On Line contro il monopolio Consip nelle forniture della P.A.
Controconsip e’ un Comitato costituitosi nell’aprile 2003 formato da circa millecinquecento aziende unitesi per fronteggiare la situazione creata dall’art.24 della Finanziaria 2003, situazione criticata da piu’ parti. Il Comitato ha da poco realizzato un sito che si propone di contestare la situazione di monopolio creatasi nell’ambito delle forniture di beni e servizi della P.A. con l’avvento della Consip, societa’ del Ministero del Tesoro e del relativo sistema delle convenzioni. In questo modo, secondo i membri del comitato, viene ridotta inevitabilmente l’autonomia negoziale e la liberta’ di mercato, ponendosi in evidente contrasto con leggi italiane e comunitarie e contravvenendo comunque a tutti i documenti che pongono in primo piano lo sviluppo dell’occupazione e delle PMI soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia.
Il sito del comitato Controconsip rappresenta un sapiente utilizzo del mezzo telematico per illustrare a tutti le ragioni di una protesta che negli ultimi tempi si sta facendo particolarmente incisiva e diffusa.
Il Comitato intende bloccare con ogni mezzo un meccanismo, attivato da CONSIP, non conforme alle regole della concorrenza cosi’ come dichiarato anche dalla Commissione Antitrust, la quale si e’ espressa affermando che “con il ricorso obbligatorio alla convenzione CONSIP il principio della concorrenza sarebbe violatoâ€.
Secondo il Comitato le convenzioni CONSIP stanno coprendo a macchia d’olio ampi settori dell’economia italiana con il contributo delle grandi imprese, anche straniere, – che costituiscono una minima percentuale della realta’ imprenditoriale italiana – mettendo in ginocchio le PMI e le loro relazioni commerciali con la P.A., ingessando il mercato, allargando il divario nord-sud, generando nuova disoccupazione e bloccando fenomeni positivi di aggregazionismo imprenditoriale.
Contronsip intende procedere contro l’obbligo previsto dall’art.24 di acquistare solo da Consip, contro la rivisitazione delle soglie di acquisto stabilite dalla CE e contro il divieto di l’accesso ai Bandi Consip di Associazioni di imprese, cosi’ come previsto dalla normativa vigente in materia di appalti per la fornitura di beni e servizi.
In effetti il sistema delle convenzioni CONSIP presenta non poche falle e risale alle prime sperimentazioni di e-procurement che si inseriscono nel quadro del progetto per “La razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni” il quale nasce ad opera del Ministero del Tesoro attraverso la Consip S.p.A, (societa’ il cui capitale e’ interamente detenuto dallo stesso Ministero) ed ha l’obiettivo primario di razionalizzare la spesa utilizzando metodi legati alle nuove tecnologie informatiche (e-procurement).
Il progetto si fonda su alcuni principi ispiratori tra cui l’autonomia delle Amministrazioni, la promozione della new economy nella Pubblica Amministrazione e la semplificazione dei processi d’acquisto.
Alla base di tale progetto si pone innanzitutto la legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria 2000) recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato†che ha delineato il nuovo sistema per l’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. In generale, gli articoli 24, 25 e 26 hanno introdotto rilevanti novita’ sulle modalita’ di acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni al fine di far ottenere alle stesse benefici in termini di economicita’ degli acquisti, livelli di servizio dai fornitori e semplificazione dei processi interni.
L’articolo 26 della legge n. 488/99 in particolare, nello stabilire che “il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa’ di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita’ pubblica, con procedure competitive tra primarie societa’ nazionali ed estere, convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita’ massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l’accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita’ economicaâ€, delinea un sistema in cui, tramite procedure ad evidenza pubblica, vengono scelte imprese per la fornitura di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni ad uguali condizioni e, comunque, valide per ognuna di queste. In particolare, la citata norma attribuisce al Ministero dell’Economia e delle Finanze (e poi alla Consip) la funzione di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di un quantitativo di beni o di servizi predeterminato.
Le Pubbliche Amministrazioni, sulla base delle convenzioni stipulate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la Consip S.p.A., possono quindi emettere gli ordinativi di fornitura con cio’ perfezionando la procedura di ogni singolo acquisto dei beni o dei servizi oggetto delle convenzioni gia’ stipulate.
Con le procedure di scelta del contraente vengono, quindi, esclusivamente individuati “a monte†potenziali fornitori delle diverse amministrazioni e, con la stipula delle convenzioni, vengono definite tutte le condizioni contrattuali ed economiche a cui l’unita’ ordinante, attraverso l’emissione dell’ordinativo di fornitura, fara’ riferimento per la conclusione dei singoli contratti di acquisto, decidendo autonomamente di impegnarsi direttamente a quanto ivi previsto.
Questo sistema di acquisto e’ stato poi rinnovato e perfezionato negli anni successivi, specialmente in occasione dell’emanazione delle leggi finanziarie. Il che e’ accaduto anche quest’anno con l’art. 24 della Finanziaria 2003.
Le stesse amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ormai, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le suddette convenzioni mentre le restanti pubbliche amministrazioni, come quelle locali, nel momento in cui decidono di non aderire ne’ alle convenzioni Consip, ne’ a quelle di altre aggregazioni eventualmente gia’ attive ed acquistano beni e servizi a costi superiori a quelli di riferimento sono tenute a motivare tale decisione, cosi’ come disposto dall’ art. 58 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001).
Addirittura nell’ultima Finanziaria e’ previsto che i contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a. sono nulli ed il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti.
Tali disposizioni, vengono giustificate dall’esistenza di diversi vantaggi quali: l’individuazione e la ridefinizione di valori e prezzi di riferimento standard per l’acquisto di beni e servizi; notevoli risparmi di spesa anche per le piccole Amministrazioni; semplificazione delle procedure di acquisto.
Ma a distanza di qualche anno dall’attivazione di queste convenzioni non sembra che si configurino solo vantaggi, anzi il bilancio per l’economia del nostro paese e’ sostanzialmente negativo con pesanti contraccolpi nei confronti delle PMI che costituiscono l’ossatura del nostro sistema economico. La sensazione prevalente e’ che questo sistema di acquisto non tiene conto di quello che il nostro Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca definisce il “Sistema Paeseâ€, mentre si fonda su una visione economica piuttosto “limitata†che ruota solo ed esclusivamente intorno alle Pubbliche Amministrazioni senza considerare l’esistenza di importanti realta’ economiche come le Piccole e Medie imprese. E’ ovvio che solo grosse aziende possono stipulare convenzioni con la Consip e mantenere, quindi, inalterate per un certo periodo di tempo condizioni e prezzi di determinate categorie di beni, ma il “prezzo†complessivo di tale sistema in realta’ e’ molto alto: difatti dietro all’apparente risparmio realizzato dalla P.A., si nascondono delle inevitabili situazioni debitorie e fallimentari di tante piccole imprese con un bilancio complessivo economico del nostro paese sicuramente in rosso.
Si pensi, ad esempio, all’approvvigionamento di computer: la gara Consip quest’anno e’ stata vinta dalla CDC societa’ piuttosto nota nel settore. Ebbene in un mercato come quello informatico, che non concede grossi margini di guadagno, escludere tutta la P.A. dal raggio di vendita delle PMI costituisce un danno enorme e non credo che il “limitato†guadagno di CDC ed il risparmio di spesa ottenuto dalla P.A. compensino una simile perdita. Inoltre, anche la qualita’ dei prodotti acquistati ne risente, in quanto spesso si rischia di non ottenere un prodotto effettivamente rispondente alle esigenze dell’Ufficio Pubblico a causa dell’inevitabile standardizzazione degli acquisti voluta dal sistema Consip.
Ma v’e’ di piu’. Negli ultimi tempi gli interventi normativi ed organizzativi si basano fondamentalmente sullo sviluppo dell’autonomia decisionale dei pubblici dirigenti che acquistano secondo logiche di delega e capacita’ di spesa.
Ebbene un sistema di acquisto come quello Consip riduce, anzi annulla del tutto l’autonomia del dirigente pubblico che e’ tenuto solo ad aderire a determinate convenzioni. Insomma lo Stato in questo caso dimostra una sostanziale sfiducia nei confronti dei propri vertici dirigenziali, il che oltre a costituire un’evidente contraddizione rispetto all’attuale tendenza normativa, e’ comunque sintomo di una politica preoccupante.
Resta solo una speranza e che cioe’ gli sviluppi futuri dell’e-procurement possano correggere le storture del sistema delle convenzioni e con questo si fa riferimento principalmente ai marketplace ed alle aste on line.
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