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Si va verso il registro telematico delle imprese.

10 Luglio 2003 Commenta

L’obbligo per le societa’ di depositare per via telematica al Registro delle Imprese le domande, le denunce ed i relativi atti accompagnatori sottoscritti mediante dispositivi di firma digitale, e’ stato prorogato al 30 giugno 2003 dalla legge n. 284 del 27 dicembre 2002 (di conversione del decreto legge 236/02 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza). La legge, con l’inserimento di ulteriori due commi nell’art. 31 della legge 340 del 2000 disciplinante le nuove modalita’ di deposito degli atti societari all’Ufficio del Registro delle Imprese, ha provveduto altresi’ a disciplinare le modalita’ di deposito che potranno essere transitoriamente utilizzate sino al 30 giugno prossimo. In particolare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all’ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dovranno essere inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino al 30 giugno 2003 le formalita’ relative al deposito degli atti dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

Sulla base, quindi, di questi recenti interventi legislativi il Registro delle imprese diventa “telematico” a tutti gli effetti: prende il via, infatti, l’obbligo del deposito on-line degli atti societari e nessuna proroga e’ in vista, anche se auspicata dagli operatori del settore.
In effetti uno degli elementi centrali per la realizzazione dei portali per l’erogazione di servizi a cittadini ed imprese, tra gli obiettivi della nuova strategia di e-government, e’ costituito dalla necessita’ di integrare funzionalmente le banche dati  gia’ realizzate e gestite da diversi soggetti. Per quanto riguarda le imprese non si parte da zero, ma esiste un patrimonio informativo i cui destinatari sono le imprese, notevole e gia’ disponibile in modalita’ informatica, che e’ rappresentato dal Registro delle Imprese. Tale Registro trova la propria disciplina fondamentale nell’art. 8.6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580: “La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del Registro delle Imprese ed il funzionamento dell’Ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicita’ di pubblicita’ per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo tempestivita’ dell’informazione su tutto il territorio nazionale”.

In base a quanto disposto dalla stessa legge n. 580/93, la realizzazione e la gestione del Registro delle Imprese in forma informatica e’ affidata alle Camere di Commercio. In realta’ la stessa attivita’ e’ gestita concretamente da Infocamere, societa’ consortile delle Camere di Commercio che ha come compiti istituzionali quelli di garantire le connessioni telematiche fra le Camere di Commercio e permettere l’accesso ad imprese e Pubbliche Amministrazioni alle informazioni detenute. Secondo quanto riportato da Infocamere, il Registro delle Imprese “contiene una massa di documenti pari a circa 30 milioni di pagine-anno, cui vanno ad aggiungersi i bilanci di circa 585.000 societa’ di capitale, InfoCamere si avvale delle piu’ moderne tecnologie di archiviazione ottica”.
Viste le dimensioni del Registro delle Imprese e la sua centralita’ per quanto riguarda le pratiche e gli adempimenti relativi alle imprese, e’ evidente la necessita’ di rendere accessibili a tutti i soggetti interessati tali informazioni. A tal fine InfoCamere ha gia’ realizzato una serie di applicativi informatici che permettono l’interscambio di dati ed informazioni fra le imprese, le Pubbliche Amministrazioni e gli archivi gestiti dalle Camere di Commercio.
Infocamere e’ anche l’ente certificatore per la firma digitale del Sistema Camerale, iscritto (dall’aprile 2000) nell’ Elenco Pubblico dei Certificatori gestito dall’AIPA. Cio’ significa non soltanto che sia le imprese sia altri soggetti possono richiedere ad Infocamere il rilascio di certificati digitali, ma anche che l’architettura del sistema informativo Camerale e’ gia’ in grado di gestire transazioni certificate mediante firma digitale a norma AIPA.
Un ulteriore impulso all’utilizzo delle comunicazioni telematiche e’ pervenuto proprio dal comma 2 dell’ art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (Legge di semplificazione 1999) il quale originariamente stabiliva che “decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano presentate all’ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalita’ ed i tempi per l’assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato”. Il termine di un anno previsto dalla norma in esame e’ stato, poi, prorogato di un ulteriore anno dall’art. 3 comma 13 della legge n. 448/2001.

Successivamente in data 14/01/02 il Ministero delle Attivita’ Produttive Direzione Generale per il commercio, le assicurazioni ed i servizi – Servizio centrale per le Camere di Commercio ha emanato una prima circolare nella quale ha fornito chiarimenti ed istruzioni in merito al coordinamento ed all’applicazione delle norme contenute nei citati provvedimenti. In particolare, veniva fugato ogni dubbio circa la necessita’ della firma digitale “valida e rilevante ad ogni effetto di legge” per sottoscrivere i documenti (domande, denunce, atti) trasmessi al Registro delle Imprese e confermata la volonta’ del legislatore di recuperare una maggiore certezza per l’introduzione di informazioni legali in un pubblico registro.
Ma la lunghezza dei tempi necessari per una sufficiente diffusione della firma digitale presso gli utenti del Registro delle Imprese dovuta sia a problematiche di carattere tecnico che ad un’evoluzione del quadro normativo di riferimento ancora in atto (basti pensare alla emananda riforma del diritto societario prevista dalla legge delega 3 ottobre 2001, n. 366; alla modifica in corso della direttiva comunitaria 68/151/EEC in tema di pubblicita’ legale delle societa’; alla prossima adozione da parte del Dipartimento dell’Innovazione e le Tecnologie del regolamento per il coordinamento tra il T.U. in materia di documentazione amministrativa approvato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 10 del 2000 di attuazione della direttiva 1999/93/CE per le firme elettroniche) ha indotto il Ministero delle Attivita’ Produttive ad emanare, ancor prima della legge n. 284, la circolare n. 3553/C datata 29 novembre 2002 con la quale lo stesso Ministero nel disciplinare in maniera uniforme le modalita’ di presentazione (per via telematica o su supporto informatico) delle domande/denunce, prevedeva, in via provvisoria e non oltre il mese di giugno, che coloro che ancora non erano muniti di firma digitale potevano presentare comunque la domanda/denuncia all’Ufficio del Registro delle Imprese su supporto informatico. Si richiedeva, pero’, che il floppy disk contenente il modulo informatico venisse accompagnato da una distinta sulla quale risultassero apposte le firme richieste ed erano richiesti contemporaneamente gli atti previsti in formato cartaceo.
Indubbiamente, comunque, il passaggio (graduale) all’utilizzo del documento informatico e della firma digitale, oltre agli evidenti vantaggi in termini di costi, tempi e garanzia delle comunicazioni, permettera’ una maggiore integrazione fra banche dati diverse, con la possibilita’ di ridurre il numero degli adempimenti da parte delle imprese, consentendo la realizzazione di servizi integrati fra diversi enti ed amministrazioni.

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Si Va Verso Il Registro "Telematico" Delle Imprese

9 Luglio 2003 Commenta

NAPOLI. Come e’ noto con la legge n. 284 del 27 dicembre 2002 (diconversione del decreto legge 236/02 recante disposizioni urgenti in materiadi termini legislativi in scadenza) e’ stato prorogato al 30 giugno 2003l’obbligo per le societa’ di depositare per via telematica al Registro delleImprese le domande, le denunce ed i relativi atti accompagnatorisottoscritti mediante dispositivi di firma digitale. La legge, conl’inserimento di ulteriori due commi nell’art. 31 della legge 340 del 2000disciplinante le nuove modalita’ di deposito degli atti societariall’Ufficio del Registro delle Imprese, ha provveduto altresi’ adisciplinare le modalita’ di deposito che potranno essere transitoriamenteutilizzate sino al 30 giugno prossimo. In particolare decorsi due anni dalladata di entrata in vigore della presente legge, le domande, le denunce e gliatti che le accompagnano presentate all’ufficio del registro delle imprese,ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali e daisoggetti iscritti nelrepertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all’art. 9 deldecreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, dovrannoessere inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informaticoai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino al 30giugno 2003 le formalita’ relative al deposito degli atti dovranno essereeseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, medianteallegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a normadi legge.Sulla base, quindi, di questi recenti interventi legislativi il Registrodelle imprese diventa “telematico” a tutti gli effetti: prende il via,infatti, l’obbligo del deposito on-line degli atti societari e nessunaproroga e’ in vista, anche se auspicata dagli operatori del settore.In effetti uno degli elementi centrali per la realizzazione dei portali perl’erogazione di servizi a cittadini ed imprese, tra gli obiettivi dellanuova strategia di e-government, e’ costituito dalla necessita’ di integrarefunzionalmente le banche dati gia’ realizzate e gestite da diversisoggetti. Per quanto riguarda le imprese non si parte da zero, ma esiste unpatrimonio informativo i cui destinatari sono le imprese, notevole e gia’disponibile in modalita’ informatica, che e’ rappresentato dal Registrodelle Imprese. Tale Registro trova la propria disciplina fondamentale nell’art. 8.6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580: “La predisposizione, latenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, delRegistro delle Imprese ed il funzionamento dell’Ufficio sono realizzati inmodo da assicurare completezza ed organicita’ di pubblicita’ per tutte leimprese soggette ad iscrizione, garantendo tempestivita’ dell’informazionesu tutto il territorio nazionale”. In base a quanto disposto dalla stessalegge n. 580/93, la realizzazione e la gestione del Registro delle Impresein forma informatica e’ affidata alle Camere di Commercio. In realta’ lastessa attivita’ e’ gestita concretamente da Infocamere, societa’ consortiledelle Camere di Commercio che ha come compiti istituzionali quelli digarantire le connessioni telematiche fra le Camere di Commercio e permetterel’accesso ad imprese e Pubbliche Amministrazioni alle informazioni detenute.]]>

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