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Contratto per integrazione di sistemi: Rivoluzione telematica per Corte dei Conti

11 Settembre 2003 Commenta

M. Iaselli, Roma – Aggiudicata la commessa della Corte dei Conti per un valore di circa 9,5 milioni di euro in 4 anni. Il progetto riguarda l’integrazione e l’evoluzione dei sistemi informativi che presiedono l’attivita’ delle 23 sezioni giurisdizionali e della altrettante Procure regionali della magistratura contabile. Engineering Ingegneria Informatica si e’ aggiudicata la commessa ed introdurra’ alla Corte dei Conti la firma digitale e curera’ la gestione delle sentenze e la loro pubblicazione via web all’esterno.

Il contratto stipulato dalla Engineering Ingegneria Informatica rientra nell’ambito dei contratti che hanno per oggetto i servizi informatici ed in particolare viene denominato contratto per la integrazione di sistemi.
L’espressione inglese systems integration viene usata per indicare in maniera sintetica la funzione del contratto, che consente di realizzare un sistema informativo (detto anche EDP), o sottosistema informativo, sulla base di specifiche esigenze e qualita’ dell’utente (azienda, ente pubblico) e con funzionalita’ e prestazioni predeterminate in comune tra utente e fornitore informatico. Il sistema informativo puo’ avere ad oggetto soluzioni anche molto complesse e delicate, quali ad esempio il sistema di controllo del traffico aereo di uno o piu’ aeroporti (GUERRERI).
Occorre operare una netta distinzione tra la fattispecie negoziale in esame ed il contratto di sviluppo di software, difatti il software oggetto di contratti di sviluppo consiste generalmente in applicazioni informatiche che realizzano uno specifico risultato da solo in grado di soddisfare l’interesse dell’utente, mentre il software oggetto del contratto di integrazione ha la diversa funzione di integrare le varie componenti del sistema informativo ed informatico gia’ presenti presso l’utente con le ulteriori componenti che si andranno ad inserire.
In altri termini, oggetto del contratto di integrazione di sistemi puo’ essere, fra l’altro, anche lo sviluppo di software di applicazione, ma si tratta solo di un contenuto eventuale poiche’ elemento essenziale e’ lo sviluppo di un software che consenta di collegare tra loro i vari programmi in uso all’utente.
Il contenuto del contratto di systems integration presenta profili particolari quanto alla c.d. information gap, espressione con la quale si fa riferimento ai rapporti tra le conoscenze del fornitore e quelle dell’utente: il fornitore possiede il necessario patrimonio conoscitivo informatico per consentire all’utente di realizzare le sue finalita’, ma d’altra parte l’utente possiede le conoscenze di dominio, ovvero i dati correlati all’operativita’ effettiva del Sistema Integrato e alle caratteristiche delle attivita’ che esso dovra’ regolare.

Come negli accordi di outsourcing, su entrambe le parti, e per tutta la durata del contratto, gravano gli obblighi di informazione dei dati di rispettiva pertinenza. Per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra le parti sotto questo fondamentale profilo, negli accordi di systems integration sono inserite specifiche clausole relative alla costituzione di comitati di controllo paritetici che sovrintendono allo scambio di informazioni, garantendone la trasmissione a chi realizza materialmente il sistema integrato; i comitati hanno anche la facolta’ di proporre all’utente ed al fornitore, sulla base del quadro complessivo derivante dallo scambio di informazioni, variazioni al contratto.
Si discute in ordine alla natura giuridica del contratto in esame. Va ribadito che si tratta di fattispecie nata dall’autonomia negoziale e naturalmente secondo i principi generali cio’ implica la prevalenza, ai fini della disciplina applicabile, delle clausole contrattuali; tuttavia al fine di risolvere le questioni non previste dalle parti la dottrina affronta la problematica, sempre molto spinosa, relativa all’inquadramento in fattispecie tipizzate dal legislatore.
Si osserva in via preliminare che i contratti in esame non possono essere ricondotti ai contratti di vendita di cosa futura, i quali conservano la funzione essenziale propria della vendita, ovvero la funzione traslativa del diritto di proprieta’ e rientrano nell’ambito dei c.d. contratti ad effetti reali differiti. In definitiva, in tali contratti l’attivita’ volta a realizzare il bene oggetto del trasferimento e’ solo strumentale ed accessoria al trasferimento medesimo, mentre nel contratto di integrazione di sistemi l’attivita’ di collaborazione tra le parti e’ destinata a durare nel tempo e costituisce l’essenza dell’accordo.
Si potrebbe quindi, sotto tale profilo, sostenere l’analogia di tale contratto con l’appalto di produzione, di gestione, o di manutenzione, ma in senso contrario va evidenziato che l’attivita’ manutentiva e’ pattuita solo come successiva ed eventuale rispetto alla messa in opera del Sistema Integrato e pertanto costituisce un’obbligazione accessoria di garanzia.

Orbene, per giungere alla soluzione del problema relativo all’inquadramento del contratto di Systems Integration, va premesso che tale strumento negoziale, piu’ di altri tradizionali contratti dell’informatica, ha uno spiccato rilievo sull’attivita’ aziendale assumendo in concreto la funzione di meccanismo regolatore del comportamento aziendale, il cui contenuto e modalita’ di azione sono il prodotto di tutte le unita’ organizzative che hanno concorso alla sua formulazione e che saranno successivamente attori nella sua esecuzione.

In base alle osservazioni sin qui svolte si comprendono i motivi per i quali va condivisa la dottrina che riconduce i contratti di Systems Integration allo schema dell’appalto. Infatti sono certamente presenti le caratteristiche tipiche di tale contratto descritto dal legislatore all’art. 1655 c.c.: l’organizzazione dei mezzi necessari al conseguimento dell’opera, la fornitura dei materiali necessari, la gestione dell’intero processo realizzativo a rischio del fornitore.
Tali caratteristiche in definitiva consentono di comprendere l’essenza del contratto di appalto, ovvero il prevalere di obbligazioni di fare rispetto alle obbligazioni di dare, essenza che lo rende analogo al contratto in esame. La prevalenza e’ normalmente valutata sul piano quantitativo-economico, vale a dire considerando il peso della componente di servizi realizzati rispetto al corrispettivo totale, ma ha rilievo altresi’ il profilo qualitativo e funzionale.
Cio’ significa che rimane l’analogia con l’appalto, e non si puo’ discutere di vendita, quando i servizi realizzati, sebbene presenti in misura trascurabile, hanno una funzione essenziale e non  meramente accessoria alla fornitura delle singole componenti del Sistema Integrato.
Inoltre, nel contratto in esame, al pari dell’appalto, l’esecuzione deve essere realizzata a regola d’arte e verificata con specifici criteri di collaudo.
La complessita’ dei progetti di Systems Integration fa si’ che nel contratto si debbano indicare i criteri che guideranno i tecnici nella conduzione e realizzazione del progetto, stabilendo le attivita’ che l’utente dovra’ svolgere per porre il fornitore in condizioni tali da poter realizzare il Sistema Integrato; dovranno essere definiti, inoltre, i criteri di collaudo sui quali valutare la corretta esecuzione dello stesso.
Il complesso contenuto del Sistema Integrato viene generalmente racchiuso nel c.d. Disegno di Sistema, espressione con la quale si indica un insieme di documenti che descrivono le finalita’ che il Sistema Integrato deve realizzare, la sua architettura informatica e le specifiche caratteristiche.
Profilo fondamentale nella systems integration e’ rappresentato dal collaudo finale del sistema. Nel contratto di appalto tradizionale il committente ha il diritto di verificare l’opera compiuta (artt. 1662 e 1665 c.c.) e tale verifica e’ la modalita’ per accertare il corretto adempimento delle obbligazioni realizzative dell’appaltatore. Se il committente tralascia di verificare l’opera, nonostante l’invito fattogli dall’appaltatore e senza giustificato motivo ovvero non ne comunica i risultati entro un breve termine, l’opera si considera accettata ed alla stessa conclusione si giunge nel caso in cui il committente riceva senza riserva la consegna dell’opera (art. 1665 c.c.).

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