Home » Focus del mese

ROC: Prorogato termine della comunicazione annuale; Adempimenti solo on line.

28 Settembre 2003 Commenta

L’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni ha prorogato al 30 novembre 2003, con delibera n. 337/03/CONS datata 24 settembre 2003, il termine per la trasmissione dei modelli necessari per la tenuta e l’organizzazione del registro degli operatori di comunicazione. La proroga e’ stata giustificata dall’esigenza di consentire agli operatori di comunicazione, nella fase di avviamento, di adeguare i propri processi di organizzazione alle esigenze dettate dall’adempimento telematico ed al fine di fornire agli stessi operatori tutte le necessarie informazioni per l’utilizzazione degli strumenti necessari alla trasmissione.

Sicuramente prevedibile questo provvedimento dell’AGCOM che e’ dovuta intervenire sulla propria precedente delibera n. 129/03/CONS del 15 aprile 2003 (che all’art. 1, 2° comma prevedeva il 30 settembre come termine ultimo per la trasmissione telematica delle comunicazioni) dettata per disciplinare la trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al registro degli operatori di comunicazione e delle dichiarazioni concernenti l’informativa economica di sistema.
L’ informativa economica di sistema e’ stata ereditata dal Garante per la radiodiffusione e l’editoria, che l’aveva concepita in applicazione della legge 650/96. Essa e’ un’essenziale completamento della base dati dell’Autorita’ che integra le informazioni di registro degli operatori della comunicazione (soggetti esercenti l’attivita’ di radiotelevisione, le imprese concessionarie di pubblicita’, le imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi, le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste, le agenzie di stampa di carattere nazionale, i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale).
L’informativa comprende dati contabili e statistici necessari alla quantificazione ed alla definizione delle specifiche caratteristiche dell’attivita’ svolta per ciascun anno di attivita’ (si tratta per lo piu’ di estrapolazioni da bilancio nonche’ dei dati relativi alle tirature, alla tipologia e durata della programmazione radiotelevisiva, ai rapporti contrattuali e commerciali incrociati tra operatori, ai bacini di utenza, alle ore di programmazione, alla raccolta pubblicitaria ecc.).
Dati e notizie vengono comunicati sulla base di modelli standard, immutati rispetto all’anno 2002, differenziati in ragione delle diverse attivita’ esercitate nonche’ della natura giuridica e del fatturato di ciascun soggetto. Il termine per l’invio dell’Informativa all’Autorita’ e’ di norma quello del 31 luglio, previsto originariamente dalla delibera n. 129/02/CONS, ma gia’ la delibera n. 129/03/CONS aveva prorogato per l’anno 2003 tale termine al 30 settembre allo scopo di semplificare il passaggio alle nuove procedure di trasmissione in formato digitale.

Lo stesso registro degli operatori della comunicazione e’ stato istituito e disciplinato dalla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001 (contenente il regolamento) ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ed alla sua tenuta sovrintende il Consiglio dell’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il registro come si evince dalla stessa disciplina rientra tra i cd. registri automatizzati (come il registro delle imprese, il registro informatico dei protesti, i registri giudiziari) che costituiscono una nuova realta’ introdotta a seguito dell’informatizzazione dei pubblici uffici. Si e’ difatti passati dall’introduzione dei primi strumenti informatici atti a permettere un’efficiente gestione delle risorse documentali all’attuale fase di teleamministrazione e digitalizzazione delle attivita’ amministrative.
Nel corso di questi ultimi anni gli interventi legislativi e regolamentari, che hanno disciplinato l’intero sistema informatico della Pubblica Amministrazione, hanno sempre mirato ad assicurare al Governo ed all’intera Pubblica Amministrazione un patrimonio informativo pubblico organico e affidabile, a garantire a tutti i cittadini l’accesso on-line ai diversi servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, a collegare funzionalmente l’uso delle nuove tecnologie in ambito pubblico con una profonda riforma del modo d’essere e d’operare della Pubblica Amministrazione, a rafforzare l’assetto istituzionale della Pubblica Amministrazione nel settore informatico.

Come e’ noto questi sono gli obiettivi del piano d’azione sull’e-government e la loro realizzazione non puo’ prescindere dall’indispensabile attivita’ di regolamentazione per la creazione dei nuovi sistemi informatici pubblici.
Gia’ l’Autorita’ per l’Informatica della Pubblica Amministrazione (ora CNIPA) aveva come obiettivo dichiarato dei propri piani triennali la creazione di un sistema informatico unitario che favorisse la cooperazione telematica tra amministrazioni e l’integrazione e la condivisione delle informazioni.
Lo strumento individuato e’ stata la c.d. Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione il cui obiettivo fondamentale (per la verita’ ancora non pienamente realizzato) e’ l’interconnessione telematica per la cooperazione applicativa di sotto-sistemi informatici all’interno e tra amministrazioni a livello centrale e locale, ma anche aperti all’utenza esterna.

E’ stato cosi’ che l’Autorita’ ha avviato sin dal 1997 una serie di iniziative di regolamentazione orientate alla definizione di standard e norme per la gestione di flussi informativi anche di natura documentale in forma digitale con l’obiettivo di “aumentare la qualita’ complessiva delle basi informative della P.A.”, ma anche la quantita’ di materiali informatici.
Si sono in particolare sviluppati progetti intersettoriali che hanno avuto – e hanno tuttora – il limite di costituire iniziative fortemente centralizzate, anche se in tutti i documenti dell’Autorita’ si sottolinea la volonta’ di favorire la cooperazione e l’interazione consentendo alle amministrazioni l’autonomia nella definizione della natura e nelle modalita’ di gestione delle informazioni (Sistema per l’accesso e l’interscambio anagrafico, Sistema d’interscambio catasto-comuni, Sistema di comunicazione dei dati territoriali, registri delle imprese ed altri registri automatizzati).
Sulla scorta della nascita e dello sviluppo del documento elettronico, della diffusione dei principi della teleamministrazione e della introduzione della stessa firma digitale e/o elettronica hanno suscitato un grande interesse tutte le iniziative aventi per oggetto i sistemi documentari informatici (ai quali sono stati dedicati anche seminari di sensibilizzazione e corsi di formazione organizzati da interlocutori istituzionali diversi) che hanno sempre dedicato particolare attenzione sia ai problemi di natura organizzativa che tecnologica.

Anche il piano di e-government predisposto dal nostro Governo dedica particolare attenzione alla realizzazione di un sistema informativo progettato non solo per l’automazione delle funzioni e delle procedure interne della amministrazione e per l’erogazione di servizi ai propri utenti, ma anche per l’erogazione di servizi direttamente ai sistemi informatici delle altre amministrazioni e prevede inoltre che tutti i sistemi informativi di tutte le amministrazioni siano connessi tramite una rete tra pari, senza gerarchie che riflettano sovrastrutture istituzionali o organizzative.
Le limitazioni ed i vincoli all’interazione tra i sistemi dovranno derivare solo dalla natura dei servizi da erogare.

Scritto da

Commenta!

Aggiungi qui sotto il tuo commento. E' possibile iscriversi al feed rss dei commenti.

Sono permessi i seguenti tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>