Sanità digitale: in arrivo prenotazioni on line e cartelle cliniche elettroniche
Un sistema di prenotazioni on-line, l’implementazione della cartella clinica elettronica e la realizzazione della storia sanitaria elettronica di ogni paziente: sono le grandi iniziative strategiche che il Comitato dei Ministri per la Societa’ dell’Informazione, dopo l’esame dello stato di avanzamento dei progetti varati nelle precedenti riunioni, ha approvato nel settore della sanita’ per rendere piu’ efficiente e di qualita’ le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, partendo dalla prevenzione e dalla cartella sanitaria elettronica, ma andando anche ad incidere sull’economicita’ della spesa.
Il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca ha dichiarato che con tale progetto si punta a costruire nei prossimi anni un moderno sistema sanitario a rete tra tutti i soggetti ed i cittadini, in grado di modificare concretamente il funzionamento della sanita’ pubblica e migliorare l’importante azione della prevenzione attiva.
Quello della sanita’ elettronica e’ un progetto ambizioso per l’Italia non privo di difficolta’ che comporta uno stanziamento iniziale di 44 milioni di euro con l’obiettivo di conseguire una riduzione della crescita della spesa complessiva della Sanita’ italiana; un innalzamento dei livelli essenziali di assistenza erogati; un incremento della qualita’ dei servizi percepita dai cittadini; una riduzione ed un maggior controllo dei tempi di attesa delle prestazione e della degenza ospedaliera.
In particolare il progetto prevede l’avvio di un articolato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione di un sistema di prenotazioni on-line multicanale (telefono, Web, Tv digitale); l’implementazione della “cartella clinica elettronica” in tutti gli ospedali e la realizzazione della storia sanitaria elettronica di ogni paziente, in modo da rendere piu’ moderno ed efficiente il servizio sanitario nazionale.
In merito a tale progetto il Ministro della Salute, Girolamo Sirchia, ha sottolineato che una medicina pubblica organizzata e sicura non puo’ piu’ fare a meno della grande Rete e delle possibilita’ offerte dall’adozione di adeguati sistemi informativi automatizzati.
L’informatica applicata all’organizzazione sanitaria concilia l’interesse del paziente con quello del Sistema Sanitario Nazionale.
Per questo e’ ormai opportuno intervenire, in accordo con le Regioni, per sviluppare sistemi di prevenzione attiva per le malattie cardiovascolari, il diabete e favorire la partecipazione dei cittadini agli screening oncologici.
Inoltre, l’information technology dara’ la possibilita’ di promuovere sistemi di prenotazione su base territoriale intervenendo anche sui tempi d’attesa.
L’iniziativa del Governo punta ad intervenire su piu’ fronti ed in particolare sulla prevenzione attiva con un sistema integrato che consente un “ruolo attivo” nell’azione di prevenzione dei soggetti preposti; sulle prenotazioni on line integrate a livello nazionale per consentire al cittadino una scelta consapevole dell’offerta di prestazioni sanitarie; sui dati elettronici relativi alla storia sanitaria dei pazienti per la condivisione dei dati del cittadino, con particolare riferimento ai pazienti affetti da patologie croniche; ed infine sulla telemedicina con un sistema in grado di avvicinare l’erogazione di Servizi sanitari specialistici ai soggetti territoriali che hanno in carico il paziente (deospedalizzazione).
Nonostante l’importanza e l’utilita’ del progetto sulla sanita’ elettronica, tenuto conto della massiccia introduzione delle nuove tecnologie in un campo estremamente delicato dove vi e’ prevalenza di dati sensibili come quelli sanitari, bisognera’ rispettare al massimo i principi contenuti nel codice in materia di protezione dei dati personali e le prescrizioni che sicuramente il Garante imporra’ ai fini dell’adozione del progetto.
In particolare la materia del trattamento dei dati personali in ambito sanitario e’ disciplinata dal titolo V (artt.75-94) del codice in materia di protezione dei dati personali.
Degni di rilievo sono innanzitutto l’art. 77 che prevede modalita’ semplificate per il rilascio dell’informativa e per la prestazione del consenso dell’interessato in relazione al trattamento di dati in ambito sanitario, recependo integralmente e ulteriormente semplificando (con particolare riguardo a quello a fini amministrativi), le proposte formulate da una apposita commissione istituita presso il Ministero della Salute per la redazione dello schema di regolamento ministeriale gia’ previsto dalla normativa previgente (art. 23, comma 1-bis, l. n. 675/1996).
Inoltre l’art. 80 del codice prevede la possibilita’ di un’unica informativa anche a fini amministrativi e per una pluralita’ di trattamenti di dati, quando i trattamenti siano effettuati dai competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro. In tal caso la norma precisa che, a ulteriore garanzia dell’interessato, l’informativa e’ integrata con appositi avvisi, agevolmente visibili al pubblico o diffusi anche con strumenti telematici al fine di far conoscere meglio le finalita’ della legge sulla privacy e soprattutto i diritti del cittadino.
Di particolare interesse e’ anche l’art. 83 del codice che prevede la possibilita’ di adottare, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi, altre misure a garanzie dei diritti dell’interessato. Si tratta, in particolare, di interventi organizzativi, cautele comportamentali, aggiornamenti di procedure che possono agevolare l’applicazione della legge e che sono stati individuati anche grazie alle indicazioni e suggerimenti del Garante a tutela delle liberta’ fondamentali e della dignita’ degli interessati, nonche’ del segreto professionale (distanze di cortesia, riservatezza nei colloqui, regole di condotta analoghe al segreto professionale per gli incaricati che non vi sono gia’ sottoposti, ecc.).
Nell’ambito poi di una sanita’ elettronica assumeranno un’importanza fondamentale i principi sanciti dall’art. 91 e dall’art. 92 del codice in materia di protezione dei dati personali.
Il primo disciplina i trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale dell’interessato eventualmente registrati su carte anche non elettroniche o trattati mediante le medesime carte, come, ad esempio, la carta nazionale dei servizi. La disposizione ferma restando l’esigenza di una “copertura” normativa di tali trattamenti, la delicatezza di essi, per la natura dei dati e le particolari tecnologie adoperate, richiede che siano effettuati solo se necessari, nel rispetto del principio di necessita’ piu’ volte richiamato (art. 3), e nell’osservanza delle misure eventualmente prescritte dal Garante nei modi di cui all’articolo 17, trattandosi di trattamenti che possono presentare specifici rischi per i diritti e le liberta’ fondamentali.
L’art. 92, invece, introduce alcune importanti disposizioni in materia di trattamento di dati contenuti nelle cartelle cliniche e nelle accluse schede di dimissione ospedaliera.
Difatti da un lato, si favorisce l’intelligibilita’ dei dati ivi contenuti da parte del medesimo interessato (art. 10), tutelando al contempo dati di terzi eventualmente presenti, come nel caso in cui, ad esempio, dal particolare stato di salute della madre possano ricavarsi dati relativi al nascituro. Dall’altro, si assicura l’accesso alle informazioni ivi contenute anche a terzi, nei limiti dei principi del codice. In tal senso, si prevede, infatti, che a tali dati si possa avere accesso per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera c), o per tutelare, in conformita’ alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante, purche’ in entrambi i casi la situazione soggettiva da far valere sia di rango pari a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita’ o in un altro diritto o liberta’ fondamentale e inviolabile.
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