessiva onerosita’ e/o impossibilita’ dei rimedi primari, o di scadenza del termine “congruo”, si potra’ richiedere riduzione del prezzo o, addirittura, la risoluzione del contratto.
Certo, in concreto, risulta alquanto problematico stabilire se un consumo di carburante difforme sia un difetto di “lieve entita’” (per il quale e’ esclusa la risoluzione) e si dovra’ valutare caso per caso: si pensi, ad esempio, al consumatore che acquista il veicolo per effettuare lunghi viaggi: la sua scelta cadra’ sul modello che ha ridotti consumi, rendendo determinante tale indicazione; si pensi, ancora, all’utente particolarmente sensibile ai problemi legati all’inquinamento che si determinera’ all’acquisto dell’autovettura piu’ “ecologica”.

Al di la’ di tali questioni (che troveranno soluzione nelle pronunce giurisprudenziali dei prossimi anni) si puo’ certamente concludere affermando che, sebbene indirettamente, un altro tassello e’ stato introdotto nella tutela del consumatore in un settore, come quello della compravendita di automobili, particolarmente bisognoso di garanzie.

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