Nuovo diritto d’autore in Microsoft Office 2003?
Accuse indirizzate in una nuova tecnologia di Digital Rights Management che il nuovo pacchetto software portera’ in dote. Un nuovo contrappunto nei confronti della Microsoft infatti, circola sulla ragnatela di Internet: bersaglio dell’attacco sferrato dai piu’ “romantici†degli utenti liberi di Internet e’ proprio Microsoft Office 2003. Il pacchetto dei programmi per ufficio piu’ famoso del mondo sta per vedere il lancio – nella nuova versione 2003 – a ottobre prossimo.
Grazie a questa nuova tecnologia, tutti i file creati con la nuova release di Office saranno leggibili e, piu’ in generale, fruibili solo da coloro che possiedono un’uguale copia del prodotto Microsoft.
Cio’ potrebbe portare in breve tempo a una situazione in cui coloro i quali non usano i programmi Microsoft saranno impossibilitati dallo scambiare file con coloro i quali, diversamente, possiedono quei programmi. In questo contesto una moltitudine di utenti di computer potrebbero essere danneggiati in quella che dovrebbe essere una facolta’, un diritto, cioe’ scambiare e diffondere le informazioni liberamente in Internet. Potrebbe sembrare uno scenario assurdo e, forse, mai irraggiungibile, ma la risposta si potra’ dare solo in un prossimo futuro, quando gli utenti di computer avranno deciso se scambiare liberamente le informazioni con gli altri oppure se condividere tutti i propri progetti, pensieri, ecc. solo con altri licenziatari del pacchetto Office 2003. Comunque, la nuova tecnologia introdotta dalla Microsoft – Information Rights Managrement – verra’ presentata come un modo per proteggere i propri file (cioe’ quelli creati internamente sul proprio PC) e come un metodo anti-pirateria. Per il momento, il sistema di rights management funzionera’ solo sulla piattaforma professionale di Office, cioe’ quella disegnata per le aziende che possiedono una propria rete locale. In tal modo, essi potranno creare qualunque tipo di relazione, progetto, ecc. con la certezza che tali file potranno essere letti, modificati, tagliati solo da persone preventivamente scelte e sempre all’interno della stessa LAN.
La domanda, pero’, sorge spontanea. Se creiamo un file di scrittura protetto con una tecnologia di DRM e, quindi, con Office 2003, ci troviamo nella condizione di chi, titolare dei diritti d’autore su quell’elaborato, appone una misura tecnologica di cui all’art. 102-quater della (aggiornata) legge sul diritto d’autore (l. 22 aprile 1941, n. 633) (Art. 102-quater – 1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonche’ del diritto di cui all’art. 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti).
Orbene, quali potranno allora essere le conseguenze di questa (meccanica e, dunque, non volontaria) applicazione delle misure tecnologiche a un mero file di testo? Non sembra, ma le conseguenze potrebbero essere davvero rilevanti…
La questione che ora si apre con la realizzazione e la imminente distribuzione di Microsoft Office 2003 dev’essere affrontata innanzitutto sotto due punti di vista.
Il primo, quello che di primo acchito balza alla mente, e’ costituito dalla forte limitazione che si potrebbe avere nella diffusione di documenti creati con le tecnologie di DRM di Microsoft. Certamente la software house non ha violato alcuna legge nell’implementare tale nuova tecnologia, ma anzi ha applicato quella che tutela il diritto d’autore di chi crea un’opera dell’ingegno mediante le sue tecnologie.
La problematica di fondo (che non puo’ e non deve essere dimenticata) concerne le c.d. libere utilizzazioni. Si tratta di quell’istituto giuridico (presente in vari ordinamenti giuridici), che vuole tutelare fino in fondo la diffusione libera della cultura, concetto che si scontra inevitabilmente con la proprieta’ intellettuale dell’autore dell’opera.
Ebbene, in base all’istituto su menzionato, gli ordinamenti giuridici enumerano casi specifici in cui e’ consentito utilizzare le opere protette dalla legge sul diritto d’autore, senza doverne richiedere e ottenere preventivamente l’autorizzazione dal legittimo titolare.
Con l’evolversi della tecnologia, e’ stato naturale veder crescere il settore della proprieta’ intellettuale nel senso di proteggere fortemente il contenuto di un’opera dell’ingegno: ecco che sono nati i sistemi di Digital Rights Management.
La situazione che ne discende porta inevitabilmente a dividere i soggetti (interessati a un’opera dell’ingegno) in due categorie: la prima e’ quella che possiede una copia legittimamente acquisita di quella determinata opera, mentre l’altra e’ quella che non ha la possibilita’ economica di acquistare un prodotto con quelle caratteristiche o – come in questo caso – un programma in grado di decodificare l’opera.
Tutto cio’ crea una compressione e una limitazione evidente di quelli che possono essere i diritti di studio e di necessaria diffusione della cultura, come quelli che stanno dietro alla necessita’ che – per es. – un capolavoro pittorico resti in un museo pubblico (visitabile da innumerevoli amanti dell’arte) e non nella villa di un ricco collezionista.
Se poi a tutto quanto sopra indicato aggiungiamo che il prodotto in questione proviene dalla Microsoft, non si contano le piu’ efferate critiche. Da quelle che ritengono ormai finita la proprieta’ sulle opere create con Office 2003 (perche’ ritengono che Gates possa controllare i nostri file e possa svelare i nostri segreti alle autorita’ giudiziarie o alla polizia, ecc.) a quelle che accusano nuovamente la Microsoft di concorrenza sleale (poiche’ le nuove applicazioni limiterebbero grandemente programmi similari, ma completamente gratuiti, come StarOffice e gli altri prodotti compatibili).
Il secondo punto di vista riguarda, come gia’ anticipato sopra, la necessaria applicazione di alcuni articoli della nostra legge sul diritto d’autore che impongono degli obblighi al titolare di diritti che abbia apposto le misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater.
In primo luogo recita l’art. 71-quinquies primo comma che “I titolari di diritti che abbiano apposto le misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l’utilizzo delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell’autorita’ competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o giudiziarioâ€. Poi, lo stesso articolo al secondo comma obbliga il titolare di diritti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l’esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell’opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell’equo compenso, ove previsto.
In poche parole, se – per es. – un famoso scrittore di best seller intendesse creare la sua opera letteraria mediante il word processor di Office 2003 e volesse venderlo in modalita’ elettronica a chiunque glielo richieda, dovrebbe trovare un modo per far fruire di quell’opera anche altri soggetti, chiamati dalla legge “beneficiariâ€. Questi sono (nel caso in esame): portatori di handicap (art. 71-bis), i lettori che affollano le biblioteche pubbliche (art. 69, comma 2), i critici che (per fini di insegnamento o di ricerca scientifica) vogliano riassumere, citare o riprodurre brani o parti di quell’opera (art. 70, comma 1).
Tutto questo, senza nemmeno che l’Autore sia veramente consapevole del fatto che creando quell’opera vi ha apposto una misura tecnologica di cui all’art. 102-quater della legge italiana sul diritto d’autore.
Si tratta, dunque, di una situazione teoricamente prospettabile e di cui dobbiamo cominciare a prendere coscienza, date le rilevanti implicazioni che scaturiscono per la tutela delle libere utilizzazioni.
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