Brevetti, grandi novità in arrivo
La nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita’, disegni e modelli e marchi nazionali è entrata in vigore il 1 febbraio scorso, ai sensi del decreto ministeriale del 9 maggio 2003, n. 171. Inoltre il 16 febbraio e’ stata emanata una nota di aggiornamento per la presentazione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Brevetti. Il Ministro delle Attivita’ produttive aveva emanato il 22 dicembre invece un’apposita circolare per chiarire le nuove modalita’, visto il lungo lasso di tempo intercorso tra la stesura del decreto e la sua pubblicazione.
Infine, sul sito del ministero delle Attivita’ produttive e’ on line la banca dati dei brevetti italiani ed internazionali che contiene circa 30 milioni di documenti.
Il 2004 rappresentera’ molto probabilmente un anno di grandi novita’ nel settore della proprieta’ industriale da un punto di vista normativo, procedurale e giurisdizionale. Come sopra evidenziato alcune novita’ sono gia’ efficaci, ma si attende come imminente un codice unico che riunisce e coordina tutte le disposizioni normative in materia. Il testo unificato da’ attuazione alla legge delega 273/2002 che ha inoltre fissato un termine di 18 mesi per rivedere la disciplina giuridica sulla proprieta’ industriale.
Altra novita’ molto importante annunciata come prossima dall’Ufficio Italiano dei brevetti e marchi e’ l’informatizzazione delle procedure in materia di brevetti che comportera’ la trasmissione on line delle pratiche ed il superamento di quella fase piuttosto lunga rappresentata dalla consegna della documentazione agli sportelli provinciali presso le Camere di Commercio.
Si ricorda che l’Ufficio Italiano dei brevetti e marchi e’ notoriamente sottodimensionato ed ha vaste competenze in materia di elaborazione ed attuazione ed interventi di politiche industriali nazionali ed internazionali; definizione di iniziative normative di incentivazione, elaborazione e gestione di programmi di utilizzo dei fondi comunitari nei settori industria, artigianato e servizi alle imprese, politica d”impresa; promozione ed attuazione di iniziative comunitarie in materia di artigianato e piccole e medie imprese; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo dell”innovazione tecnologica nei settori militari e duali; analisi, studio ed elaborazione delle normative ambientali sulle attivita’ industriali; amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; coordinamento delle attivita’ e predisposizione delle normative sulla sicurezza di prodotti e impianti industriali: normative tecniche e definizione degli standard per la certificazione di prodotti e di sistemi di qualita’; promozione della tutela giuridica di prodotti e di sistemi di qualita’; promozione della tutela giuridica ed utilizzazione economica; elaborazione di studi e ricerche in materia di proprieta’ industriale (brevetti e marchi) rilascio dei titoli di proprieta’ industriale ed atti relativi.
Sono prossime al decollo anche, in dodici sedi di tribunale civile, le sezioni specializzate in materia di brevetti istituite con l’obiettivo di sveltire i tempi delle cause giudiziarie ed eliminare l’arretrato.
Alla luce, difatti, delle recenti decisioni dell’Europarlamento che ha dato il via libera alla relazione sulla direttiva per la brevettabilita’ delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, appare evidente che la materia dei brevetti e più in generale della proprieta’ industriale gia’ di per se’ molto vasta e complessa si estendera’ anche nel campo del software non solo in Italia ma in tutta l’Unione Europea.
In effetti nonostante diversi interventi legislativi e giurisprudenziali che hanno contraddistinto non solo l’Italia ma anche tanti altri paesi dell’Unione Europea, mai e’ stato sopito il grande dibattito sulla effettiva natura giuridica del software e sulla sua tutelabilita’. La proposta di direttiva UE, che in effetti rivede (in parte) quanto gia’ stabilito in precedenti interventi comunitari, costituisce un’ampia conferma di quanto sopra sostenuto.
La dottrina dominante del nostro paese ha sempre affermato che il valore del software, anche dal punto di vista giuridico, non sta nel supporto su cui e’ registrato, ma nel suo contenuto creativo-ideativo; il pericolo che corre il suo autore non e’ tanto quello che gli sia sottratto quel supporto, ma che quel contenuto (nella maggior parte dei casi frutto d’anni di lavoro) sia plagiato da altri (BORRUSO).
La tutela giuridica del software, di conseguenza, non puo’ essere assicurata dalle norme civili e penali che difendono la proprieta’ o il possesso di beni materiali ma da altri specifici strumenti.
Se da un lato, i produttori di software hanno fatto e continuano a fare ricorso a difese di carattere tecnico e commerciale, quali l’uso di “trappole†difensive di carattere elettronico, sistemi di protezione fisica del programma e l’adozione di particolari politiche di distribuzione, dall’altro si e’ cercato di trovare nell’ambito del diritto quelle misure idonee a garantire le energie intellettuali investite nell’attivita’ di programmazione contro le altrui illecite appropriazioni (ALPA).
Tra gli strumenti giuridici utilizzabili a questo fine alcuni, quali le previsioni appositamente inserite nel contratto tra fornitore ed utente allo scopo di disciplinare l’utilizzazione del programma e gli obblighi di fedelta’ sanciti a carico del prestatore di lavoro dall’art. 2105 c.c., presentano lo svantaggio di apprestare una tutela puramente obbligatoria, limitata, in pratica, alla diretta controparte del rapporto contrattuale ed inoperante nei confronti di terzi estranei; analoghi limiti soggettivi circoscrivono sensibilmente l’operativita’ e l’efficacia dei rimedi rintracciabili nell’ambito della normativa dedicata al segreto industriale (art. 623 c.p.) ed alla concorrenza sleale.
Tale obiettivo condizionamento ha indotto i giuristi a privilegiare, nella ricerca di una soluzione adeguata, l’area dei diritti di privativa (i soli in grado di garantire una tutela erga omnes) previste per le creazioni intellettuali.
La conseguenza di tale impostazione e’ stata che l’intero dibattito nazionale sulla protezione giuridica del software ha oscillato, fin dalle sue prime battute, fra due poli: quello della disciplina dei brevetti da un lato, e del diritto d’autore dall’altro, quali classiche forme di tutela della proprieta’ intellettuale.
In ambito internazionale, il paese che per primo ha risolto la questione della tutela dei programmi per elaboratore sono stati gli U.S.A. che con il “Computer Software Copyright Act†del 12 dicembre 1980, prevedendo la registrabilita’ dei programmi, hanno considerato gli stessi opere d’ingegno e non invenzioni, in quanto privi dei requisiti necessari di novita’ ed originalita’.
Piu’ in particolare negli USA, secondo un indirizzo dottrinale al quale fu dato il nome di “copyright approachâ€, si ritenne che i programmi per elaboratore potessero essere qualificati come “literary works†e, quindi, protetti con le stesse norme in tema di copyright.
In seguito numerosi paesi (Germania, Francia, Regno Unito) hanno seguito la stessa via segnata dagli USA emanando delle leggi a tutela dei programmi per elaboratore.
In Italia, a seguito di numerosa giurisprudenza in materia, con l’emanazione del d.lgs. n. 518/92 (che ha modificato la legge n. 633/41) e’ stata, almeno per il momento, privilegiata la soluzione del diritto d’autore.
Ad ogni modo si ricorda che la procedura del brevetto europeo consente la richiesta di protezione brevettuale in 27 paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera/Liechtenstein, Turchia e Ungheria.
E’ esclusa dal Brevetto Europeo, la tutela del disegno o modello industriale (modello ornamentale), quella del marchio e la tutela delle varieta’ vegetali che ricadono sotto altri trattati o Convenzioni.
La Convenzione del Brevetto europeo consente, ad ogni cittadino nazionale o residente in uno stato membro, di avvalersi del diritto di perseguire personalmente la procedura del brevetto europeo (tranne che nei casi di procedimenti orali).
Il depositante deve essere consapevole, nello stesso tempo, che l’ottenimento di un brevetto europeo implica una notevole conoscenza delle normative della proprieta’ industriale in generale e di quella europea in particolare, una capacita’ di redazione tecnica del brevetto e delle sue rivendicazioni e l’ utilizzo raccomandabile di traduttori specializzati nel campo tecnico inerente all’ invenzione.
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