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Internet, pubblicata la legge per l’accesso dei disabili

21 Gennaio 2004 Commenta

Evitare che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione forse ancora piu’ pericolose di quelle tradizionali e, anzi, promuovere l’uso delle medesime come fattore abilitante e di superamento delle disabilita’ e delle esclusioni, oltre che di miglioramento della qualita’ della vita; è il provvedimento, che entra in vigore il 2 febbraio, che intende favorire l’accesso dei disabili all’ICT-Innovation and Communication Technology, ossia ai mezzi che sono alla base della Societa’ della Informazione.
La legge contenente “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” (L. 4 del 9/01/2004) è stata pubblicata sulla G.U. n. 13 del 17/01/2004

Come e’ noto uno degli obiettivi primari del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie e’ quello di sfruttare a pieno le potenzialita’ delle moderne tecnologie per abbattere quelle barriere che di fatto rallentano l’integrazione sociale delle categorie svantaggiate. A tale scopo e’ stata costituita nel maggio 2002 un’apposita Commissione in collaborazione con i Ministri Maroni e Sirchia denominata “Commissione interministeriale sullo sviluppo e l’impiego delle tecnologie dell’informazione per le categorie deboli”, che ha realizzato il c.d. “Libro Bianco” che raccoglie quanto e’ stato fatto, ma anche quanto ancora e’ necessario fare a favore delle persone disabili.
Uno degli obiettivi principali della legge n. 4/2004 e’ proprio quello di rendere accessibili i siti Internet e, comunque, tutti i “rapporti telematici” tra cittadini e Pubblica Amministrazione, comprendendo anche i soggetti che erogano pubblici servizi. Addirittura nel caso particolare della realizzazione o della modifica di un sito Internet della pubblica amministrazione, i requisiti di accessibilita’ diventano condizione di legittimita’ (art. 4, comma 2). Poiche’ i siti Internet vengono prodotti o modificati con notevole frequenza, per ovviare alla rapidissima obsolescenza tecnica, tipica delle strumentazioni informatiche, e’ presumibile che la previsione normativa sia sufficiente a far si’ che, nell’arco di poco tempo, tutti i siti Internet delle pubbliche amministrazioni statali si rivelino accessibili per i disabili.

La legge in argomento, per la prima volta, definisce ed individua espressioni (art. 2) quali:
• â€œAccessibilita’ Informatica” con cio’ intendendo la capacita’ dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilita’.

• â€œTecnologia Assistiva”, intesa come gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono al disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio dovute alla sua specifica disabilita’, di accedere alle informazioni e servizi erogati dai sistemi informatici. 

In relazione alla concessione di contributi pubblici statali per l’acquisto di materiale informatico da parte di privati, la legge prevede che il possesso dei requisiti di accessibilita’ costituira’ criterio preferenziale e condizione necessaria quando il materiale sia specificamente destinato ai disabili.
La legge, prevede, inoltre all’art. 4, 4° comma, uno specifico obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni statali nonche’ di datori di lavoro privati di porre a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione hardware e software. Tale obbligo costituisce anche una regola di funzionalita’ e di buon senso: sarebbe infatti del tutto illogico assegnare ad un lavoratore disabile delle mansioni, senza gli strumenti informatici che ne rendano concretamente possibile l’effettivo esercizio.
La legge, tra l’altro, prevede che le problematiche relative all’accessibilita’ ed alle tecnologie assistive saranno inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale nella formazione dei pubblici dipendenti (art. 8).
Inoltre, per incentivare l’adozione di programmi e strumenti compatibili con le esigenze dei disabili, e’ stato ipotizzato una sorta di “bollino blu”. Il responsabile di un sito Internet o di un prodotto informatico (art. 6), potra’ richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie una specifica valutazione della accessibilita’ del materiale e nel caso la stessa abbia esito positivo il richiedente avra’ diritto di fregiarsi di uno specifico simbolo che comportera’ la possibilita’ di controlli di conformita’ da parte della pubblica autorita’ (art. 10). Tale disposizione, difatti, prevede l’emanazione di un regolamento governativo di attuazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita’ con cui puo’ essere reso noto il possesso del requisito della accessibilita’ e i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l’accessibilita’ del proprio sito.
Inoltre a dimostrazione che il provvedimento legislativo de quo non rappresentera’ l’unico provvedimento in tema di disabilita’ e tecnologie informatiche, l’art. 11 prevede che il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, e’ autorizzato ad emanare un decreto, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, che fissera’ le linee guida recanti i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l’accessibilita’, nonche’ le metodologie ed i relativi programmi di valutazione per la verifica della stessa accessibilita’.

E’ ovvio, quindi, che le amministrazioni pubbliche, non potranno stipulare contratti per la realizzazione o la modifica di siti Internet se gli stessi non rispetteranno i requisiti di accessibilita’ contenuti in questo futuro DPCM.
La legge attribuisce, all’art. 7, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie competenze molte incisive, oltre al potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge.
In particolare, di concerto con i Ministeri di volta in volta interessati, il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie promuove progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilita’; all’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari; al dialogo ed al confronto fra associazioni di disabili, amministrazioni pubbliche, operatori economici e imprese fornitrici di hardware  e software, anche per la proposta di nuove iniziative.

Si ricorda che queste iniziative del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie si pongono in una logica di stretta continuita’ con quanto previsto dallo stesso Ministero nelle sue “Linee guida del Governo per lo sviluppo della Societa’ dell’Informazione nella legislatura” dove era stato precisato che l’utilizzo dell’ICT per le categorie deboli si doveva porre i seguenti obiettivi: favorire l’armonizzazione del contenuto e ottimizzare le procedure di accesso all’informazione al mondo dei disabili e degli anziani; individuare e promuovere le applicazioni delle tecnologie innovative che possano mitigare le limitazioni di attivita’ che ostacolano il benessere e l’attivita’ di categorie di cittadini, con particolare riferimento all’accesso ai servizi e all’inclusione nel mondo del lavoro; individuare le esigenze relative all’incentivazione di un ampio ed equilibrato sviluppo della ricerca finalizzata e dell’impiego delle nuove tecnologie della formazione.

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